CREDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.
Sede sociale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano 07893100961
Codice Fiscale: 07893100961

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.

Iscritta al numero 5435 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993


Capogruppo del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al n.
6230.7 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Universita', 1 - 43100 Parma - Italia
Registro delle imprese: Parma 02113530345
Codice Fiscale: 02113530345

CREDIT AGRICOLE CARISPEZIA S.P.A.

Iscritta al numero 5160 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993


Parte del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al n.
6230.7 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede legale: corso Cavour, 86 - 19121 La Spezia - Italia
Registro delle imprese: Spezia 00057340119
Codice Fiscale: 00057340119

CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Iscritta al numero 5391 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del
1° settembre 1993


Parte del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al n.
6230.7 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede legale: piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone - Italia
Registro delle imprese: Pordenone 01369030935
Codice Fiscale: 01369030935

(GU Parte Seconda n.141 del 30-11-2017)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  Legge  numero  130  del  30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata,  la  "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del  D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993, come successivamente  modificato  e
integrato (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo  13  del  D.Lgs
numero 196 del 30 giugno  2003,  come  successivamente  modificato  e
                   integrato (il "Codice Privacy") 
 

  Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni  bancarie
garantite da parte di Credit Agricole Cariparma S.p.A.  ("Cariparma")
costituito in data 12 luglio 2013 (il "Programma"),  Credit  Agricole
Italia OBG S.r.l. ("Credit Agricole Italia OBG" o  il  "Cessionario")
ha concluso con Cariparma un contratto quadro di cessione in data  20
maggio 2013, come successivamente modificato e integrato, ai sensi  e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della
Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e  dell'articolo  58  del
Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di  Cessione  Cariparma").
In virtu' del Contratto Quadro di Cessione Cariparma,  Cariparma  (i)
ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario  ha  acquistato
pro soluto da Cariparma, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari
in bonis  erogati  ai  sensi  di  contratti  di  mutuo  stipulati  da
Cariparma con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo Cariparma") nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e  (ii)  potra'  o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro  soluto  da  Cariparma,
ulteriori crediti derivanti da Contratti di Mutuo Cariparma,  nonche'
ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del  D.M.  n.  310
del 14 dicembre 2006 emanato  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze (il "Decreto 310"). 
  Nell'ambito  del  programma  di  cessioni  sopra  indicato,  Credit
Agricole Italia OBG comunica che, in data 27  novembre  2017,  Credit
Agricole Italia OBG ha acquistato pro  soluto  da  Cariparma  ogni  e
qualsiasi credito derivante  dai  Contratti  di  Mutuo  Cariparma  (i
"Crediti Cariparma") che alla data del 25  novembre  2017  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti  criteri  cumulativi  comuni  e
specifici (collettivamente, i "Criteri Cariparma"): 
  Crediti derivanti da contratti di mutuo: 
  (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale  residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da banche  appartenenti  al
Gruppo Bancario Cariparma  Credit  Agricole  (ora  denominato  Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia); 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata  scaduta  e  non
pagata  da  piu'  di  30  giorni  dalla  relativa  data  prevista  di
pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata  Credit
Agricole Cariparma S.p.A) di cedere i crediti derivanti dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Cassa di Risparmio di  Parma  e
Piacenza S.p.A. (ora  denominata  Credit  Agricole  Cariparma  S.p.A)
abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  contratto  di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione  degli  enti  del
settore pubblico, enti  territoriali  e  amministrazioni  centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta in  volta  da  Cassa  di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit  Agricole
Cariparma S.p.A)) o fisso; 
  (12) che sono crediti  ipotecari  residenziali  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310; 
  (13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; 
  (14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone  fisiche
cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri  di
classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del
11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici
Attivita'   SAE   600,   614   o   615   (rispettivamente   "Famiglie
consumatrici", "Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici"); 
  (15) garantiti da ipoteca di primo grado, 
  con esclusione dei: 
  (a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati  prima  del  1°
gennaio 2004; 
  (b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente
al 31 dicembre 2016; 
  (c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo  in
linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000; 
  (d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non
posteriore al 31 dicembre 2017; 
  (e) crediti  derivanti  da  mutui  denominati  "Mutui  Atipici"  in
relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento  prevede
la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate,
senza che cio' determini la  maturazione  di  ulteriori  interessi  a
valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a)
per le prime due rate non pagate da una polizza  assicurativa  e  (b)
per la terza da Cassa di Risparmio di Parma e  Piacenza  S.p.A.  (ora
denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A); 
  (f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; 
  (g) crediti derivanti  da  mutui  con  piano  di  ammortamento  che
prevede il pagamento anticipato di interessi; 
  (h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)  erogati
in  favore  di  soggetti  che   alla   Data   di   Valutazione   sono
amministratori o ex  amministratori  del  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia); 
  (i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali  il  pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della  componente
interessi) (i) e' oggetto di una  richiesta  di  sospensione,  ovvero
(ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato
oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi
siano interessi maturati durante il periodo di  sospensione  che  non
siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione
ma la posizione debitoria e' in fase di recupero; 
  (j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai  sensi  di
qualsivoglia legge o normativa che preveda  agevolazioni  finanziarie
(mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al  tasso  d'interesse  e/o  altre
previsioni che concedano agevolazioni o  riduzioni  ai  debitori,  ai
datori di  ipoteca  o  ai  garanti  riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi; 
  (k) crediti relativi a debitori  che,  alla  Data  di  Valutazione,
risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate"  (nel
significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30
luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed
integrata); 
  (l) crediti derivanti da mutui (i) concessi  a  soggetti  che  sono
dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del  Gruppo  Bancario
Cariparma Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit
Agricole Italia), e (ii)  il  cui  contratto  di  mutuo  prevede  che
l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali  si
applicano diverse condizioni economiche; 
  (m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto
di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto  Legge  n.  93
del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126  del  24  luglio
2008,  in  forza  della  convenzione  sottoscritta  dall'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  in
data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia  ancora  in
essere; 
  (n) crediti derivanti da  mutui  per  i  quali  il  debitore  abbia
corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute; 
  (o)  crediti  che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso   la
procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita
da Banca d'Italia; 
  (p) crediti derivanti da  mutui  che  prevedono  la  corresponsione
differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di
gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione
del rimborso anticipato del mutuo stesso; 
  (q) crediti che siano stati oggetto  di  frazionamento  e  che  non
siano stati successivamente oggetto di accollo  da  parte  del  nuovo
debitore. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco  dei  Crediti  Cariparma   acquistati   pro   soluto   dal
Cessionario (individuati sulla base del  rispettivo  codice  pratica)
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra
elencati   e'   (i)   disponibile    presso    il    sito    internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em
issioni,  (ii)  disponibile  presso  ciascuna  filiale  delle  banche
appartenenti al  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole  Italia  e  (iii)
depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede  in  Milano,
con atto di deposito Repertorio n. 4040 Raccolta n. 2300. 
  Nel contesto del Programma, Credit Agricole Italia OBG ha  concluso
con Credit Agricole Carispezia  S.p.A.  ("Carispezia")  un  contratto
quadro di cessione in  data  20  maggio  2013,  come  successivamente
modificato e integrato, ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e  4  della  Legge  sulle  Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario  (il
"Contratto Quadro di Cessione Carispezia"). In virtu'  del  Contratto
Quadro di Cessione Carispezia, Carispezia (i) ha ceduto pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da Carispezia,
alcuni crediti derivanti dai mutui  ipotecari  in  bonis  erogati  ai
sensi di contratti di mutuo stipulati  da  Carispezia  con  i  propri
clienti (i "Contratti di Mutuo Carispezia") nel corso  della  propria
ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda  del
caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da Carispezia, ulteriori crediti derivanti  da
Contratti di Mutuo Carispezia,  nonche'  ulteriori  attivi  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 310. 
  Nell'ambito  del  programma  di  cessioni  sopra  indicato,  Credit
Agricole Italia OBG comunica che, in data 27  novembre  2017,  Credit
Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto  da  Carispezia  ogni  e
qualsiasi credito derivante dai  Contratti  di  Mutuo  Carispezia  (i
"Crediti Carispezia") che alla data del 25 novembre  2017  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti  criteri  cumulativi  comuni  e
specifici (collettivamente, i "Criteri Carispezia"): 
  Crediti derivanti da contratti di mutuo: 
  (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale  residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da banche  appartenenti  al
Gruppo Bancario Cariparma  Credit  Agricole  (ora  denominato  Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia); 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata  scaduta  e  non
pagata  da  piu'  di  30  giorni  dalla  relativa  data  prevista  di
pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Credit Agricole Carispezia S.p.A. di cedere i crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Credit  Agricole
Carispezia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  contratto  di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia)), a una persona  giuridica  (ad  esclusione  degli  enti  del
settore pubblico, enti  territoriali  e  amministrazioni  centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato  di  volta  in  volta  da  Credit
Agricole Carispezia S.p.A.) o fisso; 
  (12) che sono crediti  ipotecari  residenziali  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310; 
  (13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; 
  (14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone  fisiche
cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri  di
classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del
11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici
Attivita'   SAE   600,   614   o   615   (rispettivamente   "Famiglie
consumatrici", " Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici"); 
  (15) garantiti da ipoteca di primo grado, 
  con esclusione dei: 
  (a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati  prima  del  1°
gennaio 2004; 
  (b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente
al 31 dicembre 2016; 
  (c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo  in
linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000; 
  (d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non
posteriore al 31 dicembre 2017; 
  (e) crediti  derivanti  da  mutui  denominati  "Mutui  Atipici"  in
relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento  prevede
la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate,
senza che cio' determini la  maturazione  di  ulteriori  interessi  a
valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a)
per le prime due rate non pagate da una polizza  assicurativa  e  (b)
per la terza da Credit Agricole Carispezia S.p.A.; 
  (f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; 
  (g) crediti derivanti  da  mutui  con  piano  di  ammortamento  che
prevede il pagamento anticipato di interessi; 
  (h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)  erogati
in  favore  di  soggetti  che   alla   Data   di   Valutazione   sono
amministratori o ex  amministratori  del  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia); 
  (i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali  il  pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della  componente
interessi) (i) e' oggetto di una  richiesta  di  sospensione,  ovvero
(ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato
oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi
siano interessi maturati durante il periodo di  sospensione  che  non
siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione
ma la posizione debitoria e' in fase di recupero; 
  (j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai  sensi  di
qualsivoglia legge o normativa che preveda  agevolazioni  finanziarie
(mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al  tasso  d'interesse  e/o  altre
previsioni che concedano agevolazioni o  riduzioni  ai  debitori,  ai
datori di  ipoteca  o  ai  garanti  riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi; 
  (k) crediti relativi a debitori  che,  alla  Data  di  Valutazione,
risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate"  (nel
significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30
luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed
integrata); 
  (l) crediti derivanti da mutui (i) concessi  a  soggetti  che  sono
dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del  Gruppo  Bancario
Cariparma Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit
Agricole Italia), e (ii)  il  cui  contratto  di  mutuo  prevede  che
l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali  si
applicano diverse condizioni economiche; 
  (m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto
di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto  Legge  n.  93
del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126  del  24  luglio
2008,  in  forza  della  convenzione  sottoscritta  dall'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  in
data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia  ancora  in
essere; 
  (n) crediti derivanti da  mutui  per  i  quali  il  debitore  abbia
corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute; 
  (o)  crediti  che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso   la
procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita
da Banca d'Italia; 
  (p) crediti derivanti da  mutui  che  prevedono  la  corresponsione
differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di
gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione
del rimborso anticipato del mutuo stesso; 
  (q) crediti che siano stati oggetto  di  frazionamento  e  che  non
siano stati successivamente oggetto di accollo  da  parte  del  nuovo
debitore. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco  dei  Crediti  Carispezia  acquistati   pro   soluto   dal
Cessionario (individuati sulla base del  rispettivo  codice  pratica)
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra
elencati   e'   (i)   disponibile    presso    il    sito    internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em
issioni,  (ii)  disponibile  presso  ciascuna  filiale  delle  banche
appartenenti al  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole  Italia  e  (iii)
depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede  in  Milano,
con atto di deposito Repertorio n. 4040 Raccolta n. 2300. 
  Nel contesto del Programma, Credit Agricole Italia OBG ha  concluso
con Credit Agricole FriulAdria  S.p.A.  ("Friuladria")  un  contratto
quadro di cessione in  data  20  maggio  2013,  come  successivamente
modificato e integrato, ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e  4  della  Legge  sulle  Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario  (il
"Contratto Quadro di Cessione Friuladria"). In virtu'  del  Contratto
Quadro di Cessione Friuladria, Friuladria (i) ha ceduto pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da Friuladria,
alcuni crediti derivanti dai mutui  ipotecari  in  bonis  erogati  ai
sensi di contratti di mutuo stipulati  da  Friuladria  con  i  propri
clienti (i "Contratti di Mutuo Friuladria") nel corso  della  propria
ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda  del
caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da Friuladria, ulteriori crediti derivanti  da
Contratti di Mutuo Friuladria,  nonche'  ulteriori  attivi  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 310. 
  Nell'ambito  del  programma  di  cessioni  sopra  indicato,  Credit
Agricole Italia OBG comunica che, in  data  27  novembre2017,  Credit
Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto  da  Friuladria  ogni  e
qualsiasi credito derivante dai  Contratti  di  Mutuo  Friuladria  (i
"Crediti Friuladria") che alla data del 25 novembre  2017  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti  criteri  cumulativi  comuni  e
specifici (collettivamente, i "Criteri Friuladria"): 
  Crediti derivanti da contratti di mutuo: 
  (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale  residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da banche  appartenenti  al
Gruppo Bancario Cariparma  Credit  Agricole  (ora  denominato  Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia); 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata  scaduta  e  non
pagata  da  piu'  di  30  giorni  dalla  relativa  data  prevista  di
pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Credit Agricole FriulAdria S.p.A. di cedere i crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Credit  Agricole
FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  contratto  di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia)), a una persona  giuridica  (ad  esclusione  degli  enti  del
settore pubblico, enti  territoriali  e  amministrazioni  centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato  di  volta  in  volta  da  Credit
Agricole FriulAdria S.p.A.) o fisso; 
  (12) che sono crediti  ipotecari  residenziali  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310; 
  (13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; 
  (14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone  fisiche
cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri  di
classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del
11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici
Attivita'   SAE   600,   614   o   615   (rispettivamente   "Famiglie
consumatrici", "Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici"); 
  (15) garantiti da ipoteca di primo grado, 
  con esclusione dei: 
  (a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati  prima  del  1°
gennaio 2004; 
  (b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente
al 31 dicembre 2016; 
  (c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo  in
linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000; 
  (d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non
posteriore al 31 dicembre 2017; 
  (e) crediti  derivanti  da  mutui  denominati  "Mutui  Atipici"  in
relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento  prevede
la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate,
senza che cio' determini la  maturazione  di  ulteriori  interessi  a
valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a)
per le prime due rate non pagate da una polizza  assicurativa  e  (b)
per la terza da Credit Agricole FriulAdria S.p.A.; 
  (f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; 
  (g) crediti derivanti  da  mutui  con  piano  di  ammortamento  che
prevede il pagamento anticipato di interessi; 
  (h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)  erogati
in  favore  di  soggetti  che   alla   Data   di   Valutazione   sono
amministratori o ex  amministratori  del  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia); 
  (i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali  il  pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della  componente
interessi) (i) e' oggetto di una  richiesta  di  sospensione,  ovvero
(ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato
oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi
siano interessi maturati durante il periodo di  sospensione  che  non
siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione
ma la posizione debitoria e' in fase di recupero; 
  (j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai  sensi  di
qualsivoglia legge o normativa che preveda  agevolazioni  finanziarie
(mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al  tasso  d'interesse  e/o  altre
previsioni che concedano agevolazioni o  riduzioni  ai  debitori,  ai
datori di  ipoteca  o  ai  garanti  riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi; 
  (k) crediti relativi a debitori  che,  alla  Data  di  Valutazione,
risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate"  (nel
significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30
luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed
integrata); 
  (l) crediti derivanti da mutui (i) concessi  a  soggetti  che  sono
dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del  Gruppo  Bancario
Cariparma Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit
Agricole Italia), e (ii)  il  cui  contratto  di  mutuo  prevede  che
l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali  si
applicano diverse condizioni economiche; 
  (m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto
di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto  Legge  n.  93
del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126  del  24  luglio
2008,  in  forza  della  convenzione  sottoscritta  dall'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  in
data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia  ancora  in
essere; 
  (n) crediti derivanti da  mutui  per  i  quali  il  debitore  abbia
corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute; 
  (o)  crediti  che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso   la
procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita
da Banca d'Italia; 
  (p) crediti derivanti da  mutui  che  prevedono  la  corresponsione
differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di
gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione
del rimborso anticipato del mutuo stesso; 
  (q)crediti che siano stati oggetto di frazionamento e che non siano
stati successivamente oggetto di accollo da parte del nuovo debitore. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco  dei  Crediti  Friuladria  acquistati   pro   soluto   dal
Cessionario (individuati sulla base del  rispettivo  codice  pratica)
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra
elencati   e'   (i)   disponibile    presso    il    sito    internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em
issioni,  (ii)  disponibile  presso  ciascuna  filiale  delle  banche
appartenenti al  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole  Italia  e  (iii)
depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede  in  Milano,
con atto di deposito Repertorio n. 4040 Raccolta n. 2300. 
  Cariparma, Carispezia e Friuladria sono di  seguito  congiuntamente
denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti Cariparma, i Crediti Carispezia e  i  Crediti  Friuladria
sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno  di
essi, un "Credito". 
  I Contratti di Mutuo Cariparma, i Contratti di Mutuo Carispezia e i
Contratti  di  Mutuo  Friuladria  sono  di   seguito   congiuntamente
denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un  "Contratto
di Mutuo". 
  Credit Agricole Italia OBG ha conferito incarico  a  Cariparma,  ai
sensi della Legge sulle Obbligazioni  Bancarie  Garantite,  affinche'
per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato  della  riscossione
dei crediti ceduti,  proceda  alla  gestione,  incasso  ed  eventuale
recupero delle somme dovute in relazione ai  Crediti.  A  sua  volta,
Cariparma ha demandato a Carispezia  e  Friuladria  le  attivita'  di
gestione,  incasso  ed  eventuale  recupero   dei   Crediti   ceduti,
rispettivamente, da Carispezia e Friuladria a Credit Agricole  Italia
OBG. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti  ai  sensi  del
presente avviso continueranno a pagare al relativo Cedente ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti  nelle  forme  previste  dai  relativi
Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle  eventuali  ulteriori
informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione  dei  Dati
Personali del 18 gennaio 2007, e successive disposizioni  equivalenti
(ad  esempio,  il  Regolamento  dell'Unione  Europea  n.  679/2016  -
"GDPR"), informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso  e
i garanti dei Crediti (i "Debitori") sull'uso dei Loro dati personali
e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di  Credit  Agricole
Italia OBG sono stati  raccolti  presso  il  rispettivo  Cedente.  Ai
Debitori  Ceduti  precisiamo   che   non   verranno   trattati   dati
"sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad  esempio,
al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali  ed
alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del  Codice  Privacy).  I
dati personali  dell'interessato  saranno  trattati  (i)  per  quanto
riguarda  Credit  Agricole  Italia  OBG,  in  qualita'  di   titolare
autonomo, per finalita' connesse  e  strumentali  alla  gestione  del
portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti  da
leggi, da  regolamenti  e  dalla  normativa  comunitaria  nonche'  da
disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge  e
da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla  gestione
ed al recupero del credito e, (ii)  per  quanto  riguarda  Cariparma,
Carispezia e Friuladria, in qualita' di responsabili del trattamento,
per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo  e  di
reportistica in merito agli incassi dei Crediti e taluni  servizi  di
carattere amministrativo fra i quali la tenuta  della  documentazione
relativa  all'operazione  di  emissione  di   obbligazioni   bancarie
garantite  e  della  documentazione  societaria.  In  relazione  alle
indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati  personali   avviene
mediante strumenti manuali,  informatici  e  telematici  con  logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si  precisa
che  i  dati  personali  dei  Debitori  in  nostro  possesso  vengono
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un  obbligo
di legge  ovvero  sono  strettamente  funzionali  all'esecuzione  del
rapporto contrattuale (per i quali il consenso  dell'interessato  non
e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori potranno essere
comunicati per le sopraindicate finalita' del trattamento a societa',
associazioni  o  studi  professionali  che  prestano   attivita'   di
assistenza o consulenza in materia  legale,  societa'  controllate  e
societa' collegate, societa' di recupero  crediti,  ecc.  I  soggetti
appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualita' di "titolari autonomi".  I  Debitori
potranno rivolgersi per esercitare i diritti riconosciuti loro  dalla
normativa in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  mediante
richiesta scritta da inviare a Credit Agricole Italia OBG S.r.l., con
Sede in Milano, via Alessandro Pestalozza n. 12-14. 
  I Debitori e gli eventuali loro successori o aventi causa  potranno
rivolgersi per ogni ulteriore  informazione  presso  le  filiali  del
Gruppo Bancario Credit Agricole Italia o contattare il  Numero  Verde
800.771100. 
  Milano, 27 novembre 2017 

Credit Agricole Italia OBG S.r.l. - Il presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                        dott. Stefano Marlat 

 
TX17AAB12055
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.