Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Comunicazione alla clientela Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 1. settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 11, comma 2, della delibera CICR 4 marzo 2003, si comunica che, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una nuova commissione denominata 'Commissione per ogni sollecito per inadempimenti' il cui importo e' stato stabilito in Euro 7,50 per ogni intervento di tale natura. Per inadempimento si intende ogni comportamento difforme dagli impegni contrattualmente assunti nei confronti della banca (scoperto non autorizzato di conto corrente, disposizioni di addebito senza capienza sul conto corrente, rata di mutuo/prestito scaduta senza il relativo pagamento o senza la necessaria copertura in conto corrente e tutte le altre situazioni simili) o il mancato puntuale pagamento di disposizioni per le quali la banca ha ricevuto l'incarico di curare l'incasso. Per sollecito si intende l'intervento della banca, anche via filo, finalizzato alla regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto precedente. Non sono previste esenzioni ne' per tipo di sollecito ne' per tipologia di rapporto. Se il cliente intrattiene un rapporto di conto corrente con la banca l'addebito sara' eseguito cumulativamente a fine trimestre, in sede di liquidazione delle competenze, sul conto corrente di riferimento senza l'applicazione della spesa per operazione. Negli altri casi il pagamento avverra' per cassa. Un'apposita transazione alimentera' un archivio elettronico che conservera' memoria della data e ora della transazione, del tipo di intervento e del tipo di inadempimento. Bergamo, 28 settembre 2004 L'amministratore delegato: rag. Franco Menini. S-25205 (A pagamento).