PONTORMO RMBS S.R.L.

Societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/1999


Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno
2017

Sede legale: via Cherubini 99 - 50053 Empoli (FI), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Firenze: 06272000487
Codice Fiscale: 06272000487
Partita IVA: 06272000487

(GU Parte Seconda n.137 del 21-11-2017)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto  ai  sensi  della  legge  n.
130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58  del
Testo  Unico  Bancario  -  ed  informativa  ai  debitori  ceduti  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto
   legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 
 

  Pontormo RMBS S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo  3
della  Legge  sulla   Cartolarizzazione   ("Pontormo   RMBS"   o   la
"Societa'"),  comunica   che,   nell'ambito   di   un'operazione   di
cartolarizzazione  dei   crediti   ai   sensi   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione, in forza di  2  (due)  contratti  di  cessione  di
crediti pecuniari conclusi in data 14 novembre 2017  ai  sensi  degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i  "Contratti  di
Cessione"), ha acquistato a titolo oneroso, in blocco  e  pro  soluto
dalle seguenti Banche: Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo
di S.c.p.a., Banca Cambiano 1884 S.p.A. (collettivamente, le  "Banche
Cedenti"), con effetti economici dalle ore  23.59  del  30  settembre
2017 (la "Data di Godimento"), 2 portafogli di crediti  individuabili
in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, qualificabili
come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia  ed
identificati  sulla  base  di  criteri  oggettivi  come  di   seguito
indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione  tutti  i
crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale  delle  rate
scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora)  maturandi  a
partire  dalla  Data  di  Godimento,  commissioni,  penali  ed  altri
pagamenti a titolo di estinzione  anticipata  dei  mutui,  accessori,
spese, danni, indennizzi ed ogni  altra  somma  eventualmente  dovuta
(collettivamente, i "Crediti") in  relazione  a  contratti  di  mutuo
fondiario e ipotecario (i "Contratti di Mutuo") (nonche'  i  relativi
crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai
Contratti di Mutuo "Crediti da Polizze Assicurative") che,  alle  ore
23.59 del 31 marzo 2017 (la "Data di Valutazione"),  o  alla  diversa
data indicata in relazione al  relativo  criterio,  soddisfacevano  i
seguenti criteri  generali  comuni  a  tutte  le  Banche  Cedenti  (i
"Criteri Generali") ed, altresi',  per  ciascuna  Banca  Cedente  gli
ulteriori criteri specifici (i "Criteri  Specifici")  successivamente
indicati in relazione a tale Banca Cedente: 
  Criteri Generali 
  (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei
quali non vi siano previsioni che ne  permettano  la  conversione  in
diversa valuta; 
  (ii) mutui derivanti da Contratti di  Mutuo  regolati  dalla  legge
italiana; 
  (iii) mutui erogati a persone fisiche residenti in Italia  che,  in
conformita' con i criteri di  classificazione  adottati  dalla  Banca
d'Italia con circolare 140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'  come  in
seguito modificata), siano ricomprese in una delle seguenti categorie
SAE   (settore   di   attivita'   economica):   n.   600   ("famiglie
consumatrici");  n.   614   ("artigiani")   o   n.   615   ("famiglie
produttrici"); 
  (iv) mutui garantiti da Ipoteca su uno o piu' Beni Immobili ubicati
nel territorio italiano ed in relazione ai quali il Bene Immobile sul
quale e' costituita l'Ipoteca (ovvero, nel caso  di  costituzione  di
una o piu' Ipoteche su piu' Beni Immobili  a  garanzia  dello  stesso
mutuo, il Bene Immobile Prevalente) e' un Bene Immobile  residenziale
ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale  compresa  nel
"Gruppo A1- A8"); 
  (v) mutui ipotecari che siano garantiti da un'ipoteca: a) di  primo
grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo  grado
legale ovvero (ii) un'ipoteca di grado  legale  successivo  al  primo
rispetto  alla  quale  siano  state  integralmente   soddisfatte   le
obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di  grado  legale
superiore; ovvero b) costituita su un bene immobile gia'  gravato  da
ipoteca di grado superiore a garanzia di un credito nei confronti del
medesimo debitore  che  soddisfa  i  presenti  criteri  e  che  viene
pertanto   contestualmente   ceduto   nell'ambito   della    presente
operazione;  ovvero  c)  di  secondo  grado   economico,   per   tale
intendendosi un'ipoteca di grado legale successivo al primo  rispetto
alla quale non siano state integralmente soddisfatte le  obbligazioni
garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado legale superiore. 
  (vi) mutui  derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il
pagamento delle rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; 
  (vii) mutui che (sulla base del piano di ammortamento del mutuo  in
essere alla Data di Valutazione) abbiano scadenza  successiva  al  31
dicembre 2017; 
  (viii) mutui in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata
comprensiva di capitale e/o interessi; 
  (ix) mutui che alla  Data  di  Valutazione  non  presentavano  rate
scadute e non pagate; 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui con scadenza oltre il 30  aprile  2053  (ivi  compresi  i
mutui a rata fissa e durata  variabile,  in  relazione  ai  quali  si
intende per scadenza la data massima di  allungamento  del  piano  di
ammortamento del relativo mutuo); 
  (ii) mutui derivanti da contratti agevolati o  comunque  usufruenti
di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,  di  alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un  soggetto  terzo
in favore del relativo  Debitore  Ceduto  (cd.  "Mutui  agevolati"  e
"Mutui  convenzionati")  o  che  siano  assistiti  da  una   garanzia
sussidiaria rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva  dei  fidi
(c.d. "Confidi"); 
  (iii)  mutui  concessi  tramite  l'intermediazione  di   agenti   o
mediatori; 
  (iv) mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori  o
dipendenti della Banca Cedente o societa' da questa partecipate; 
  (v)  mutui  concessi  a  favore   di   amministrazioni   pubbliche,
fondazioni, associazioni o enti religiosi; 
  (vi)  mutui  che  sono  stati   concessi   al   relativo   debitore
congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi compresa la
Banca Cedente (c.d mutui in pool) ovvero che siano stati  oggetto  di
sindacazione; 
  (vii) mutui non interamente erogati ai sensi del relativo contratto
di mutuo; 
  (viii) mutui in relazione ai quali  il  bene  immobile  oggetto  di
ipoteca non risulti interamente costruito; 
  (ix) mutui concessi a  debitori  che  presentassero  alla  Data  di
Valutazione, nei confronti della  Banca  Cedente:  (a)  "inadempienze
probabili" ("unlikely to pay") (ai sensi  della  circolare  di  Banca
d'Italia n.  272  del  30  luglio  2008  (Matrice  dei  Conti),  come
successivamente  modificata);  o   (b)   "esposizioni   scadute   e/o
sconfinanti deteriorate" (ai sensi della circolare di Banca  d'Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti),  come  successivamente
modificata e con riferimento al singolo debitore); 
  (x) mutui derivanti da  contratti  che  presentano,  alla  Data  di
Godimento: (i) rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni e  (ii)
rate scadute e non pagate da 30 o meno giorni  che  non  siano  state
completamente pagate alla data del 6 ottobre 2017; 
  (xi) mutui i cui crediti siano alla  Data  di  Godimento,  o  siano
stati classificati dalla Banca Cedente prima della Data di Godimento,
come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ("unlikely to pay")  (ai
sensi della circolare di Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio  2008
(Matrice dei Conti), come successivamente modificata), o "esposizioni
scadute e/o sconfinanti deteriorate"  ai  sensi  della  circolare  di
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice  dei  Conti),  come
successivamente modificata (intendendosi per tali crediti scaduti con
un ritardo nel pagamento di almeno una rata superiore a 90  (novanta)
giorni). 
  (xii)  mutui  destinati  a   finalita'   (come   risultante   dalla
dichiarazione del debitore rilasciata all'atto  della  richiesta  del
relativo mutuo ai fini dell'imposta sostitutiva) diverse da acquisto,
ristrutturazione o costruzione di immobili ad uso abitativo; 
  (xiii) mutui in relazione ai quali,  alla  Data  di  Godimento,  la
Banca Cedente ed il relativo  debitore  ceduto  abbiano  concluso  un
accordo di moratoria che preveda la sospensione del  pagamento  delle
rate (integralmente o per la sola  componente  capitale),  ancora  in
corso. 
  Criteri Specifici 
  I crediti ceduti alla  Societa'  da  Banca  di  Pisa  e  Fornacette
Credito Cooperativo S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla  base
dei seguenti Criteri Specifici  applicabili  alla  relativa  Data  di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (a) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un piano di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi (ivi  inclusi  i  mutui  a  durata
variabile, tasso di interesse variabile e rata  di  importo  iniziale
costante,  che  prevedano,  in  caso  di  aumento   dei   tassi   che
comporterebbe il mancato rimborso di tale  mutuo  entro  la  data  di
allungamento  massima  del  piano  di  ammortamento  contrattualmente
stabilita, il pagamento di rate (in relazione al debito  residuo)  di
importo variabile, di modo  che  sia  rispettata  la  durata  massima
stabilita nel Contratto di Mutuo); 
  (b) mutui il cui importo erogato alla data di  erogazione  sia  (A)
inferiore o uguale a Euro 1.000.000 (Euro un milione/00) in  caso  di
mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio 1991 (come  di  tempo  in  tempo  modificata)  siano
ricomprese nella categoria SAE (settore di  attivita'  economica)  n.
600 ("famiglie consumatrici"); (B) inferiore o uguale a Euro  300.000
(Euro trecentomila/00) in caso di mutui erogati a persone fisiche che
in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla  Banca
d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come  di  tempo  in
tempo modificata) siano ricomprese nella categoria  SAE  (settore  di
attivita' economica) n. 614 ("artigiani"); (C) inferiore o  uguale  a
Euro 330.000 (Euro trecentotrentamila/00) in caso di mutui erogati  a
persone fisiche che in conformita' con i criteri  di  classificazione
adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991
(come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella  categoria
SAE (settore di attivita' economica) n. 615 ("famiglie produttrici"); 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui riportati nella lista notarizzata in data 14 Novembre dal
Notaio  Mario   Marinella   (Repertorio   31398,   Raccolta   22352),
consultabile da ciascun debitore presso la sede del  medesimo  notaio
in Pontedera (PI), nonche' presso la sede legale della Banca  Cedente
e identificati dai relativi numeri di rapporto,  come  riportati  nel
relativo contratto di mutuo e/o nei documenti contabili di erogazione
o pagamento delle rate; 
    
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca Cambiano 1884  S.p.A.  sono
stati selezionati anche sulla base  dei  seguenti  Criteri  Specifici
applicabili alla relativa Data di Valutazione (od alla specifica data
indicata in  relazione  al  relativo  Criterio  Specifico)  ai  mutui
erogati da tale Banca Cedente: 
  (i) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un piano di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi; 
  (ii) mutui il cui importo erogato alla data di erogazione sia:  (A)
inferiore o uguale a Euro 1.700.000 (Euro unmilionesettecentomila/00)
in caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformita'  con  i
criteri  di  classificazione  adottati  dalla  Banca   d'Italia   con
circolare  140  dell'11  febbraio  1991  (come  di  tempo  in   tempo
modificata)  siano  ricomprese  nella  categoria  SAE   (settore   di
attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (B)  inferiore
o uguale a Euro 500.000 (Euro cinquecentomila/00) in  caso  di  mutui
erogati a persone  fisiche  che  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio 1991 (come  di  tempo  in  tempo  modificata)  siano
ricomprese nella categoria SAE (settore di  attivita'  economica)  n.
614 ("artigiani"); (C)  inferiore  o  uguale  a  Euro  670.500  (Euro
seicentosettantamila/500) in caso di mutui erogati a persone  fisiche
che in conformita' con i criteri di  classificazione  adottati  dalla
Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo
in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di
attivita' economica) n. 615 ("famiglie produttrici"); 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui riportati nella lista notarizzata  in  data  10  novembre
2017 dal Notaio Federico Favilli (Repertorio  1199,  Fascicolo  942),
consultabile da ciascun debitore presso la sede del  medesimo  notaio
in Castelfiorentino (FI), nonche' presso la sede legale  della  Banca
Cedente  e  identificati  dai  relativi  numeri  di  rapporto,   come
riportati nel relativo contratto di mutuo e/o nei documenti contabili
di erogazione o pagamento delle rate. 
    
  Unitamente ai Crediti ed ai Crediti da  Polizze  Assicurative  sono
stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi  dell'articolo  1263
del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' ad essi relativi)  ai  Crediti  ed  ai  relativi
Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie  ed  i  privilegi
che assistono e garantiscono  i  Crediti  ed  i  Crediti  da  Polizze
Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, ivi  inclusi,  a  titolo
esemplificativo, il diritto ad eventuali altre somme dovute a  fronte
di tutte le garanzie reali e personali da  chiunque  prestate,  senza
bisogno  di  alcuna  ulteriore   formalita'   o   annotazione   salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. 
  Pontormo RMBS  ha  conferito  incarico  a  ciascuna  Banca  Cedente
affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme
dovute in relazione al portafoglio di Crediti  da  ciascuna  di  esse
ceduto. Pertanto, i debitori ceduti, i  loro  garanti,  successori  o
aventi causa, sono legittimati a  pagare  presso  la  relativa  Banca
Cedente ogni somma dovuta in relazione  ai  Crediti  ed  ai  relativi
Crediti da  Polizze  Assicurative,  nelle  forme  gia'  previste  dai
relativi Contratti di Mutuo o delle relative polizze  assicurative  o
in forza di legge, nonche' in conformita'  alle  eventuali  ulteriori
informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a  ciascuna
Banca Cedente, e in particolare: Banca di Pisa e  Fornacette  Credito
Cooperativo S.c.p.a., con sede legale  in  Lungarno  Pacinotti,  8  -
56126 Pisa e Banca Cambiano 1884 S.p.A., con  sede  legale  in  Viale
Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze. 
  Inoltre, a  seguito  della  cessione,  Pontormo  RMBS  e'  divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e  dei  relativi  Crediti  da  Polizze
Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento  dei  dati
personali relativi ai  debitori  ceduti;  si  precisa,  infatti,  che
ciascuna Banca Cedente rimane  titolare  dei  relativi  Contratti  di
Mutuo e, di conseguenza, "Titolare" in quell'ambito  del  trattamento
dei dati personali dei debitori ceduti,  per  i  quali  rimane  ferma
l'informativa gia' a suo tempo resa. 
  Tanto premesso, Pontormo RMBS, anche per conto  di  ciascuna  Banca
Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali
ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai
debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo  dei  dati
personali. 
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Codice  della   Privacy   (in
particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 13),  Pontormo  RMBS  od  il
soggetto  da  essa  incaricato  non  trattera'  dati  definiti   come
"sensibili". Pontormo RMBS trattera' i dati personali  per  finalita'
connesse  e  strumentali  alla  gestione   ed   amministrazione   del
portafoglio  di  Crediti  e   dei   relativi   Crediti   da   Polizze
Assicurative; al recupero del  Credito  e  del  relativo  Credito  da
Polizze Assicurative (ad es.:  conferimento  a  legali  dell'incarico
professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa  comunitaria,  nonche'  da
disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e  da
organi di vigilanza e controllo. 
  Per il trattamento per le suestese finalita' non  e'  richiesto  il
consenso dei  debitori  ceduti,  mentre  l'eventuale  opposizione  al
trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati
personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e
recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze  Assicurative,
Pontormo RMBS od il soggetto da essa a cio' incaricato comunichera' i
dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i
dati", a persone, societa', associazioni o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza o consulenza  in  materia  legale  e
societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali  soggetti
e' disponibile presso la sede di Pontormo RMBS, come sotto indicato. 
  I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i  dati  del
cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai  sensi
del Codice  della  Privacy,  in  piena  autonomia,  essendo  estranei
all'originario trattamento effettuato presso Pontormo RMBS. I diritti
previsti all'articolo 7 del  Codice  della  Privacy  potranno  essere
esercitati anche mediante richiesta scritta al  "Titolare",  Pontormo
RMBS S.r.l., da inviarsi a Pontormo RMBS S.r.l.,  Via  Cherubini,  99
50053 Empoli (FI), all'attenzione del dott. Luigi Furore. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a: Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a., con  sede
legale in Lungarno Pacinotti, 8 - 56126 Pisa e  Banca  Cambiano  1884
S.p.A., con sede legale in Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze,
ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato  dalla  Societa'  in
relazione  ai  Crediti  da  ciascuna  di   esse   ceduti   ai   sensi
dell'articolo 29 del Codice della Privacy. 

            Pontormo RMBS S.r.l. - L'amministratore unico 
                            Luigi Furore 

 
TX17AAB11664
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.