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Protocollo: 745/2018 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 riguardante la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la nota prot. n. 1521641/17 del 29 dicembre 2017, con la quale la Banca d'Italia, filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convezionali, ai sensi del citato disposto normativo del decreto legislativo n. 1/1948, relativamente alla filiale della Banca del Monte di Lucca S.p.a. che avente sede in provincia di Pisa, in data 21 novembre 2017 non e' stata in grado di funzionare regolarmente a causa di uno sciopero; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 21 novembre 2017, della filiale della Banca del Monte di Lucca S.p.a. di seguito indicata: Agenzia di Pisa, via Battelli - zona Pratale. Pisa, 9 gennaio 2018 p. Il prefetto - Il capo di Gabinetto dott.ssa Castellani TU18ABP1458 (Gratuito)