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Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 Fusione transfrontaliera mediante incorporazione della societa' GLOBAL INTERNATIONAL SERVICE (G.I.S) una societa' a responsabilita' limitata, costituita e funzionante in conformita' con le leggi dello Stato italiano nella societa' TEK RO SERVICE, una societa' a responsabilita' limitata, costituita e funzionante in conformita' con le leggi della Romania. I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera GLOBAL INTERNATIONAL SERVICE (G.I.S. S.R.L.), una societa' a responsabilita' limitata, costituita e funzionante in conformita' con le leggi dello Stato Italiano, con sede a Roma, Viale Antonio Ciamarra n.259, Italia, codice fiscale, numero Registro del Commercio 06697791009, iscritta presso la Camera di Commercio di Roma nel R.E.A sotto il n. RM 1123541, con capitale sociale in valore di 10.000,00 EURO, integrale sottoscritto e versato. (la "Societa' Incorporanda"); e TEK RO SERVICE, una societa' a responsabilita' limitata, costituita e funzionante in conformita' con le leggi della Romania, con sede a Bacau, B-dul Unirii, n. 30, piano 3, jud. Bacau, Romania, registrata al Registro di Commercio Bacau con il numero J4/1301/2015, codice fiscale 35348882, con capitale sociale in valore di 20.000 RON, integrale sottoscritto e versato, diviso in 100 quote, il valore di ciascuna quota e' di 200 RON. (la "Societa' Incorporante"). II. Esercizio dei diritti dei creditori I Creditori delle Societa' che partecipano al progetto di fusione possono esercitare i diritti in conformita' con le regole previste dall'Art. 243 e 251 ind.9 della Legge sulle Societa' Commerciali della Romania e le previsioni del Decreto Legge Italiano n. 108/2008 e del Codice Civile Italiano. Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i creditori della societa' Incorporanda che vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'articolo 2503 c.c. entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione della fusione presso il Registro delle Imprese di Roma; Con riferimento alla Societa' Incorporante: i creditori della societa' incorporante possono fare opposizione al progetto di fusione ai sensi dell'art. 251 ind.9 e dell'art. 243 della legge rumena 311/1990 nei tempi di legge dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale Rumena. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza Non esistono soci di minoranza della societa' Incorporanda in quanto l'intero capitale sociale della medesima e' detenuto dall'unico socio Sig. Antonilli Alfonso. MODALITA' DI OTTENIMENO DELLE INFORMAZIONI Ogni informazione in relazione alla fusione puo' essere ottenuta gratuitamente presso la sede della Societa' Incorporante e presso la sede legale della Societa' incorporanda. Global international service S.r.l. - Il legale rappresentante Alfonso Antonilli Tek Ro Service - Il legale rappresentante Raducu Negru TX18AAB9317