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Autorizzazione alla custodia, conservazione ed utilizzo di gas tossici - Prot. n. 44181 Il direttore generale Vista l'autorizzazione rilasciata in data 05/06/2009 prot. n. 18509 alla ditta "Europolimeri srl" con sede legale in San Giorgio di Nogaro (UD) Via E. Majorana n.8 con la quale e' stata autorizzata a custodire e conservare un deposito di un quantitativo massimo di 150 (centocinquanta) chilogrammi di ammoniaca anidra suddivisa in 2 parti da 75 kg. Ciascuna da utilizzarsi a circuito chiuso in 2 impianti frigoriferi dello stabilimento; Vista l'Autorizzazione rilasciata in data 03.11.2011 prot. n. 18658/30582 alla ditta "Europolimeri S.p.A." con la quale e' stata autorizzata a custodire e conservare un quantitativo massimo di 225 kg suddivisi in 3 parti da 75 kg ciascuno da utilizzarsi in 3 impianti frigoriferi a circuito chiuso; Vista la voltura dell'autorizzazione sopra citata dd. 27/11/2014 prot. n. 33036/34198 alla ditta KEMIRA ITALY S.p.A.; Vista la nota della ditta "Kemira Italy S.p.A" del 12 maggio 2016 prot. n. E45/16 con la quale chiede la la modifica dell'autorizzazione alla custodia ed alla conservazione di un quantitativo massimo di 345 kg; Preso atto che il dott. Tapparelli Stefano, laureato in Chimica Industriale presso l'Universita' degli Studi di Padova e' stato designato Direttore Tecnico per custodire e conservare un deposito di Ammoniaca Anidra presso la ditta "Kemira Italy S.p.A., come da accettazione d'incarico dd. 05/05/2016; Riscontrata la regolarita' della documentazione prodotta in data 12/05/16 e 27/06/17 dove si evince che la situazione attuale prevede n° 2 gruppi frigoriferi, uno nuovo da 270 kg in sostituzione di due dei tre gruppi precedentemente installati, ed il terzo che rimane come da precedente autorizzazione. Il quantitativo totale passera' quindi da 225 kg. a 345 kg. e sara' suddiviso in due parti da utilizzarsi a circuito chiuso in due impianti frigoriferi separati, rispettivamente di 270 kg nel nuovo impianto e 75 kg nell'impianto autorizzato con autorizzazione del 03/11/2011; Considerato che dev'essere rilasciata nuova autorizzazione per la modifica dell'autorizzazione alla custodia ed alla conservazione di un quantitativo massimo di 345 kg; Visto il R.D. 09.01.1927 n° 147 cosi' come modificato con D.P.R. 10.06.1955 n° 854 e successive modificazioni; Vista la legge dd. 23.12.1978 n° 833 e la L.R. dd. 13.07.1981 n° 43 e successive modificazioni; Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni Autorizza La ditta "Kemira Italy S.p.A." alla custodia e la conservazione di un deposito dal quantitativo massimo di 345 (trecentoquarantacinque) chilogrammi di AMMONIACA ANIDRA formula chimica NH3 , del tipo elencato al n° 3 del prospetto allegato al D.M. 6/2/1935 e successive modificazioni presso lo Stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (UD) via Majorana n.8, Zona Industriale Aussa Corno. La suindicata Ditta e' tenuta, a proprie spese, a curare la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 20 del R.D. 09.01.1927 n. 147 e successive modifiche. Il presente atto viene notificato ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 cosi' modificata dalla Legge n. 15/2005 art. 21-bis Capo IV-bis . Palmanova, 27 luglio 2017 Il direttore generale dell'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" dott. Giovanni Pilati per delega: dott. Gianni Lidiano Cavallini TX17ADA8641