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Errata corrige
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Atto di citazione - R.G. n. 71/2018 Atto di citazione per i sigg.ri 1) Quagliero Gabriele nato a Caserta il 01/12/1944, C.F. QGLGRL44T01B963Z, residente in Caserta alla Via E. Ruggiero, Coop.va Residence; 2) Quagliero Maurizio nato a Caserta il 21/09/1973 e residente in Marcianise alla Via Francesco de Pinedo nr 1 C.F. QGLMRZ73P21B953R; 3) Borriello Gloria nata a San Giorgio del Sannio (BN) il 18/10/1940, C.F. BRRGLR40R58H894H, residente in Caserta alla Via E. Ruggiero, Coop.va Residence, tutti rappresentati e difesi, in virtu' di procura in calce al presente atto, dall'avv. Vincenzo Pascarella (C.F. PSCVCN66E12B963G - P.I. 02102400617 - pec: vincenzo.pascarella@avvocatismcv.it - fax 0823343070) e con lui elettivamente domiciliati in Caserta alla Via D. Cimarosa nr 34; premesso che : a) in data 6 ottobre 1989, il Consorzio I.R.E.C., con distinti contratti a rogito per Notar Mario Matano, ha assegnato in proprieta' agli istanti Quagliero Gabriele e Borriello Gloria, quali soci della Cooperativa Residence e previa autorizzazione del CdA, distinti immobili ubicati nel fabbricato ipotecato; i contratti sono stati tutti trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V. in data 9.10.1989. b) Con precetto notificato il 4.7.1989, poi, la Sezione Autonoma di Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro ha intimato al Consorzio I.R.E.C. di pagare la somma di Lire 1.109.726.272 (in virtu' di contratto di mutuo, stipulato in data 28.5.1986 tra la Sezione Autonoma di Credito Fondiario della B.N.L. e la Cooperativa Residence e, quale terzo datore d'ipoteca, il Consorzio I.R.E.C.) e, successivamente, con atto trascritto in data 10.10.1989, ovvero dopo l'acquisto dei beni da parte dei concludenti, ha eseguito pignoramento immobiliare sugli immobili ipotecati in danno del Consorzio I.R.E.C. c) In quanto la trascrizione del pignoramento e' stata eseguita successivamente all'acquisto degli opponenti, deve considerarsi inesistente, inefficace e priva di effetti giuridici in quanto è stata iscritta in data 10/10/1989 e, dunque, in data successiva alla trascrizione dell'atto di vendita avvenuta anteriormente, ovvero in data 09/10/1989; va da se', quindi, che la trascrizione in questione non è loro opponibile. La stessa trascrizione, poi, non e' anche opponibile al sig. Quagliero Maurizio il quale ha acquistato l'immobile per donazione dei propri genitori con le garanzie di legge (donazione in atti), pertanto, sempre per gli stessi motivi, la trascrizione e' altresi' non opponibile al donatario istante il quale ha interesse a partecipare al presente procedimento. d) Premesso quanto sopra, gradatamente, al fine di comprovare anche l'inammissibilita' dell'azione di surroga esperita dalla Curatela opposta, ma senza che tanto voglia affatto importare accettazione del contraddittorio sul punto, ne' rinuncia alla eccezione che precede, si osserva che: -nell'Aprile 1990, gli assegnatari raggiunsero un accordo con la B.N.L. promettendo di accollarsi ciascuno una quota parte del mutuo originario, nonche', versando quanto dovuto anche a titolo di interessi di mora, spese, competenze ed altro; - per effetto di quanto sopra, l'Istituto mutuante condizionava il perfezionamento dell'atto di frazionamento al previo pagamento degli interessi maturati sulla somma mutuata che in data 27.04.1990 i soci-assegnatari eseguivano cosi' come convenuto in favore della B.N.L., presso la filiale di Caserta, (versamento della somma di Lire 321.307.243 a titolo di interessi convenzionali sulla somma mutuata in favore della Cooperativa e garantita ipotecariamente dal Consorzio I.R.E.C.) -Con delibera del 16.05.1990 la B.N.L. ha autorizzato il frazionamento del mutuo e dell'ipoteca in capo ai diversi soci assegnatari, ciascuno per la propria quota, poi eseguito in data 13.06.1990 con atto a rogito del Notaio Mario Matano - rep. N. 60418; nel contempo gli esponenti si sono accollati ciascuno la quota proporzionale di mutuo spettante il quale ad oggi e' stato anche completamente onorato. Il frazionamento e' stato immediatamente annotato presso la Conservatoria dei RRII di S. Maria C.V. e) Successivamente, poiche', la B.N.L. soddisfatta nella proprie ragioni, non ha provveduto a depositare rinuncia alla procedura di espropriazione azionata, ancorche' ha di fatto il procedimento, nell'anno 1998, DOPO OTTO ANNI DALLA RAGGIUNTA TRANSAZIONE, la Curatela del fallimento del Consorzio I.R.E.C., e' intervenuta nella procedura esecutiva in parola ex art. 107 L.F., surrogandosi all' istanza della B.N.L.; solo all'esito della surroga, la BNL ha depositato la rinuncia. f) Gli istanti sono venuti cosi' a conoscenza dei fatti descritti solo con l'accesso del CTU presso le loro abitazioni per cui hanno proposto opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 619 c.p.c.; il procedimento, a seguito di errata sentenza di primo grado ed a seguito di pronuncia della Corte d'Appello allegate in atti , e' stato dichiarato estinto per un vizio non imputabile ai ricorrenti i quali hanno correttamente formulato al Giudice di prime cure istanza di riassunzione; g) Sin d'ora si osserva che, nell'ambito del procedimento di opposizione di terzo celebratosi innanzi all'adito Tribunale e rubricato al nr 383/1989 , il G.E., con ordinanza allegata, ha testualmente statuito :..... Infatti, a prescindere da ogni considerazione sui tempi del pignoramento e delle assegnazioni a terzi dei beni oggi subastati, ed accantonando inoltre al momento ogni valutazione in ordine alla specialita' del pignoramento fondiario (ancora modellato sul testo unico 646/1905 qui ancora applicabile) va osservato che la pignorante BNL fondiaria ha tout court rinunciato alla procedura e, quindi, a quel privilegio ipotecario che sui beni stessi essa vantava (detta complessiva rinuncia oggettivamente attesta la soddisfazione del mutuante). L'intervenuta curatela/IREC, pertanto, non sembra che possa quindi far valere, su quei certi beni, diritti in surroga- in luogo cioe' dell'Istituto mutuante- proprio perche' il creditore originario non vanta piu' alcuna pretesa rispetto agli stessi; ne discende che nemmeno il fallimento puo' in sostituzione vantarne alcuna pretesa considerato che esso, infatti, verrebbe ad agire non gia' per crediti autonomi e propri ma, esattamente, proprio per le quote ipotecarie ricadenti sui quei beni e che, tuttavia, appaiono adempiute......". h) Infine si deduce ed eccepisce che nelle more la Curatela del Fallimento non ha provveduto, in sostituzione della BNL, al rinnovo dell'iscrizione ipotecaria di cui al mutuo contratto in data data 28.5.1986 e per cui pende la procedura, decorsi 20 anni dalla data di trascrizione della stessa sui beni oggetto di causa. i) Gli istanti hanno proposto opposizione al pignoramento e la loro istanza e' stata accolta in forza dell'allegata ordinanza del 4/10/2017 e con la quale il G.E. ha altresi' fissato il termine del 30/1/2018 per l'instaurazione del giudizio di merito. l) Il provvedimento di sospensione del pignoramento e' stato poi reclamato (R.G. 9347/2017) e l'udienza di discussione relativa e' fissata per la data del 21/2/2018, ovvero, dopo lo spirare del termine per l'introduzione del giudizio di merito. Da cio' la necessita' della presente azione di merito. Cio' premesso, gli istanti, ut supra, nel riproporre tulle le istanze, eccezioni e difese di cui all'atto di opposizione avverso il pignoramento in premessa descritto e pregiudizialmente trascritto in danno dei cespiti di loro proprieta', ancora una volta deducono : 1) la nullita', inefficacia ed illegittimita' del precetto e del pignoramento a seguito della mancata rinnovazione dell'ipoteca con conseguente liberta' dei beni dei terzi opponenti. In tema di esecuzione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene ipotecato, l'estinzione della garanzia reale (nella specie, per mancato rinnovo nel termine ventennale previsto dalla legge) comporta il venir meno del diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell'art. 2808 c.c., ad esecuzione forzata in danno del terzo acquirente (non obbligato personalmente nei suoi confronti) di un bene ormai libero da vincoli di garanzia. la mancata rinnovazione in parola preclude la possibilita' di una reiscrizione opponibile ai terzi acquirenti che abbiano trascritto il loro titolo successivamente alla iscrizione non rinnovata (e pertanto estinta), trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicita' immobiliare. 2) L'inesistenza ed inefficacia della trascrizione del pignoramento nei confronti degli opponenti per essere la trascrizione dell'acquisto della loro proprieta' sui cespiti precedente a quella del pignoramento, giusta allegata documentazione. 3) L'assenza di qualsivoglia debito verso il fallimento e verso il Consorzio I.R.E.C.; quindi, assoluta carenza di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare ed inammissibilita' dell'intervento nella procedura; Nel caso de quo, il debitore principale e' la Coop. Residence, il debitore in via solidale, in quanto terzo datore di ipoteca, e' il Consorzio IREC, contro il quale e' stata avviata la procedura espropriativa. Con contratto trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. il 9.10.1989, il Consorzio IREC ha assegnato in proprieta' agli opponenti, soci della Cooperativa Residence, un immobile, parte del fabbricato ipotecato e ( solo poi) pignorato, con atto trascritto in data 10.10.1989, dalla Sez. Autonoma dell'Istituto di Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro. Nell'aprile del 1990, i soci hanno raggiunto l'accordo con la BNL, accollandosi quota parte del mutuo originario. Lo schema e' completo : il bene e' uscito dalla proprieta' e disponibilita' sia del consorzio che della cooperativa ed il debito e' stato estinto. 4) Premesso quanto precede, si osserva anche che la Curatela intervenuta non ha mai dato prova, e mai potra' offrirla perche' inesistente, della propria legittimazione a sostituirsi al creditore istante, ovvero che i beni oggetto di pignoramento facciano parte del compendio fallimentare. L'art. 107 L.F. comma 1, e' infatti norma di univoca interpretazione : "se prima della dichiarazione di fallimento e' stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o piu' immobili del fallito, il Curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante". E' pacifico che la sostituzione, ex lege del curatore al creditore procedente presuppone: x) la pendenza della procedura espropriativa singolare su immobili, gia' avviata alla data del fallimento ed ancora in corso; y) che tali immobili appartengono al fallito. 5) In via gradata ed in caso di superamento di quanto dedotto al capo 4) che precede, si eccepisce, in forza della preventiva trascrizione degli atti di assegnazione degli immobili in favore degli odierni appellanti, la mancata notifica ai predetti del titolo esecutivo e del precetto che, a ragione dell'art. 2644 c.c. e art. 603 c.p.c. 6) Come anticipato, le stesse eccezioni, si estendono anche all'intervento spiegato dal sig. Tedesco. 7) Con provvedimento del 23 gennaio 2018, previo parere favorevole del P.M. il Presidente dell'adito Tribunale, dott. Scoppa, ha autorizzato la notifica del presente atto per pubblici proclami. Tutto cio' premesso, gli istanti, C I T A N O: 1) la Curatela del Fallimento Consorzio fra Cooperative Interventi Regionali nell'Edilizia, Coop.va-Irec, in persona del Curatore p.t., avv. Luca Gratteri, elettivamente domiciliato per la carica alla Via Vittorio Veneto nr 119, 00187, Roma; 2) Tedesco Gianfranco residente alla Via S. D'Acquisto nr 15, 81100, Caserta; 3) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale alla Viale Altiero Spinelli 30 - 00157, Roma; 4) Societa' Cooperativa Edilizia Residence srl (societa' cancellata C.F. 80103410611), litisconsorte necessario, a comparire innanzi al Tribunale di Santa Maria C. V. per l'udienza che si terra' il giorno 20/09/2018 ore di rito con il prosieguo, con l'invito ai convenuti a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI: voglia l'adito Tribunale: A) accertare e dichiarare la nullita', inefficacia ed illegittimita' degli atti di precetto e di pignoramento stante la mancata rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca relativa al contratto di mutuo per cui e' causa, con conseguente declaratoria di estinzione della garanzia reale e della carenza di diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell'art. 2808 c.c., ad esecuzione forzata in danno del terzo acquirente (non obbligato personalmente nei suoi confronti) di un bene ormai libero da vincoli di garanzia; per lo effetto, accertare quanto precede anche per il convenuto Curatela Fallimentare IREC , intervenuto in surroga alla BNL. B) In via gradata siano comunque accolte integralmente le eccezioni e deduzioni formulate ai capi 2,3,4,5 e 6 della premessa, qui da ritenersi, per brevita', integralmente riportati e trascritti, con conseguente declaratoria di nullita' ed inefficacia della procedura di espropriazione immobiliare rubricata al nr di RGE 383/89 e degli atti esecutivi relativi, accertando e dichiarando, altresi', che ne' il creditore procedente, ne' i creditori intervenuti, hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata sui beni sottoposti a pignoramento e di proprieta' degli istanti. C) Accertare e dichiarare la piena proprieta' dei beni oggetto di pignoramento in capo agli attori in virtu' dei descritti e prodotti titoli di acquisto opponibili a tutti i convenuti ed ai loro eventuali aventi causa . D) Con condanna altresi' della B.N.L. S.p.a. nonche' del fallimento Consorzio I.R.E.C., in solido o alternativamente tra loro, al risarcimento dei danni per responsabilita' processuale aggravata per quanto dedotto in premessa. E) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi anticipatario. Santa Maria C. V. 25/01/2018 avv. Vincenzo Pascarella TX18ABA920