2018 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.

Societa' unipersonale

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04942710262
Codice Fiscale: 04942710262

(GU Parte Seconda n.60 del 24-5-2018)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 come
successivamente   modificata   e   integrata   (la    "Legge    sulla
Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente  alla  informativa  ai
sensi dell'articolo 13 del D.  Lgs.  196/2003,  come  successivamente
modificato  e  integrato  (il   "Codice   della   Privacy")   e   del
provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
                   Personale del 18 gennaio 2007. 
 

  2018 Popolare Bari RMBS S.r.l. (la  "Societa'")  comunica  che,  in
data 17 maggio 2018, ha concluso con Banca Popolare di Bari  S.c.p.a.
("BPB") un contratto di cessione di crediti  pecuniari  individuabili
in  blocco  ai  sensi  e  per   gli   effetti   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del  Testo  Unico  Bancario  (il
"Contratto di Cessione BPB"). 
  In virtu' del Contratto di Cessione BPB, la Societa' ha  acquistato
pro soluto da BPB, con effetti  economici  dalle  ore  00:01  del  12
maggio 2018 (la "Data di Godimento"), tutti i  crediti  per  capitale
residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi  maturati
ma non ancora scaduti  a  tale  data  e  interessi  di  mora)  e  gli
interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per
commissioni,  penali  ed  altri  pagamenti  a  titolo  di  estinzione
anticipata dei mutui, accessori,  spese,  danni,  indennizzi  e  ogni
altra somma eventualmente dovuta in base  ai  relativi  contratti  di
mutuo (i "Contratti di Mutuo BPB") selezionati tra  quelli  che  alla
data del 30 aprile 2018 (incluso) (la "Data di Valutazione") e/o alla
diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti
criteri di selezione (i "Crediti BPB"): 
  1) Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a  una  delle  seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici),  n.
614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 
  2) Mutui denominati in Euro; 
  3) Mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  (i)  stipulati  con  il
relativo debitore di BPB (ovvero da altre banche acquisite nel  tempo
dada BPB) e (ii) regolati dalla legge italiana; 
  4) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ad uso  residenziale
e ubicati nel territorio italiano; 
  5) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  6) Mutui in relazione ai quali non  sussistano  piu'  di  due  rate
scadute e non pagate alla data del 28 febbraio 2018; 
  7) Mutui che alla Data di Valutazione non  presentino  alcuna  rata
scaduta e non pagata; 
  8) Mutui che siano stati  interamente  erogati,  per  i  quali  non
sussista alcun obbligo di, ne' sia  possibile,  effettuare  ulteriori
erogazioni (per chiarezza, pertanto, non  sono  ceduti  i  mutui  che
prevedano  alla  Data  di  Valutazione  l'ulteriore  erogazione   del
relativo importo  mutuato  in  piu'  soluzioni  in  base  allo  stato
avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui  costruzione  o
ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); 
  9) Mutui con scadenza compresa tra il 1 giugno 2018 (incluso) e  il
31 dicembre 2048 (incluso); 
  10)  Mutui  in  relazione  ai  quali  almeno  una  rata  (anche  di
preammortamento ovvero a titolo  di  interessi  ovvero  a  titolo  di
capitale  e  interessi,  inclusi  i  casi  di   rimborso   anticipato
volontario) sia stata pagata alla Data di Valutazione; 
  11) Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico  in  favore
di BPB (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca di primo grado  legale,
ovvero (b) un'Ipoteca di  grado  successivo  al  primo  grado  legale
rispetto  alla  quale  sono  state   integralmente   soddisfatte   le
obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente) e per
il quale il rapporto tra l'importo erogato e  il  valore  di  perizia
degli immobili ipotecati non superi, al momento  dell'erogazione,  il
100% (compreso); 
  12) Mutui erogati tra l'8 ottobre 1998 (incluso) e il  28  febbraio
2018 (incluso); 
  13) Mutui il cui debito residuo in  linea  capitale  sia  uguale  o
inferiore ad Euro 4.200.000,00; 
  14) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che,  se  alla  Data  di
Valutazione prevedano l'applicazione di un tasso  variabile  (inclusi
quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite
(cap), ma esclusi quelli che prevedono un tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a)  al  tasso
Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi,  o  (b)  al  tasso
applicato dalla Banca Centrale Europea; 
  15) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti  con  rate
mensili, bimestrale, trimestrali, semestrali o annuali; 
  16) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un
profilo di ammortamento: 
  (i)  alla  "francese"  (intendendosi  per   tale   il   metodo   di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e'  suddivisa  in  una
quota capitale  che  cresce  nel  tempo  destinata  a  rimborsare  il
prestito ed in una quota di interesse variabile); o 
  (ii) "italiano", per tale intendendosi il  metodo  di  ammortamento
per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel  tempo
ed una quota interessi; 
  (iv)  "personalizzato",  per  tale  intendendosi   il   metodo   di
ammortamento per cui la quota capitale viene pagata secondo un  piano
di ammortamento personalizzato; 
  Con espressa esclusione dei: 
  • mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o  dipendenti
di BPB (ovvero delle altre banche acquisite nel tempo da BPB); 
  • mutui derivanti da contratti che beneficiano  di  agevolazioni  o
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore ceduto (cd. "mutui agevolati"  e  "mutui
convenzionati"), fatta eccezione per  l'intervento  statale  previsto
dall'articolo 2 del decreto legge 29  novembre  2008,  n.  185,  come
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  •  mutui  ai  quali  e'  associato  un  conto  corrente  accessorio
derivante  dal  decreto  legge  93/2008  (c.d.   decreto   Tremonti),
convertito con modificazioni con legge 126/2008; 
  • mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da BPB con  fondi
per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7  marzo
1996, n. 108  ovvero  garantiti  da  fondi  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  • mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia non  ne
permetta il trasferimento al cessionario  in  caso  di  cessione  del
credito garantito; 
  • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della garanzia del
FEI (SME Initiative); 
  • mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio  a
un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il
tasso di interesse  e'  calcolato  con  riferimento  a  un  tasso  di
interesse fisso, o (ii) la possibilita' per il debitore di  scegliere
l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso  un
periodo di tempo in cui  il  tasso  di  interesse  e'  calcolato  con
riferimento a un tasso di interesse fisso; 
  • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della  sospensione
degli obblighi  di  pagamento  (in  tutto  o  in  parte)  delle  rate
contrattualmente previste; e 
  • mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con  i  numeri
identificativi della posizione debitoria (come riportati nei relativi
contratti di mutuo), composti dalla giustapposizione  tra  il  numero
della filiale di  erogazione  e  il  numero  del  rapporto  di  mutuo
indicati  nella  lista  pubblicata   sulla   seguente   pagina   web:
http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-relation
s/informative.html e depositata dalla  Societa'  presso  il  registro
delle imprese di Treviso-Belluno. 
  La Societa' comunica  altresi'  che  in  data  17  maggio  2018  ha
concluso con Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. ("CRO" e, insieme a
BPB, le  "Banche  Cedenti"  e,  ciascuna,  una  "Banca  Cedente")  un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e  per  gli  effetti  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di  Cessione
CRO" e, insieme  al  Contratto  di  Cessione  BPB,  i  "Contratti  di
Cessione"). 
  In virtu' del Contratto di Cessione CRO, la Societa' ha  acquistato
pro soluto da CRO, con effetti economici  dalla  Data  di  Godimento,
tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale  data
(compresi interessi maturati ma non ancora  scaduti  a  tale  data  e
interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da  tale
data, tutti i crediti per commissioni, penali ed  altri  pagamenti  a
titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori,  spese,  danni,
indennizzi e  ogni  altra  somma  eventualmente  dovuta  in  base  ai
relativi contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo CRO" e, insieme ai
Contratti di Mutuo BPB,  i  "Contratti  di  Mutuo")  selezionati  tra
quelli che alla data del  30  aprile  2018  (incluso)  (la  "Data  di
Valutazione")  e/o  alla  diversa  data  specificata   nel   relativo
criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Crediti CRO"
e, insieme ai Crediti BPB, i "Crediti"): 
  1) Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a  una  delle  seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici),  n.
614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 
  2) Mutui denominati in Euro; 
  3) Mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  (i)  stipulati  con  il
relativo debitore da CRO (ovvero da altre banche acquisite nel  tempo
da CRO) e (ii) regolati dalla legge italiana; 
  4) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ad uso  residenziale
e ubicati nel territorio italiano; 
  5) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  6) Mutui in relazione ai quali non  sussistano  piu'  di  due  rate
scadute e non pagate alla data del 28 febbraio 2018; 
  7) Mutui che alla Data di Valutazione non  presentino  alcuna  rata
scaduta e non pagata; 
  8) Mutui che siano stati  interamente  erogati,  per  i  quali  non
sussista alcun obbligo di, ne' sia  possibile,  effettuare  ulteriori
erogazioni (per chiarezza, pertanto, non  sono  ceduti  i  mutui  che
prevedano  alla  Data  di  Valutazione  l'ulteriore  erogazione   del
relativo importo  mutuato  in  piu'  soluzioni  in  base  allo  stato
avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui  costruzione  o
ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); 
  9) Mutui con scadenza compresa tra il 1 giugno 2018 (incluso) e  il
31 dicembre 2048 (incluso); 
  10)  Mutui  in  relazione  ai  quali  almeno  una  rata  (anche  di
preammortamento ovvero a titolo  di  interessi  ovvero  a  titolo  di
capitale  e  interessi,  inclusi  i  casi  di   rimborso   anticipato
volontario) sia stata pagata alla Data di Valutazione; 
  11) Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico  in  favore
di CRO (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca di primo grado  legale,
ovvero (b) un'Ipoteca di  grado  successivo  al  primo  grado  legale
rispetto  alla  quale  sono  state   integralmente   soddisfatte   le
obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente) e per
il quale il rapporto tra l'importo erogato e  il  valore  di  perizia
degli immobili ipotecati non superi, al momento  dell'erogazione,  il
100% (compreso); 
  12) Mutui erogati tra l'8 ottobre 1998 (incluso) e il  28  febbraio
2018 (incluso); 
  13) Mutui il cui debito residuo in  linea  capitale  sia  uguale  o
inferiore ad Euro 4.200.000,00; 
  14) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che,  se  alla  Data  di
Valutazione prevedano l'applicazione di un tasso  variabile  (inclusi
quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite
(cap), ma esclusi quelli che prevedono un tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a)  al  tasso
Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi,  o  (b)  al  tasso
applicato dalla Banca Centrale Europea; 
  15) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti  con  rate
mensili, bimestrale, trimestrali, semestrali o annuali; 
  16) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un
profilo di ammortamento: 
  (i)  alla  "francese"  (intendendosi  per   tale   il   metodo   di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e'  suddivisa  in  una
quota capitale  che  cresce  nel  tempo  destinata  a  rimborsare  il
prestito ed in una quota di interesse variabile); o 
  (ii) "italiano", per tale intendendosi il  metodo  di  ammortamento
per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel  tempo
ed una quota interessi; 
  (iv)  "personalizzato",  per  tale  intendendosi   il   metodo   di
ammortamento per cui la quota capitale viene pagata secondo un  piano
di ammortamento personalizzato; 
  Con espressa esclusione dei: 
  • mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o  dipendenti
di CRO (ovvero delle altre banche acquisite nel tempo da CRO); 
  • mutui derivanti da contratti che beneficiano  di  agevolazioni  o
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore ceduto (cd. "mutui agevolati"  e  "mutui
convenzionati"), fatta eccezione per  l'intervento  statale  previsto
dall'articolo 2 del decreto legge 29  novembre  2008,  n.  185,  come
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  •  mutui  ai  quali  e'  associato  un  conto  corrente  accessorio
derivante  dal  decreto  legge  93/2008  (c.d.   decreto   Tremonti),
convertito con modificazioni con legge 126/2008; 
  • mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da CRO con  fondi
per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7  marzo
1996, n. 108  ovvero  garantiti  da  fondi  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  • mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia non  ne
permetta il trasferimento al cessionario  in  caso  di  cessione  del
credito garantito; 
  • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della garanzia del
FEI (SME Initiative); 
  • mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio  a
un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il
tasso di interesse  e'  calcolato  con  riferimento  a  un  tasso  di
interesse fisso, o (ii) la possibilita' per il debitore di  scegliere
l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso  un
periodo di tempo in cui  il  tasso  di  interesse  e'  calcolato  con
riferimento a un tasso di interesse fisso; 
  • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della  sospensione
degli obblighi  di  pagamento  (in  tutto  o  in  parte)  delle  rate
contrattualmente previste; e 
  • mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con  i  numeri
identificativi della posizione debitoria (come riportati nei relativi
contratti di mutuo), composti dalla giustapposizione  tra  il  numero
della filiale di  erogazione  e  il  numero  del  rapporto  di  mutuo
indicati  nella  lista  pubblicata   sulla   seguente   pagina   web:
http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-relation
s/informative.html e depositata dalla  Societa'  presso  il  registro
delle imprese di Treviso-Belluno. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dell'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' relativi agli stessi,  inclusi  i  diritti  e  i
crediti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa  sottoscritta  in
relazione ai Crediti (ad esclusione degli  oneri  relativi  ai  premi
assicurativi) e tutte  le  garanzie  specifiche  e  i  privilegi  che
assistono e garantiscono i Crediti  o  altrimenti  ad  essi  inerenti
(restando escluse, e non rientrando nell'oggetto della  cessione,  le
garanzie  che  siano  state  rilasciate  per  un  ammontare   massimo
predeterminato a  garanzia  del  corretto  adempimento  di  tutte  le
obbligazioni, presenti e future, a carico  del  debitore  ceduto  nei
confronti della relativa Banca Cedente (come  ad  esempio,  a  titolo
meramente esemplificativo,  le  c.d.  fideiussioni  omnibus)),  senza
bisogno  di  alcuna  ulteriore  formalita'   o   annotazione,   salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. Restano  esclusi  dalla  cessione  gli  importi
relativi alla contribuzione per fondi rischi. 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti, i loro garanti, successori
o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente
ogni somma dovuta in relazione ai relativi Crediti, nelle forme  gia'
previste dai relativi Contratti di Mutuo  o  dalle  relative  polizze
assicurative o  in  forza  di  legge,  nonche'  in  conformita'  alle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in
volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi  verra'
data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Popolare di Bari S.c.p.a., Corso Cavour, 19, 70122  Bari  (BA)  ed  a
(ii) Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., Piazza  della  Repubblica,
21, 05018 Orvieto (TR). 
  Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
  La  cessione  dei  crediti  da  parte  delle  Banche  Cedenti  alla
Societa', ai sensi e per  gli  effetti  dei  Contratti  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo  in
relazione a tali crediti, ha comportato il  necessario  trasferimento
alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori  ceduti  ed  ai
rispettivi garanti (i "Dati Personali")  contenuti  in  documenti  ed
evidenze  informatiche  connesse  ai  crediti  ceduti.  Tra  i   Dati
Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali  i  dati
relativi, ad es., allo stato di salute,  alle  opinioni  politiche  e
sindacali, alle  convinzioni  religiose  (art.  4  del  Codice  della
Privacy). 
  La Societa' e' dunque tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori e aventi  causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del  Codice  della  Privacy  e  del  provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personali  del  18
gennaio 2007. 
  La Societa' trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto
del Codice della Privacy. In particolare,  la  Societa'  trattera'  i
Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es.  effettuazione  di
servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi  su  base
aggregata dei crediti oggetto della cessione)  nonche'  all'emissione
di titoli da parte della Societa' ovvero alla valutazione  e  analisi
dei crediti ceduti. La Societa', inoltre, trattera' i Dati  Personali
nell'ambito delle  attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto
sociale  e  per  finalita'  strettamente  legate  all'adempimento   a
obblighi di legge,  regolamenti  e  normativa  comunitaria  ovvero  a
disposizioni impartite da  organi  di  vigilanza  e  controllo  e  da
Autorita' a cio' legittimate dalla legge. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alle Banche Cedenti e  alla  Societa',  a  societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro.
I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati  Personali  tratteranno
questi in qualita' di «titolari autonomi» ai sensi del  Codice  della
Privacy. 
  Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati  Personali  potranno
essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in  Paesi
appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati  personali  non
saranno oggetto di diffusione. 
  L'elenco completo dei soggetti ai quali i  Dati  Personali  possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e'  messo  a
disposizione presso ciascuna Banca Cedente. 
  Titolare del trattamento dei Dati Personali e' 2018  Popolare  Bari
RMBS S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri  1,  31015  Conegliano
(TV),  Italia.  Responsabile  del  trattamento  dei  Dati   Personali
relativi ai Crediti BPB e' Banca Popolare  di  Bari  S.c.p.a.,  Corso
Cavour, 19, 70122 Bari (BA). Responsabile del  trattamento  dei  Dati
Personali relativi ai Crediti CRO e' Cassa di  Risparmio  di  Orvieto
S.p.A., Piazza della Repubblica, 21, 05018 Orvieto (TR). 
  L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui  il  diritto  di  chiedere  e  ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali,   di
conoscere l'origine degli stessi, le finalita'  e  le  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbia interesse, l'integrazione dei  dati  personali  medesimi.  Tali
diritti possono essere esercitati rivolgendosi  al  responsabile  del
trattamento dei  Dati  Personali  ossia  a  Banca  Popolare  di  Bari
S.c.p.a. o Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., a seconda dei  casi.
Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate, quanto  a  BPB,
in Corso Cavour, 19, 70122 Bari (BA), all'attenzione del Responsabile
del trattamento dei dati personali, e, quanto a CRO, in Piazza  della
Repubblica, 21,  05018  Orvieto  (TR),  all'attenzione  della  Sig.ra
Claudia Mandini - Responsabile del trattamento dei dati personali. 
  Conegliano (TV), 18 maggio 2018 

2018   Popolare   Bari   RMBS   S.r.l.   societa'   unipersonale    -
                       L'amministratore unico 
                          Federico Dal Cin 

 
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