Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 come successivamente modificata e integrata (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, come successivamente modificato e integrato (il "Codice della Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007. 2018 Popolare Bari RMBS S.r.l. (la "Societa'") comunica che, in data 17 maggio 2018, ha concluso con Banca Popolare di Bari S.c.p.a. ("BPB") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione BPB"). In virtu' del Contratto di Cessione BPB, la Societa' ha acquistato pro soluto da BPB, con effetti economici dalle ore 00:01 del 12 maggio 2018 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi maturati ma non ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo BPB") selezionati tra quelli che alla data del 30 aprile 2018 (incluso) (la "Data di Valutazione") e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Crediti BPB"): 1) Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 2) Mutui denominati in Euro; 3) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (i) stipulati con il relativo debitore di BPB (ovvero da altre banche acquisite nel tempo dada BPB) e (ii) regolati dalla legge italiana; 4) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ad uso residenziale e ubicati nel territorio italiano; 5) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 6) Mutui in relazione ai quali non sussistano piu' di due rate scadute e non pagate alla data del 28 febbraio 2018; 7) Mutui che alla Data di Valutazione non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; 8) Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano alla Data di Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); 9) Mutui con scadenza compresa tra il 1 giugno 2018 (incluso) e il 31 dicembre 2048 (incluso); 10) Mutui in relazione ai quali almeno una rata (anche di preammortamento ovvero a titolo di interessi ovvero a titolo di capitale e interessi, inclusi i casi di rimborso anticipato volontario) sia stata pagata alla Data di Valutazione; 11) Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in favore di BPB (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca di primo grado legale, ovvero (b) un'Ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente) e per il quale il rapporto tra l'importo erogato e il valore di perizia degli immobili ipotecati non superi, al momento dell'erogazione, il 100% (compreso); 12) Mutui erogati tra l'8 ottobre 1998 (incluso) e il 28 febbraio 2018 (incluso); 13) Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia uguale o inferiore ad Euro 4.200.000,00; 14) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se alla Data di Valutazione prevedano l'applicazione di un tasso variabile (inclusi quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite (cap), ma esclusi quelli che prevedono un tasso fisso per l'intera durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a) al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; 15) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, bimestrale, trimestrali, semestrali o annuali; 16) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un profilo di ammortamento: (i) alla "francese" (intendendosi per tale il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse variabile); o (ii) "italiano", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo ed una quota interessi; (iv) "personalizzato", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene pagata secondo un piano di ammortamento personalizzato; Con espressa esclusione dei: • mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o dipendenti di BPB (ovvero delle altre banche acquisite nel tempo da BPB); • mutui derivanti da contratti che beneficiano di agevolazioni o contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "mutui agevolati" e "mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; • mutui ai quali e' associato un conto corrente accessorio derivante dal decreto legge 93/2008 (c.d. decreto Tremonti), convertito con modificazioni con legge 126/2008; • mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da BPB con fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 ovvero garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108; • mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia non ne permetta il trasferimento al cessionario in caso di cessione del credito garantito; • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della garanzia del FEI (SME Initiative); • mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso, o (ii) la possibilita' per il debitore di scegliere l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso; • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in parte) delle rate contrattualmente previste; e • mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i numeri identificativi della posizione debitoria (come riportati nei relativi contratti di mutuo), composti dalla giustapposizione tra il numero della filiale di erogazione e il numero del rapporto di mutuo indicati nella lista pubblicata sulla seguente pagina web: http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-relation s/informative.html e depositata dalla Societa' presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno. La Societa' comunica altresi' che in data 17 maggio 2018 ha concluso con Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. ("CRO" e, insieme a BPB, le "Banche Cedenti" e, ciascuna, una "Banca Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione CRO" e, insieme al Contratto di Cessione BPB, i "Contratti di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione CRO, la Societa' ha acquistato pro soluto da CRO, con effetti economici dalla Data di Godimento, tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi maturati ma non ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo CRO" e, insieme ai Contratti di Mutuo BPB, i "Contratti di Mutuo") selezionati tra quelli che alla data del 30 aprile 2018 (incluso) (la "Data di Valutazione") e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Crediti CRO" e, insieme ai Crediti BPB, i "Crediti"): 1) Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 2) Mutui denominati in Euro; 3) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (i) stipulati con il relativo debitore da CRO (ovvero da altre banche acquisite nel tempo da CRO) e (ii) regolati dalla legge italiana; 4) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ad uso residenziale e ubicati nel territorio italiano; 5) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 6) Mutui in relazione ai quali non sussistano piu' di due rate scadute e non pagate alla data del 28 febbraio 2018; 7) Mutui che alla Data di Valutazione non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; 8) Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano alla Data di Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); 9) Mutui con scadenza compresa tra il 1 giugno 2018 (incluso) e il 31 dicembre 2048 (incluso); 10) Mutui in relazione ai quali almeno una rata (anche di preammortamento ovvero a titolo di interessi ovvero a titolo di capitale e interessi, inclusi i casi di rimborso anticipato volontario) sia stata pagata alla Data di Valutazione; 11) Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in favore di CRO (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca di primo grado legale, ovvero (b) un'Ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente) e per il quale il rapporto tra l'importo erogato e il valore di perizia degli immobili ipotecati non superi, al momento dell'erogazione, il 100% (compreso); 12) Mutui erogati tra l'8 ottobre 1998 (incluso) e il 28 febbraio 2018 (incluso); 13) Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia uguale o inferiore ad Euro 4.200.000,00; 14) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se alla Data di Valutazione prevedano l'applicazione di un tasso variabile (inclusi quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite (cap), ma esclusi quelli che prevedono un tasso fisso per l'intera durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a) al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; 15) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, bimestrale, trimestrali, semestrali o annuali; 16) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un profilo di ammortamento: (i) alla "francese" (intendendosi per tale il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse variabile); o (ii) "italiano", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo ed una quota interessi; (iv) "personalizzato", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene pagata secondo un piano di ammortamento personalizzato; Con espressa esclusione dei: • mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o dipendenti di CRO (ovvero delle altre banche acquisite nel tempo da CRO); • mutui derivanti da contratti che beneficiano di agevolazioni o contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "mutui agevolati" e "mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; • mutui ai quali e' associato un conto corrente accessorio derivante dal decreto legge 93/2008 (c.d. decreto Tremonti), convertito con modificazioni con legge 126/2008; • mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da CRO con fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 ovvero garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108; • mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia non ne permetta il trasferimento al cessionario in caso di cessione del credito garantito; • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della garanzia del FEI (SME Initiative); • mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso, o (ii) la possibilita' per il debitore di scegliere l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso; • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in parte) delle rate contrattualmente previste; e • mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i numeri identificativi della posizione debitoria (come riportati nei relativi contratti di mutuo), composti dalla giustapposizione tra il numero della filiale di erogazione e il numero del rapporto di mutuo indicati nella lista pubblicata sulla seguente pagina web: http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-relation s/informative.html e depositata dalla Societa' presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' relativi agli stessi, inclusi i diritti e i crediti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti (ad esclusione degli oneri relativi ai premi assicurativi) e tutte le garanzie specifiche e i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti ad essi inerenti (restando escluse, e non rientrando nell'oggetto della cessione, le garanzie che siano state rilasciate per un ammontare massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del debitore ceduto nei confronti della relativa Banca Cedente (come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, le c.d. fideiussioni omnibus)), senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione, salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Restano esclusi dalla cessione gli importi relativi alla contribuzione per fondi rischi. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai relativi Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca Popolare di Bari S.c.p.a., Corso Cavour, 19, 70122 Bari (BA) ed a (ii) Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., Piazza della Repubblica, 21, 05018 Orvieto (TR). Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy La cessione dei crediti da parte delle Banche Cedenti alla Societa', ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni religiose (art. 4 del Codice della Privacy). La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. La Societa' trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice della Privacy. In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonche' all'emissione di titoli da parte della Societa' ovvero alla valutazione e analisi dei crediti ceduti. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento a obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alle Banche Cedenti e alla Societa', a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualita' di «titolari autonomi» ai sensi del Codice della Privacy. Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e' messo a disposizione presso ciascuna Banca Cedente. Titolare del trattamento dei Dati Personali e' 2018 Popolare Bari RMBS S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia. Responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi ai Crediti BPB e' Banca Popolare di Bari S.c.p.a., Corso Cavour, 19, 70122 Bari (BA). Responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi ai Crediti CRO e' Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., Piazza della Repubblica, 21, 05018 Orvieto (TR). L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e le modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento dei Dati Personali ossia a Banca Popolare di Bari S.c.p.a. o Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., a seconda dei casi. Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate, quanto a BPB, in Corso Cavour, 19, 70122 Bari (BA), all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali, e, quanto a CRO, in Piazza della Repubblica, 21, 05018 Orvieto (TR), all'attenzione della Sig.ra Claudia Mandini - Responsabile del trattamento dei dati personali. Conegliano (TV), 18 maggio 2018 2018 Popolare Bari RMBS S.r.l. societa' unipersonale - L'amministratore unico Federico Dal Cin TX18AAB5655