TERNA RETE ITALIA S.P.A.

Direzione e Coordinamento di Terna S.p.A.

Ufficio Amministrativo: via Sandro Botticelli 139 - 10154 Torino (TO)
- Italia
Capitale sociale: 120.000,00 Euro interamente versato - Socio unico
Registro delle imprese: Roma 11799181000
R.E.A.: 1328587
Codice Fiscale: 11799181000
Partita IVA: 11799181000

(GU Parte Seconda n.134 del 14-11-2017)

 
Approvazione del progetto  definitivo  relativo  alla  costruzione  e
all'esercizio di una variante aerea all'esistente elettrodotto 380 kV
Baggio - Pieve Albignola nel Comune di Gudo Visconti (MI)  -  Decreto
                       n. 239/EL-345/253/2017 
 

  Pubblicazione in nome e per conto di Terna SpA. 
  Di seguito il testo integrale  del  Decreto  di  autorizzazione  N.
239/EL-345/253/2017 
    
    
  Il Ministero dello Sviluppo Economico 
  Direzione Generale per  il  Mercato  Elettrico,  le  Rinnovabili  e
l'Efficienza Energetica, il Nucleare 
  di concerto con 
  il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
  Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento 
    
  VISTO il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di  potenza  di  energia  elettrica,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge
n. 239/2003 e s.m.i., in base al  quale  "al  fine  di  garantire  la
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la  concorrenza  nei
mercati dell'energia elettrica, la costruzione  e  l'esercizio  degli
elettrodotti  facenti  parte  della  rete  nazionale   di   trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale
e sono soggetti ad una autorizzazione  unica  comprendente  tutte  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi, rilasciata dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  (ora
Ministero dello sviluppo economico)  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio   (ora   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare),  previa
intesa con la regione o le regioni interessate [...]"; 
  VISTO  il  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque
e sugli impianti elettrici; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965,  n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative  al  coordinamento  e  all'esercizio  delle  attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente  Nazionale
per l'Energia Elettrica; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO in particolare il previgente  articolo  14-ter,  comma  3-bis
della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che:  "In
caso  di  opera  o  attivita'  sottoposta  anche  ad   autorizzazione
paesaggistica, il soprintendente si esprime, in  via  definitiva,  in
sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in  ordine  a  tutti  i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto  legislativo  22
gennaio 2004 n. 42"; 
  VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica; 
  VISTO il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,  integrato   con
successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27  febbraio  2009,
16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010; 
  VISTI i Piani di Sviluppo  della  Rete  Elettrica  di  Trasmissione
Nazionale  predisposti  dal  Gestore  della  rete   di   trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.A.; 
  VISTA la legge quadro 22 febbraio  2001,  n.  36  sulla  protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  VISTO in  particolare  l'art.  53,  comma  16-ter,  del  D.Lgs.  n.
165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre
2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a  soggetti
privati (cosiddetto "Pantouflage") che  prevede  che:  "I  dipendenti
che, negli ultimi tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni
successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di   pubblico   impiego,
attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati
destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione  svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi  e  gli  incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal  presente  comma  sono
nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i
successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei   compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"; 
  VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo
economico applicativa dell'art.  53,  comma  16-ter,  del  D.Lgs.  n.
165/2001; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 27  dicembre  2004,  n.  330,  recante
integrazioni  al  citato  D.P.R.   n.   327/2001,   in   materia   di
espropriazione  per  la  realizzazione  di   infrastrutture   lineari
energetiche; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto 18 settembre  2006  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1,  recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
2012, n. 27; 
  VISTO il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e,  in  particolare,
l'articolo 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre
e rocce da scavo; 
  VISTO il Decreto Direttoriale del 17 maggio 2017, registrato  dalla
Corte dei Conti - Ufficio controllo atti MiSE e  MIPAAF  in  data  27
giugno 2017, con il  quale  alla  Dott.ssa  Laura  Vecchi,  dirigente
titolare della Divisione II della Direzione generale per  il  mercato
elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare,  e'
stato conferito l'esercizio  delle  funzioni  vicarie  del  Direttore
generale per il mercato  elettrico,  le  rinnovabili  e  l'efficienza
energetica, il  nucleare,  in  caso  di  assenza  o  impedimento  del
direttore generale medesimo, con delega -  tra  l'altro  -  di  firma
degli  atti  o  provvedimenti  rientranti  nelle   competenze   della
Direzione generale; 
  VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012,  con  la
quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma -  Viale
Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da  Terna
- Rete Elettrica Nazionale Societa' per Azioni  (nel  seguito:  Terna
S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha  inviato  la  procura
generale conferitale da Terna S.p.A.  affinche'  la  rappresenti  nei
confronti   della   pubblica   amministrazione    nei    procedimenti
autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a  far  data  dal  1°
aprile 2012; 
  VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20150000745 del  2  febbraio  2015
(prot. MiSE n. 0002446 del 6 febbraio 2015), indirizzata al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare e corredata  della  documentazione  tecnica
delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A ha chiesto, in nome
e per conto di Terna S.p.A.,  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla
costruzione e  all'esercizio  di  una  variante  aerea  all'esistente
elettrodotto 380 kV "Baggio - Pieve Albignola"  nel  Comune  di  Gudo
Visconti (MI),  con  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza,
indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; 
  CONSIDERATO che, nell'ambito della  suddetta  istanza,  Terna  Rete
Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: 
  • l'apposizione del  vincolo  preordinato  all'imposizione  in  via
coattiva della servitu' di  elettrodotto  sulle  aree  potenzialmente
impegnate dalle linee elettriche, ai  sensi  dell'articolo  52-quater
del citato D.P.R. n. 327/2001; 
  • la delega alla Societa' Terna S.p.A. ad emettere tutti  gli  atti
del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo  6,  comma  8,
del citato D.P.R. n. 327/2001; 
  CONSIDERATO  che  l'intervento   oggetto   della   citata   istanza
scaturisce dalla sottoscrizione,  in  data  5  gennaio  2010,  di  un
Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Parco Lombardo della Valle
del  Ticino  e  Terna  S.p.A.,  recepito   nella   deliberazione   n.
VIII/011434 del 17 febbraio 2010 della Giunta della Regione Lombardia
e successivamente  dal  Comune  di  Gudo  Visconti  con  Delibera  di
Consiglio Comunale n. 29 del 24 novembre 2014; 
  CONSIDERATO altresi' che, nello  specifico,  l'intervento  prevede,
nelle   aree   individuate    dalla    planimetria    catastale    n.
DE21383A1BAX00021-rev.1 del 18.10.2016, allegata alla  documentazione
tecnica prodotta dal soggetto richiedente: 
  - l'infissione, lungo il tracciato della  variante,  posta  ad  Est
dell'abitato di  Gudo  Visconti,  di  7  nuovi  sostegni  nel  tratto
compreso tra gli esistenti sostegni n. 27 e n. 32; 
  - la realizzazione  di  un  tratto  di  elettrodotto  aereo,  della
lunghezza di circa 2 km; 
  - la dismissione di circa 1,4 km di  elettrodotto  esistente  e  la
contestuale demolizione di n. 4 sostegni esistenti; 
  VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20150001863 del 4 marzo 2015, con la
quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi  dell'articolo
2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il  valore  stimato
delle opere in questione e' inferiore a € 5.000.000  (cinque  milioni
di euro); 
  VISTA la nota prot. n. 0003719 del 23 febbraio 2015, con  la  quale
il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito  positivo
della verifica sulla presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato  il
formale avvio del  procedimento  autorizzativo  delle  opere  di  cui
trattasi; 
  DATO ATTO che, con nota prot. n. TRISPA/P20150005262 del 29  aprile
2015 Terna Rete Italia  S.p.A.  ha  provveduto,  su  indicazione  del
Ministero dello sviluppo economico, a inviare  copia  della  suddetta
istanza  e  dei  relativi  atti  tecnici  a   tutti   gli   Enti   ed
Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del  citato  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei  consensi
e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione; 
  DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e  dell'art.
52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e  s.m.i.,  Terna  Rete  Italia
S.p.A. ha provveduto a dare avviso  dell'avvio  del  procedimento  ai
privati  interessati  dall'opera   mediante   singole   comunicazioni
personali inoltrate a mezzo Raccomandate AR in data 21  aprile  2015,
nonche' a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento, con la
documentazione relativa al progetto, all'Albo Pretorio del Comune  di
Gudo Visconti per 45 gg. consecutivi a partire  dal  25  maggio  fino
all'8 luglio 2015 e al BUR  informatico  della  Regione  Lombardia  a
partire dal 25 maggio 2015; 
  ATTESO che, a seguito delle  comunicazioni  e  delle  pubblicazioni
effettuate, sono pervenute, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n.  327/2001
e  s.m.i.,  n.  3  osservazioni  da  parte  di  proprietari  di  aree
interessate dalle opere da realizzare; 
  VISTA la nota prot. n. 0009600 del 5 aprile 2016, con la  quale  il
Ministero dello sviluppo economico ha  convocato  la  prima  riunione
della Conferenza di Servizi, ai  sensi  della  legge  n.  241/1990  e
s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
  VISTO il resoconto verbale di detta riunione, tenutasi in  data  20
aprile 2016, che costituisce parte integrante  del  presente  decreto
(Allegato 1), trasmesso con nota prot. n. 0012169 del 2 maggio 2016 a
tutti i soggetti interessati; 
  VISTA la nota prot. TRISPA/P20160003678 del 27 giugno 2016, con  la
quale il soggetto proponente, a seguito  delle  risultanze  di  detta
riunione, ha presentato un'ottimizzazione delle opere,  a  costituire
pertanto il progetto definitivo da autorizzare; 
  DATO  ATTO  che,  con  nota  prot.  n.  TRISPA/P20160005531  dell'8
novembre 2016, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  a  inviare  copia  della
documentazione   progettuale   revisionata   a   tutti   i   soggetti
interessati; 
  VISTA la nota prot. n. 0033728 del 30 novembre 2016, con  la  quale
il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha  convocato  la  seconda
riunione della  Conferenza  di  Servizi,  ai  sensi  della  legge  n.
241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
  VISTO il resoconto verbale di detta riunione, tenutasi in  data  15
dicembre 2016, che costituisce parte integrante del presente  decreto
(Allegato 2), trasmesso con nota prot. n.  0035623  del  19  dicembre
2016 tutti i soggetti interessati; 
  CONSIDERATO che nel corso delle citate riunioni della Conferenza di
Servizi  e'  stato,  tra  l'altro,  dato  conto  delle   osservazioni
pervenute, e acquisite agli atti del procedimento,  con  le  relative
controdeduzioni da parte di Terna Rete Italia  S.p.A.,  come  risulta
dai resoconti verbali sopra citati; 
  VISTA la nota prot. n. 4987 del 24 giugno 2015,  con  la  quale  la
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la  programmazione
e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, competente, nell' ambito del presente procedimento  unico,
per l'accertamento della conformita' delle  opere  alle  prescrizioni
dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni  interessati,  ha
trasmesso l'esito della verifica da parte  dell'Ufficio  Tecnico  del
Comune di Gudo Visconti, relativamente all' intervento in questione; 
  CONSIDERATO che l'intervento di  cui  trattasi  non  rientra  nelle
categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale,
ne' a Verifica di assoggettabilita'  alla  V.I.A.,  ma  che  le  aree
interessate dall'intervento ricadono in ambito  di  tutela  sotto  il
profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma  1,  lett.  f
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  recante  Codice  dei
Beni Culturali e del Paesaggio, poiche' comprese  nell'area  protetta
"Parco Agricolo Sud Milano"; 
  VISTI il parere espresso, sotto  il  profilo  della  compatibilita'
paesaggistica,  dalla  Soprintendenza  Archeologia,  belle   arti   e
paesaggio per la citta' metropolitana di Milano con la nota prot.  n.
1563 del 13 settembre 2016 e la successiva nota prot. n. 9887 del  21
aprile 2017  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Direzione
generale per il mercato  elettrico,  le  rinnovabili  e  l'efficienza
energetica, il nucleare, ricompresi nel piu' sotto citato Allegato  3
al presente decreto; 
  CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti
i  pareri,  gli  assensi  e  i  nulla  osta  degli   enti   e   delle
amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa,  alcuni
con prescrizioni, e che  gli  stessi  formano  parte  integrante  del
presente decreto (Allegato 3); 
  CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla  suddetta  Conferenza  di
Servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e  s.m.i.,  quale
parere favorevole o nulla osta; 
  VISTA la deliberazione n. X/6305 del 6 marzo 2017, con la quale  la
Giunta  Regionale  della  Lombardia  ha  adottato  l'intesa  di   cui
all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto  2003,  n.
239; 
  CONSIDERATO che,  qualora  le  opere  di  cui  trattasi  comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il  rilascio  della  presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; 
  CONSIDERATO che la pubblica utilita' dell'intervento  in  questione
discende  dalla  funzione  pubblica   cui   gli   elettrodotti   sono
stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale; 
  CONSIDERATO che le  attivita'  in  questione  risultano  urgenti  e
indifferibili,  in  quanto   hanno   la   finalita'   di   migliorare
l'inserimento   dell'infrastruttura   elettrica    sul    territorio,
allontanando la stessa dall'area urbanizzata interessata; 
  CONSIDERATA la necessita' di accogliere quanto richiesto  da  Terna
Rete Italia S.p.A. in  riferimento  all'inamovibilita'  delle  opere,
atteso  che  ogni  intervento  sulle  linee  elettriche  ne  comporta
necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di
una  molteplicita'  di   impreviste   modifiche   al   tracciato   e'
suscettibile  di  alterare  la  qualita'  del  trasporto  di  energia
elettrica; 
  VISTO l'"Atto di accettazione"  prot.  TRISPA/P20170004571  del  12
giugno 2017, con il quale Terna Rete Italia S.p.A.,  in  nome  e  per
conto di Terna S.p.A., ha accettato  le  prescrizioni  contenute  nei
suddetti pareri, assensi e  nulla  osta,  nonche'  le  determinazioni
adottate nelle riunioni del 20 aprile 2016 e  del  15  dicembre  2016
della citata Conferenza di Servizi; 
  RITENUTO  pertanto  di   dover   adottare   il   provvedimento   di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa  l'istruttoria  del
procedimento; 
  VISTO l'articolo 6, comma  8,  del  citato  D.P.R.  n.  327/2001  e
s.m.i., che prevede la possibilita', per  l'Amministrazione  titolare
del  potere  espropriativo,  di  delegare,  in  tutto  o  in   parte,
l'esercizio del potere medesimo; 
  VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la  quale
Terna S.p.A. si dichiara  disponibile  ad  accettare  la  delega  per
l'esercizio del suddetto potere espropriativo; 
  VISTI gli atti di ufficio; 
    
  DECRETA 
    
  Articolo 1 
  1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione  e
all'esercizio di una variante aerea all'esistente elettrodotto 380 kV
"Baggio - Pieve Albignola" nel Comune di Gudo Visconti (MI),  con  le
prescrizioni di cui in premessa. 
  2. Il predetto  progetto  sara'  realizzato  secondo  il  tracciato
individuato nella planimetria  catastale  n.  DE21383A1BAX00021-rev.1
del 18.10.2016, allegata alla  documentazione  tecnica  prodotta  dal
soggetto richiedente. 
    
  Articolo 2 
  1. Ai sensi dell'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  29  agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  ottobre
2003, n. 290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.A., con sede in Roma  -
Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), e' autorizzata  a
costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in  conformita'
al progetto approvato. 
  2.  La  presente  autorizzazione   sostituisce,   anche   ai   fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli  adempimenti  previsti  dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati  previsti  dalle  norme  vigenti,
compresa  l'autorizzazione  paesaggistica,   costituendo   titolo   a
costruire e ad esercire le citate opere in  conformita'  al  progetto
approvato. 
  3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica  e
ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed indifferibilita' ai sensi del  D.P.R.  n.  327/2001  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 
  5.  La  presente  autorizzazione  costituisce  vincolo  preordinato
all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione  delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 
  6. Nelle more della realizzazione delle opere, il  Comune  di  Gudo
Visconti confermera', sulla base degli elaborati grafici progettuali,
le  necessarie  misure  di  salvaguardia  sulle  aree  potenzialmente
impegnate  ai  sensi  dell'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  n.
239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2  del  D.P.R.  n.
327/2001, e adeguera' gli strumenti urbanistici comunali. 
    
  Articolo 3 
  La  presente  autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto   delle
determinazioni di cui ai resoconti verbali delle due  riunioni  della
Conferenza di Servizi (Allegati 1 e 2),  nonche'  delle  prescrizioni
contenute negli assensi, pareri e nulla  osta  allegati  al  presente
decreto (Allegato 3). 
    
  Articolo 4 
  1. Tutte le opere devono essere  realizzate  secondo  le  modalita'
costruttive previste nel progetto approvato  e  in  osservanza  delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 
  2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto  esecutivo  o
in fase  di  realizzazione  delle  opere,  sia  necessario  apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal  comma
4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.. 
  3. Copia integrale del progetto esecutivo deve  essere  inviata,  a
cura  di  Terna  S.p.A.,   prima   dell'inizio   dei   lavori,   alle
Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali  competenti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai
Comuni interessati, mentre alle  societa'  proprietarie  delle  opere
interferite devono essere inviati gli  elaborati  esecutivi  relativi
alle sole opere interferenti. 
  4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da  scavo,
la societa' titolare  del  decreto  autorizzativo  deve  attenersi  a
quanto previsto dall'articolo  41-bis  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. 
  Qualora la societa' titolare del decreto autorizzativo non dimostri
il rispetto dei requisiti di cui al comma  1  del  predetto  articolo
41-bis, il materiale scavato dovra' essere trattato come  rifiuto  ai
sensi della parte IV del D.L.vo n. 152/2006. 
  5. Le opere devono essere realizzate nel  termine  di  tre  anni  a
decorrere dalla data del presente decreto. 
  6. Al termine della realizzazione delle opere e prima  della  messa
in  esercizio,  Terna  S.p.A.  deve  fornire   alle   Amministrazioni
autorizzanti  apposita  certificazione  attestante  il  rispetto  dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
qualita' stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. 
  Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni  autorizzanti  la
data dell'entrata in esercizio delle opere. 
  Per  tutta  la  durata   dell'esercizio   dei   nuovi   tratti   di
elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti  agli
organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003,  secondo  le
modalita' e la frequenza ivi stabilite. 
  7. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di
cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire,  alle  Amministrazioni
autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 
  8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 
  9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico
di Terna S.p.A. 
    
  Articolo 5 
  L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti  dei
terzi e sotto  l'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  linee  di  trasmissione  e  distribuzione   di   energia
elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.A. assume  la  piena
responsabilita' per  quanto  riguarda  i  diritti  dei  terzi  e  gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da  parte
di terzi che si ritenessero danneggiati. 
    
  Articolo 6 
  Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e  successive
modifiche e integrazioni, e' conferita  delega  alla  Societa'  Terna
S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro  tempore,  con
facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della  societa'  e  con
obbligo  di  indicare  gli  estremi  della  delega  in  ogni  atto  e
provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in
ogni  atto  e  provvedimento  ove  la   subdelega   medesima   verra'
utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi  previsti  dal
D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n.  330/2004,  anche  avvalendosi  di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i  relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo,  di  espropriazione  e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis  e  49
del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al  pagamento  delle
indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse
attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto. 
    
  Articolo 7 
  Avverso   la   presente   autorizzazione   e'    ammesso    ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  competente  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine,  rispettivamente,  di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a  cura
e spese della Societa' Terna S.p.A. 
    
  Roma, 31 luglio 2017 
    
  IL  DIRETTORE  GENERALE  VICARIO  PER  IL  MERCATO  ELETTRICO,   LE
RINNOVABILI E L'EFFICIENZA 
  ENERGETICA, IL NUCLEARE 
  (Decreto Direttoriale 17 maggio 2017) 
  (Dott.ssa Laura Vecchi) 
    
  IL DIRETTORE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO 
  (Dott. Mariano Grillo) 

Terna Rete Italia S.p.A.  -  Il  responsabile  Area  Progettazione  e
                  Realizzazione Impianti Nord Ovest 
                           Luca Sabbadini 

 
TX17ADQ11411
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.