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Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Pontormo RMBS S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione ("Pontormo RMBS" o la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di 2 (due) contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 14 novembre 2017 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i "Contratti di Cessione"), ha acquistato a titolo oneroso, in blocco e pro soluto dalle seguenti Banche: Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo di S.c.p.a., Banca Cambiano 1884 S.p.A. (collettivamente, le "Banche Cedenti"), con effetti economici dalle ore 23.59 del 30 settembre 2017 (la "Data di Godimento"), 2 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturandi a partire dalla Data di Godimento, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta (collettivamente, i "Crediti") in relazione a contratti di mutuo fondiario e ipotecario (i "Contratti di Mutuo") (nonche' i relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo "Crediti da Polizze Assicurative") che, alle ore 23.59 del 31 marzo 2017 (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti (i "Criteri Generali") ed, altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici (i "Criteri Specifici") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente: Criteri Generali (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (ii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (iii) mutui erogati a persone fisiche residenti in Italia che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"); n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici"); (iv) mutui garantiti da Ipoteca su uno o piu' Beni Immobili ubicati nel territorio italiano ed in relazione ai quali il Bene Immobile sul quale e' costituita l'Ipoteca (ovvero, nel caso di costituzione di una o piu' Ipoteche su piu' Beni Immobili a garanzia dello stesso mutuo, il Bene Immobile Prevalente) e' un Bene Immobile residenziale ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel "Gruppo A1- A8"); (v) mutui ipotecari che siano garantiti da un'ipoteca: a) di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado legale ovvero (ii) un'ipoteca di grado legale successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado legale superiore; ovvero b) costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca di grado superiore a garanzia di un credito nei confronti del medesimo debitore che soddisfa i presenti criteri e che viene pertanto contestualmente ceduto nell'ambito della presente operazione; ovvero c) di secondo grado economico, per tale intendendosi un'ipoteca di grado legale successivo al primo rispetto alla quale non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado legale superiore. (vi) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; (vii) mutui che (sulla base del piano di ammortamento del mutuo in essere alla Data di Valutazione) abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 2017; (viii) mutui in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata comprensiva di capitale e/o interessi; (ix) mutui che alla Data di Valutazione non presentavano rate scadute e non pagate; ad esclusione dei: (i) mutui con scadenza oltre il 30 aprile 2053 (ivi compresi i mutui a rata fissa e durata variabile, in relazione ai quali si intende per scadenza la data massima di allungamento del piano di ammortamento del relativo mutuo); (ii) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati") o che siano assistiti da una garanzia sussidiaria rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. "Confidi"); (iii) mutui concessi tramite l'intermediazione di agenti o mediatori; (iv) mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori o dipendenti della Banca Cedente o societa' da questa partecipate; (v) mutui concessi a favore di amministrazioni pubbliche, fondazioni, associazioni o enti religiosi; (vi) mutui che sono stati concessi al relativo debitore congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca Cedente (c.d mutui in pool) ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; (vii) mutui non interamente erogati ai sensi del relativo contratto di mutuo; (viii) mutui in relazione ai quali il bene immobile oggetto di ipoteca non risulti interamente costruito; (ix) mutui concessi a debitori che presentassero alla Data di Valutazione, nei confronti della Banca Cedente: (a) "inadempienze probabili" ("unlikely to pay") (ai sensi della circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata); o (b) "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (ai sensi della circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e con riferimento al singolo debitore); (x) mutui derivanti da contratti che presentano, alla Data di Godimento: (i) rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni e (ii) rate scadute e non pagate da 30 o meno giorni che non siano state completamente pagate alla data del 6 ottobre 2017; (xi) mutui i cui crediti siano alla Data di Godimento, o siano stati classificati dalla Banca Cedente prima della Data di Godimento, come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ("unlikely to pay") (ai sensi della circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata), o "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" ai sensi della circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata (intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo nel pagamento di almeno una rata superiore a 90 (novanta) giorni). (xii) mutui destinati a finalita' (come risultante dalla dichiarazione del debitore rilasciata all'atto della richiesta del relativo mutuo ai fini dell'imposta sostitutiva) diverse da acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili ad uso abitativo; (xiii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano concluso un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale), ancora in corso. Criteri Specifici I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla relativa Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (a) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi (ivi inclusi i mutui a durata variabile, tasso di interesse variabile e rata di importo iniziale costante, che prevedano, in caso di aumento dei tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale mutuo entro la data di allungamento massima del piano di ammortamento contrattualmente stabilita, il pagamento di rate (in relazione al debito residuo) di importo variabile, di modo che sia rispettata la durata massima stabilita nel Contratto di Mutuo); (b) mutui il cui importo erogato alla data di erogazione sia (A) inferiore o uguale a Euro 1.000.000 (Euro un milione/00) in caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (B) inferiore o uguale a Euro 300.000 (Euro trecentomila/00) in caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 614 ("artigiani"); (C) inferiore o uguale a Euro 330.000 (Euro trecentotrentamila/00) in caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 615 ("famiglie produttrici"); ad esclusione dei: (i) mutui riportati nella lista notarizzata in data 14 Novembre dal Notaio Mario Marinella (Repertorio 31398, Raccolta 22352), consultabile da ciascun debitore presso la sede del medesimo notaio in Pontedera (PI), nonche' presso la sede legale della Banca Cedente e identificati dai relativi numeri di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo e/o nei documenti contabili di erogazione o pagamento delle rate; I crediti ceduti alla Societa' da Banca Cambiano 1884 S.p.A. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla relativa Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (i) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (ii) mutui il cui importo erogato alla data di erogazione sia: (A) inferiore o uguale a Euro 1.700.000 (Euro unmilionesettecentomila/00) in caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (B) inferiore o uguale a Euro 500.000 (Euro cinquecentomila/00) in caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 614 ("artigiani"); (C) inferiore o uguale a Euro 670.500 (Euro seicentosettantamila/500) in caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 615 ("famiglie produttrici"); ad esclusione dei: (i) mutui riportati nella lista notarizzata in data 10 novembre 2017 dal Notaio Federico Favilli (Repertorio 1199, Fascicolo 942), consultabile da ciascun debitore presso la sede del medesimo notaio in Castelfiorentino (FI), nonche' presso la sede legale della Banca Cedente e identificati dai relativi numeri di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo e/o nei documenti contabili di erogazione o pagamento delle rate. Unitamente ai Crediti ed ai Crediti da Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad essi relativi) ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti ed i Crediti da Polizze Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto ad eventuali altre somme dovute a fronte di tutte le garanzie reali e personali da chiunque prestate, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Pontormo RMBS ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme dovute in relazione al portafoglio di Crediti da ciascuna di esse ceduto. Pertanto, i debitori ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o delle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a ciascuna Banca Cedente, e in particolare: Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a., con sede legale in Lungarno Pacinotti, 8 - 56126 Pisa e Banca Cambiano 1884 S.p.A., con sede legale in Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze. Inoltre, a seguito della cessione, Pontormo RMBS e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti; si precisa, infatti, che ciascuna Banca Cedente rimane titolare dei relativi Contratti di Mutuo e, di conseguenza, "Titolare" in quell'ambito del trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, per i quali rimane ferma l'informativa gia' a suo tempo resa. Tanto premesso, Pontormo RMBS, anche per conto di ciascuna Banca Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 13), Pontormo RMBS od il soggetto da essa incaricato non trattera' dati definiti come "sensibili". Pontormo RMBS trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative; al recupero del Credito e del relativo Credito da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, Pontormo RMBS od il soggetto da essa a cio' incaricato comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede di Pontormo RMBS, come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso Pontormo RMBS. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", Pontormo RMBS S.r.l., da inviarsi a Pontormo RMBS S.r.l., Via Cherubini, 99 50053 Empoli (FI), all'attenzione del dott. Luigi Furore. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a: Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a., con sede legale in Lungarno Pacinotti, 8 - 56126 Pisa e Banca Cambiano 1884 S.p.A., con sede legale in Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze, ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relazione ai Crediti da ciascuna di esse ceduti ai sensi dell'articolo 29 del Codice della Privacy. Pontormo RMBS S.r.l. - L'amministratore unico Luigi Furore TX17AAB11664