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Atto di citazione Attori: Canova Tarcisio, nato a Castione della Presolana (BG) il 5 settembre 1933, codice fiscale CNVTCS33P05C324M, residente a Castione della Presolana (BG), via Dernez n. 10, Palazzolo Carlo nato a Clusone (BG) 26 maggio 1974, codice fiscale PLZCRL74E26C800X, residente in Castione della Presolana (BG), via Dernez n. 8, Forchini Maria Letizia, nata a Lovere (BG) il 16 dicembre 1974, codice fiscale FRCMLT74T56E704Z, residente in Castione della Presolana (BG), via Dernez n. 8, Canova Giovanna, nata a Castione della Presolana (BG) il 7 agosto 1931, codice fiscale CNVGNN31M47C residente in Castione della Presolana (BG), via Demez, 8, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Donatella Fumagalli ed selettivamente domiciliati presso il Suo studio in Bergamo, via Paglia n. 5 (Omissis) citano: I condomini del Condominio Dernesso di Castione della Presolana, nonche' il Condominio Dernesso, in persona dell'amministratore pro tempore signor Figaroli Valentino con studio in Clusone, via Gusmini n. 29, a comparire all'udienza del 26 maggio 2010, ore di rito, davanti al Tribunale di Bergamo-Sezione distaccata di Clusone, (Omissis). Conclusioni: accertata e dichiara la contrarieta' alle norme in materia di distanze e vedute della costruzione realizzata dal Condominio Dernesso, conseguentemente condannare i condomini alla rimozione e riduzione in pristino nella menzionata opera nella parte lesiva del diritto degli attori. Subordinatamente, autorizzare gli attori alla riduzione in pristino ponendo a carico di parte convenuta le spese e gli oneri all'uopo occorsi. Condannarsi pertanto parte convenuta al risarcimento a favore degli attori del danno subito per effetto della violazione nella misura da quantificarsi in corso di causa, o nella minore o subordinatamente rimessa alla valutazione equitativa del giudice. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, accertarsi e dichiararsi che il muro realizzato dal "Condominio Dernesso" non presenta caratteristiche di stabilita' e sicurezza, e pertanto ordinare a controparte di provvedere alla realizzazione di tutte le opere necessarie al consolidamento dell'opera di cui trattasi. Accertare e dichiarare che la barriera di protezione esistente non e' sicura e non e' conforme alle esistenti norme di sicurezza, e pertanto ordinare alla controparte di provvedere alla realizzazione delle necessarie opere di consolidamento e messa in sicurezza della stessa. Con il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli odierni attori. (Omissis) Il presidente autorizza la notifica per pubblici proclami (Omissis). Bergamo, 11 novembre 2009 Avv.to Donatella Fumagalli TC09ABA9032