Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Con ordinanza n. 7420 del 27/6/2017, la Sez. II^ del T.A.R. Lazio - Roma autorizzava la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Foglio delle Inserzioni, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che figurano nell' "elenco dei titolari di posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 -bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78" cosi' come originariamente formulato e successivamente integrato, impugnato con motivi aggiunti del 22/4/2016 al ricorso n. R.G. 2080/2016, proposto dalla Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), con il patrocinio dell'avv. Carmine Medici, contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e nei confronti dei dott. Giuseppe Mondello, Roberto Galdi e Luca Moriconi, avverso e per l'annullamento - della determinazione prot. 19920 R.I. del 24.11.15; - del parere espresso dal Comitato di gestione con delibera n. 289 del 24.11.2015; - dell'appunto n. 19919/2015 della Direzione centrale organizzazione e personale; - della nota prot. 103208 R.U. del 24.11.2015; - della determinazione prot. 28420 R.I. del 23.12.2015 - degli atti conseguentemente adottati per l'avvio delle procedure selettive per il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali e delle deleghe eventualmente conferite, con attribuzione delle posizioni organizzative temporanee; di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 3-8403 del 10/9/2015, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale; - nonche' (con motivi aggiunti del 22.4.2016) per l'annullamento: - dell'elenco dei titolari "di deleghe posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 19 giugno 2015 n. 78" pubblicato sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 11.2.2016 ed aggiornato in data 28.2.2016; - delle deleghe di funzioni dirigenziali e connessi incarichi di posizione organizzativa temporanee ai sensi dell'art. 4- bis del d.l. n. 78 del 2015 indicati nell'elenco di cui al punto precedente; - nonche' (con motivi aggiunti depositati il 22/3/2017) per l'annullamento: - dell'atto prot. n. 143241 R.U. del 20.12.2016; - dell'atto prot. n. 143710/RU del 21.12.2016; - dell'atto prot. n. 144156 del 22.12.2016, recante "Atto n. 143241 R.U. del 20.12.2016 - errata corrige"; - della determinazione prot. n. 31025 del 29.12.2016; - dell'atto prot. n. 145758 del 29.12.2016; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale. Con il richiamato ricorso, la Federazione ricorrente deduceva, con il primo motivo, l'illegittimita' delle determinazioni prot. n. 19920 R.I. del 24/11/2015, prot. n. 103208 del 24/11/2015, prot. n. 28420 R.I. del 23/12/2015, siccome adottate in attuazione dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, introdotto, in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di cui la ricorrente eccepiva l'illegittimita' costituzionale per violazione dell'artt. 77 Cost., richiedendo sollevarsi l'incidente di costituzionalita' con contestuale sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 Cost. e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, profilandosi evidente lo sviamento della legge di conversione rispetto alla sua funzione tipica, avendo introdotto, nell'articolato del D.L. n. 78 del 2015, una norma intrusa, quale quella di cui all'art. 4-bis, che, riguardando "disposizioni per la funzionalita' operativa delle Agenzia fiscali", non presentava alcun profilo di omogeneita' rispetto ai contenuti ed alle finalita' del decreto-legge sottoposto al procedimento di conversione, che, invece, riguardava "disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". Deduceva, ancora, la ricorrente l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 per la palese elusione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza della Corte del 17 marzo 2015, n. 37, poiche', a seguito di tale ultima pronuncia, le Agenzie fiscali, pur dichiarando decaduti gli incarichi dirigenziali conferiti in favore di funzionari privi della qualifica dirigenziale, hanno provveduto al conferimento a quegli stessi funzionari di deleghe di funzioni dirigenziali di cui all'art. 17, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in guisa tale da ricomporre, in maniera surrettizia, in capo ai predetti funzionari le vestigia di una funzione dirigenziale oramai disciolta a seguito dell'accoglimento della quaestio legitimitatis. Cosicche', costituendo il conferimento di funzioni dirigenziali con la contestuale attribuzione di posizioni organizzative di cui all'art. 23-quinquies del D.L. n. 95 del 2012, un espediente per eludere il giudicato costituzionale, dissimulando sotto altre forme l'esercizio precario di funzioni di dirigenziali gia' conferite contra legem e contra costitutionem, la Dirpubblica eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 5, 136 e 137 Cost., richiedendo sollevarsi, anche sotto tale profilo, l'incidente di costituzionalita', e concludendo, in ipotesi di accoglimento della quaestio legitimitatis, per la illegittimita' delle determinazioni prot. n. 19920 R.I. del 24/11/2015, prot. n. 103208 del 24/11/2015, prot. n. 28420 R.I. del 23/12/2015. Fermo le eccezioni pregiudiziali di legittimita' costituzionale, la ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, deduceva l'illegittimita' degli atti impugnati per violazione dello stesso art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, poiche' l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pur adoperandosi prontamente per il conferimento delle speciali deleghe di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative, ha del tutto trascurato di adoperarsi, in maniera altrettanto efficace, per l'indizione delle procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Rilevava, ancora, la ricorrente l'illegittimita' della determinazione prot. n. 19920 R.I. del 24/11/2015, con la quale l'Agenzia aveva individuato "posizioni di funzionario delegato", come da elenco allegato al provvedimento, come ogni altro atto presupposto o conseguente, per violazione dell'art. 19, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non fornendo l'impugnato provvedimento, in ordine ai criteri di individuazione degli uffici dirigenziali le cui funzioni devono essere delegate dai dirigenti ad interim, alcuna indicazione in ordine ai criteri in base ai quali sarebbe stato stabilito il discrimen tra le posizioni dirigenziali che sarebbero state coperte mediante il conferimento in via ordinaria di incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo e quelle altre che l'Agenzia avrebbe inteso coprire attraverso l'assegnazione di deleghe di funzioni dirigenziali a funzionari, con attribuzione in loro favore di posizioni organizzative temporanee (POT), risultando queste ultime posizioni arbitrariamente sottratte alla dirigenza di ruolo dell'Agenzia per essere destinate ai funzionari della terza area in base all'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015. Deduceva, ancora, la ricorrente l'ulteriore violazione dell'art. 4-bis, co. 2, del D.L n. 78 del 2015, poiche', anche una volta (illegittimamente) individuati i predetti uffici, il conferimento delle deleghe in favore dei funzionari della terza area doveva avvenire «previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti», «tenendo conto della specificita' della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacita' richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonche' della complessita' gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati». Ancora, la ricorrente deduceva l'illegittimita' degli atti impugnati poiche' il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali con attribuzione di posizioni organizzative in base all'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, presuppone l'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale di cui ai Titoli II e III del D.Lgs. n. 150 del 2009. Tuttavia, non avendo adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non avrebbe potuto conferire gli incarichi di posizione organizzativa di livello non dirigenziale di cui all'art. 23-quinquies, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012. Infine, la Federazione ricorrente deduceva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, co. 2 e 3, del D.L. n. 78 del 2015, per violazione degli artt. 81, co. 3, e 97, co. 1, Cost., per carenza di copertura finanziaria e per violazione del principio di equilibrio di bilancio, ed in via subordinata, nell'ipotesi in cui si fosse provveduto alla copertura finanziaria della spesa necessaria ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al l'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, per la illegittimita' degli impugnati provvedimenti per violazione dell'art. 97, co. 1, Cost., poiche' l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nello stabilire i parametri retributivi connessi alla posizioni organizzative speciali temporaneamente istituite, non ha operato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4-bis, co. 3, cit., equiparando, ai fini della retribuzione di posizione, tutte le "posizioni di funzionario delegato", senza, peraltro, tener in debito conto la spesa necessaria per finanziare le maggiorazione della retribuzione di risultato dei dirigenti ad interim. Con successimi motivi aggiunti depositati in data 22/4/2016, la ricorrente impugnava anche l'elenco dei titolari «di deleghe posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78», pubblicato sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 11/2/2016 ed aggiornato in data 28/2/2016, nonche' gli atti e provvedimenti di conferimento di deleghe ed incarichi conferiti ai soggetti indicati nel predetto elenco, di cui si ignorano gli estremi ed i contenuti, deducendone l'illegittimita' poiche' adottati in attuazione dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, introdotto, in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di cui anche in tale osccasione la Dirpubblica eccepiva l'illegittimita' costituzionale per violazione dell'artt. 77 Cost. nonche' per la palese elusione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza della Corte del 17 marzo 2015, n. 37, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 5, 136 e 137 Cost.. Rilevava, inoltre, la ricorrente che dalla consultazione dell'elenco dei titolari «di deleghe posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78», emerge che su 114 incarichi gia' conferiti, 71 sono stati attribuiti a funzionari che erano gia' titolari di incarichi dirigenziali a suo tempo conferiti in base all'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, per cui sul totale degli incarichi conferiti il 62,28% e' stato attribuito ai predetti funzionari e solo il 37,72% ad altri funzionari che in precedenza non erano titolari di incarichi dirigenziali illegittimi. Peraltro, tra i funzionari della prima categoria, il 74,64% e' stato "confermato" con incarico ex art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 nello stesso ufficio di cui in precedenza era gia' titolare a seguito del conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012; cio' con la conseguente elusione del giudicato costituzionale gia' dedotta con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, dissimulando l'attribuzione di deleghe di funzioni dirigenziali e connesso posizioni organizzative temporanee il conferimento di incarichi dirigenziali in funzionari privi della relativa qualifica. Reiterava, altresi', i medesimi motivi di doglianza gia' lamentati con il ricorso introduttivo del giudizio. Avverso i medesimi provvedimenti, la ricorrente proponeva motivi aggiunti depositati il 16/2/2017, deducendo ulteriormente l'illegittimita' costituzionale del jus superveniens di cui all'art. 1-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, inserito, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2016, n. 282, S.O., in relazione ai parametri di cui 3, 51, 77, 97 e 136 Cost., poiche', modificando l'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, aveva prorogato il termine di durata delle deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative speciali, al 30/9/2017, senza, tuttavia, modificare anche il termine di cui al comma 1 dello stesso art. 4-bis, cosi' svincolando del tutto la possibilita' di coprire le posizioni dirigenziali vacanti mediante conferimento delle predette deleghe - che, in realta', si configuravano alla stregua di veri e propri incarichi dirigenziali - dalla necessita' del reclutamento di personale dirigente mediante concorsi pubblici. Ancora, la ricorrente eccepiva l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale (cfr. art. 27 della legge n. 87 del 1953) dell'art. 1-bis del D.L. n. 193 del 2016, con il quale e' stato modificato l'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, in relazione al parametro di cui all'art. 77 Cost. nonche' in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51, 97, 136 e 137 Cost.. Con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 22/3/2017, la ricorrente impugnava gli ulteriori provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recepito l'art. 1-bis del D.L. n. 193 ult. cit., ed ha sostituito l'elenco delle «posizioni di funzionario delegato» di cui alla prot. n. 19920 del 24/11/2015 (v. determinazione prot. n. 31025 R.I. del 29/12/2016), e fornito indicazioni operative in ordine alla conferma delle deleghe e posizioni organizzative temporanee gia' conferite in base all'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 (v. atto prot. n. 143710 /RU del 21/12/2016), ed ha disposto l'avvio di ulteriori procedure selettive per l'attribuzione delle suddette deleghe e posizioni organizzative temporanee (v. atto prot. n. 143241 R.U. del 20/12/2016, atto prot. n. 144156 R.U. del 22/12/2016 e atto prot. n. 145758 R.U. del 29/12/2016), reiterando le medesime questioni di illegittimita' costituzionale gia' sollevate ed i medesimi motivi di illegittimita' lamentati in sede di ricorso e nei precedenti motivi aggiunti. A seguito della C.d.C. del 7/6/2017, la Sez. II^ del T.A.R. Lazio - Roma pronunciava l'ordinanza n. 7420, depositata il 27/6/2017, con la quale, ritenuto «necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti che figurano nell' "elenco dei titolari di posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 -bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78" cosi' come originariamente formulato e successivamente integrato», autorizzava «alla notifica per pubblici proclami mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Foglio delle Inserzioni, di un avviso recante il nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata, i nominativi dei controinteressati, gli estremi del ricorso, e dei provvedimenti impugnati, nonche' un sunto dei motivi di gravame». Con il presente avviso, pertanto, si provvede alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig.ri Angelini Giuseppe, Apolloni Paola, Bandiera Raffaele, Beatrice Cosimo, Bergamo Claudio, Bianchi Antonella, Boccia Raimondo, Bruno Stefano, Bruno Vincenzo, Buonocore Giovanni, Burdo Rocco Antonio, Cacciamani Achille, Cafarelli Michele, Calandra Maria Concetta, Cantiani Antonio, Capodiferro Gaetano, Carbone Ernesto, Carbone Rocco, Carletti Giuseppe, Cianfrone Aurelio, Cisaria Fabio Giuseppe, Conte Angelo Antonio, Coppe Roberto, Costa Francesco, Cristarella Rosa Lucia Antonia, Cultrera Gualtiero, Cutrona Angelo, D'Aloiso Filippo, De Caro Ivano, De Falco Carmine, De Felici Gianfranco, De Meo Salvatore, De Vecchis Ezio, Di Costanzo Paolo, Di Mirco Pasquale Mauro, Di Raddo Giovanna, Ercolano Pier Paola, Eremita Cesare, Familiari Fabio, Ferrara Rocco, Ferrara Sebastiano, Fici Marcello, Franco Magda, Galdi Roberto, Giordano Ferdinando, Giuliano Salvatore, Isola Patrizia Vincenza, Lapietra Pietro, La Tassa Elvio, Laurelli Nicola, Lenti Margherita, Lepore Lucio, Lupo Alessandra, Mancino Luigi, Manicastri Antonella Maria Francesca, Marotta Pasquale, Mazzilli Edoardo Francesco, Mecca Vittorio Carmelo, Medici Michele, Messina Francesca Rosaria Rita, Monteverdi Claudio, Morra Claudio, Mosca Giovanni, Motta Ignazio, Muro Giovanni, Musio Tommaso Marco, Ottavi Rossana, Paglioni Antonio, Paliano Paola, Parisi Francesco, Pessolano Felice, Piscitello Felice, Pitzurra Francesco, Planera Giulio, Proposito Alessandro, Raimondi Paolo, Rapisarda Salvatore, Rilievi Biagina, Rizzi Monica, Rizzo Amelia, Rizzo Mattia, Rizzotti Silvia, Romano Antonio, Roncalli Danilo, Rosini Daniela Maria, Sanna Stefania, Scarantino Giuseppina Immacolata, Serra Roberto Antonio, Silvano Maria, Siniscalchi Alberto, Solinas Antonio, Solitano Stefano, Sposato Damiano, Talamo Nicola, Talarico Vincenzo, Tavoni Benedetto, Torre Emiddio, Trapuzzano Pierpaolo, Trentino Salvatore, Vitale Antonio, Ananasso Eliana, Barbato Giuseppe, Bellantonio Maria Concetta, Bellon Clara, Bottone Danilo, Colonna Teresa, Giordano Massimo, Giorgio Rosa, Graziani Maria Alessandra, Guidotti Paola, Iannotti Antonella, Lecci Donato, Petrosino Alessandro, Salutari Camilla, Vasselli Carlo, Perri Mario, Armeno Ugo, Piscitelli Teresa. avv. Carmine Medici TX17ABA10628