TAR LAZIO - ROMA
Sezione II

(GU Parte Seconda n.123 del 19-10-2017)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n. 7420 del 27/6/2017, la Sez. II^ del T.A.R. Lazio -
Roma autorizzava la  notificazione  per  pubblici  proclami  mediante
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Foglio delle  Inserzioni,  ai
fini  della  integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti   dei
soggetti  che  figurano  nell'  "elenco  dei  titolari  di  posizioni
organizzative temporanee istituite ai  sensi  dell'art.  4  -bis  del
decreto legge 19 giugno  2015,  n.  78"  cosi'  come  originariamente
formulato e successivamente integrato, impugnato con motivi  aggiunti
del  22/4/2016  al  ricorso  n.  R.G.   2080/2016,   proposto   dalla
Dirpubblica (Federazione del Pubblico  Impiego),  con  il  patrocinio
dell'avv.  Carmine  Medici,  contro  l'Agenzia  delle  Dogane  e  dei
Monopoli e nei confronti dei dott. Giuseppe Mondello, Roberto Galdi e
Luca Moriconi, avverso e per l'annullamento  -  della  determinazione
prot. 19920 R.I. del 24.11.15; - del parere espresso dal Comitato  di
gestione con delibera  n.  289  del  24.11.2015;  -  dell'appunto  n.
19919/2015 della Direzione centrale  organizzazione  e  personale;  -
della nota prot. 103208 R.U. del 24.11.2015; -  della  determinazione
prot.  28420  R.I.  del  23.12.2015  -  degli  atti  conseguentemente
adottati per l'avvio delle procedure selettive  per  il  conferimento
delle deleghe di funzioni dirigenziali e delle deleghe  eventualmente
conferite, con attribuzione delle posizioni organizzative temporanee;
di ogni altro  atto  e/o  provvedimento  preordinato,  conseguente  e
connesso, ivi compresa la nota del Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze prot. n.  3-8403  del  10/9/2015,  per  quanto  lesivi  degli
interessi collettivi di cui  la  Federazione  ricorrente  costituisce
ente esponenziale; - nonche' (con motivi aggiunti del 22.4.2016)  per
l'annullamento: - dell'elenco  dei  titolari  "di  deleghe  posizioni
organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 bis del  D.L.
19 giugno 2015  n.  78"  pubblicato  sulla  Sezione  "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane  e  dei
Monopoli in data 11.2.2016 ed aggiornato in data 28.2.2016;  -  delle
deleghe di funzioni dirigenziali e connessi  incarichi  di  posizione
organizzativa temporanee ai sensi dell'art. 4- bis del d.l. n. 78 del
2015 indicati nell'elenco di cui al punto precedente; - nonche'  (con
motivi  aggiunti  depositati  il  22/3/2017)  per  l'annullamento:  -
dell'atto prot. n. 143241 R.U. del 20.12.2016; - dell'atto  prot.  n.
143710/RU del 21.12.2016; - dell'atto prot. n. 144156 del 22.12.2016,
recante "Atto n. 143241 R.U. del  20.12.2016  -  errata  corrige";  -
della determinazione prot. n. 31025 del 29.12.2016; - dell'atto prot.
n. 145758 del 29.12.2016; - di  ogni  altro  atto  e/o  provvedimento
preordinato,  conseguente  e  connesso,  per  quanto   lesivi   degli
interessi collettivi di cui  la  Federazione  ricorrente  costituisce
ente  esponenziale.  Con  il  richiamato  ricorso,   la   Federazione
ricorrente deduceva, con  il  primo  motivo,  l'illegittimita'  delle
determinazioni prot. n. 19920 R.I. del 24/11/2015,  prot.  n.  103208
del 24/11/2015, prot. n. 28420 R.I. del 23/12/2015, siccome  adottate
in attuazione dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, introdotto, in
sede di conversione dalla legge 6 agosto 2015,  n.  125,  di  cui  la
ricorrente eccepiva l'illegittimita'  costituzionale  per  violazione
dell'artt.  77   Cost.,   richiedendo   sollevarsi   l'incidente   di
costituzionalita' con contestuale sospensione del giudizio ai sensi e
per gli effetti dell'art. 139 Cost. e dell'art. 23 della legge n.  87
del  1953,  profilandosi  evidente  lo  sviamento  della   legge   di
conversione rispetto alla sua  funzione  tipica,  avendo  introdotto,
nell'articolato del D.L. n. 78 del 2015,  una  norma  intrusa,  quale
quella di cui all'art. 4-bis, che, riguardando "disposizioni  per  la
funzionalita' operativa delle Agenzia fiscali", non presentava  alcun
profilo di omogeneita' rispetto ai contenuti ed  alle  finalita'  del
decreto-legge sottoposto al procedimento di conversione, che, invece,
riguardava "disposizioni urgenti in materia  di  enti  territoriali".
Deduceva,  ancora,  la  ricorrente  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 per la  palese  elusione  del
giudicato costituzionale di cui alla  sentenza  della  Corte  del  17
marzo 2015, n. 37, poiche', a seguito di tale  ultima  pronuncia,  le
Agenzie fiscali, pur dichiarando decaduti gli incarichi  dirigenziali
conferiti in favore di funzionari privi della qualifica dirigenziale,
hanno provveduto  al  conferimento  a  quegli  stessi  funzionari  di
deleghe di funzioni dirigenziali di cui all'art. 17, co.  1-bis,  del
D.Lgs. n. 165 del 2001, in  guisa  tale  da  ricomporre,  in  maniera
surrettizia, in capo  ai  predetti  funzionari  le  vestigia  di  una
funzione dirigenziale oramai disciolta  a  seguito  dell'accoglimento
della quaestio legitimitatis. Cosicche', costituendo il  conferimento
di funzioni dirigenziali con la contestuale attribuzione di posizioni
organizzative di cui all'art. 23-quinquies del D.L. n. 95  del  2012,
un espediente per eludere il giudicato  costituzionale,  dissimulando
sotto altre forme l'esercizio precario di  funzioni  di  dirigenziali
gia' conferite contra legem e contra  costitutionem,  la  Dirpubblica
eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del D.L.  n.
78 del 2015, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 5, 136  e
137  Cost.,  richiedendo  sollevarsi,  anche  sotto   tale   profilo,
l'incidente  di  costituzionalita',  e  concludendo,  in  ipotesi  di
accoglimento della  quaestio  legitimitatis,  per  la  illegittimita'
delle determinazioni prot. n. 19920 R.I.  del  24/11/2015,  prot.  n.
103208 del 24/11/2015, prot. n. 28420 R.I. del 23/12/2015.  Fermo  le
eccezioni   pregiudiziali   di   legittimita'   costituzionale,    la
ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, deduceva l'illegittimita'
degli atti impugnati per violazione dello stesso art. 4-bis del  D.L.
n. 78 del 2015, poiche' l'Agenzia delle Dogane e  dei  Monopoli,  pur
adoperandosi prontamente per il conferimento delle  speciali  deleghe
di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative, ha del
tutto trascurato di adoperarsi, in maniera altrettanto efficace,  per
l'indizione  delle  procedure  concorsuali  per  la  copertura  delle
posizioni  dirigenziali  vacanti.  Rilevava,  ancora,  la  ricorrente
l'illegittimita'  della  determinazione  prot.  n.  19920  R.I.   del
24/11/2015, con la quale l'Agenzia aveva  individuato  "posizioni  di
funzionario delegato", come da elenco allegato al provvedimento, come
ogni altro atto presupposto o conseguente, per  violazione  dell'art.
19, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non  fornendo  l'impugnato
provvedimento, in ordine ai criteri di  individuazione  degli  uffici
dirigenziali le cui funzioni devono essere delegate dai dirigenti  ad
interim, alcuna indicazione in ordine ai criteri  in  base  ai  quali
sarebbe stato stabilito il discrimen tra  le  posizioni  dirigenziali
che sarebbero state coperte mediante il conferimento in via ordinaria
di incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo e  quelle  altre  che
l'Agenzia avrebbe inteso coprire attraverso l'assegnazione di deleghe
di funzioni dirigenziali  a  funzionari,  con  attribuzione  in  loro
favore di posizioni organizzative temporanee (POT), risultando queste
ultime posizioni arbitrariamente sottratte alla  dirigenza  di  ruolo
dell'Agenzia per essere destinate ai funzionari della terza  area  in
base all'art. 4-bis, co. 2,  del  D.L.  n.  78  del  2015.  Deduceva,
ancora, la ricorrente l'ulteriore violazione dell'art. 4-bis, co.  2,
del D.L n. 78 del 2015, poiche', anche una  volta  (illegittimamente)
individuati i predetti  uffici,  il  conferimento  delle  deleghe  in
favore dei  funzionari  della  terza  area  doveva  avvenire  «previa
procedura selettiva con criteri oggettivi  e  trasparenti»,  «tenendo
conto  della   specificita'   della   preparazione,   dell'esperienza
professionale e delle capacita' richieste  a  seconda  delle  diverse
tipologie di compiti, nonche' della complessita' gestionale  e  della
rilevanza  funzionale  e  organizzativa  degli  uffici  interessati».
Ancora, la ricorrente deduceva l'illegittimita' degli atti  impugnati
poiche' il conferimento delle deleghe di  funzioni  dirigenziali  con
attribuzione di posizioni organizzative in base all'art.  4-bis,  co.
2, del D.L. n. 78 del 2015,  presuppone  l'adozione  del  Sistema  di
misurazione  e  valutazione   della   performance   organizzativa   e
individuale di cui ai Titoli II e III del D.Lgs.  n.  150  del  2009.
Tuttavia, non avendo adottato il Sistema di misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale, l'Agenzia delle Dogane
e  dei  Monopoli  non  avrebbe  potuto  conferire  gli  incarichi  di
posizione organizzativa di livello non dirigenziale di  cui  all'art.
23-quinquies, co. 1, lett. a), n.  2),  del  D.L.  n.  95  del  2012.
Infine,   la   Federazione   ricorrente   deduceva   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, co. 2 e 3, del D.L. n. 78  del  2015,
per violazione degli artt. 81, co. 3, e 97, co. 1, Cost., per carenza
di copertura finanziaria e per violazione del principio di equilibrio
di bilancio, ed in via subordinata,  nell'ipotesi  in  cui  si  fosse
provveduto alla copertura finanziaria della spesa necessaria ai  fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui al l'art. 4-bis, co. 2, del
D.L.  n.  78  del  2015,  per  la  illegittimita'   degli   impugnati
provvedimenti per violazione dell'art.  97,  co.  1,  Cost.,  poiche'
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nello  stabilire  i  parametri
retributivi   connessi   alla   posizioni   organizzative    speciali
temporaneamente  istituite,  non  ha  operato  nel   rispetto   delle
prescrizioni di cui all'art. 4-bis, co. 3, cit., equiparando, ai fini
della retribuzione di posizione, tutte le "posizioni  di  funzionario
delegato", senza, peraltro, tener in debito conto la spesa necessaria
per finanziare le maggiorazione della retribuzione di  risultato  dei
dirigenti ad interim. Con successimi motivi  aggiunti  depositati  in
data 22/4/2016, la ricorrente impugnava anche l'elenco  dei  titolari
«di deleghe posizioni organizzative  temporanee  istituite  ai  sensi
dell'art. 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78»,  pubblicato
sulla Sezione "Amministrazione trasparente"  del  sito  istituzionale
dell'Agenzia delle  Dogane  e  dei  Monopoli  in  data  11/2/2016  ed
aggiornato in data 28/2/2016, nonche' gli  atti  e  provvedimenti  di
conferimento di deleghe ed incarichi conferiti ai  soggetti  indicati
nel predetto elenco, di cui si ignorano gli estremi ed  i  contenuti,
deducendone l'illegittimita' poiche' adottati in attuazione dell'art.
4-bis del D.L. n. 78 del 2015, introdotto,  in  sede  di  conversione
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di cui anche in tale osccasione la
Dirpubblica eccepiva l'illegittimita' costituzionale  per  violazione
dell'artt. 77 Cost. nonche' per  la  palese  elusione  del  giudicato
costituzionale di cui alla sentenza della Corte del 17 marzo 2015, n.
37, in relazione ai parametri di cui agli  artt.  3,  5,  136  e  137
Cost.. Rilevava,  inoltre,  la  ricorrente  che  dalla  consultazione
dell'elenco  dei  titolari  «di   deleghe   posizioni   organizzative
temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 bis del  decreto  legge  19
giugno 2015, n. 78», emerge che su 114 incarichi gia'  conferiti,  71
sono stati  attribuiti  a  funzionari  che  erano  gia'  titolari  di
incarichi dirigenziali a suo tempo conferiti in base all'art. 8,  co.
24,  del  D.L.  n.  16  del   2012,   dichiarato   costituzionalmente
illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n.
37, per cui sul totale degli incarichi conferiti il 62,28%  e'  stato
attribuito  ai  predetti  funzionari  e  solo  il  37,72%  ad   altri
funzionari  che  in  precedenza  non  erano  titolari  di   incarichi
dirigenziali illegittimi. Peraltro,  tra  i  funzionari  della  prima
categoria, il 74,64% e' stato "confermato" con incarico ex art. 4-bis
del D.L. n. 78 del 2015 nello stesso ufficio di cui in precedenza era
gia' titolare a seguito del conferimento di incarichi dirigenziali ex
art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del  2012;  cio'  con  la  conseguente
elusione del giudicato costituzionale gia'  dedotta  con  il  secondo
motivo  del   ricorso   introduttivo   del   giudizio,   dissimulando
l'attribuzione  di  deleghe  di  funzioni  dirigenziali  e   connesso
posizioni  organizzative  temporanee  il  conferimento  di  incarichi
dirigenziali in funzionari privi della relativa qualifica. Reiterava,
altresi', i medesimi  motivi  di  doglianza  gia'  lamentati  con  il
ricorso introduttivo del giudizio. Avverso i medesimi  provvedimenti,
la ricorrente proponeva  motivi  aggiunti  depositati  il  16/2/2017,
deducendo  ulteriormente  l'illegittimita'  costituzionale  del   jus
superveniens di cui all'art. 1-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n.  193,
inserito, in sede di conversione, dalla legge 1°  dicembre  2016,  n.
225, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2016, n. 282,  S.O.,
in relazione ai parametri di cui 3, 51, 77, 97 e 136 Cost.,  poiche',
modificando l'art. 4-bis, co. 2, del  D.L.  n.  78  del  2015,  aveva
prorogato il termine di durata delle  deleghe  speciali  di  funzioni
dirigenziali,  con  annesse  posizioni  organizzative  speciali,   al
30/9/2017, senza, tuttavia, modificare anche il  termine  di  cui  al
comma 1 dello stesso art.  4-bis,  cosi'  svincolando  del  tutto  la
possibilita' di coprire le posizioni  dirigenziali  vacanti  mediante
conferimento  delle  predette  deleghe  -   che,   in   realta',   si
configuravano alla stregua di veri e propri incarichi dirigenziali  -
dalla necessita' del reclutamento  di  personale  dirigente  mediante
concorsi pubblici. Ancora, la  ricorrente  eccepiva  l'illegittimita'
costituzionale in via consequenziale (cfr. art. 27 della legge n.  87
del 1953) dell'art. 1-bis del D.L. n. 193 del 2016, con il  quale  e'
stato modificato l'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n.  78  del  2015,  in
relazione al parametro di cui all'art. 77 Cost. nonche' in  relazione
ai parametri di cui agli artt. 3,  51,  97,  136  e  137  Cost..  Con
ulteriori motivi aggiunti depositati in data 22/3/2017, la ricorrente
impugnava gli ulteriori provvedimenti con  i  quali  l'Agenzia  delle
Dogane e dei Monopoli ha recepito l'art. 1-bis del D.L. n.  193  ult.
cit., ed ha  sostituito  l'elenco  delle  «posizioni  di  funzionario
delegato»  di  cui  alla  prot.   n.   19920   del   24/11/2015   (v.
determinazione  prot.  n.  31025  R.I.  del  29/12/2016),  e  fornito
indicazioni  operative  in  ordine  alla  conferma  delle  deleghe  e
posizioni organizzative temporanee gia' conferite  in  base  all'art.
4-bis del D.L. n. 78 del 2015  (v.  atto  prot.  n.  143710  /RU  del
21/12/2016), ed ha disposto l'avvio di ulteriori procedure  selettive
per l'attribuzione delle suddette deleghe e  posizioni  organizzative
temporanee (v. atto prot. n. 143241 R.U. del 20/12/2016,  atto  prot.
n. 144156 R.U. del  22/12/2016  e  atto  prot.  n.  145758  R.U.  del
29/12/2016),  reiterando  le  medesime  questioni  di  illegittimita'
costituzionale gia' sollevate ed i medesimi motivi di  illegittimita'
lamentati in sede di ricorso e  nei  precedenti  motivi  aggiunti.  A
seguito della C.d.C. del 7/6/2017, la Sez. II^  del  T.A.R.  Lazio  -
Roma pronunciava l'ordinanza n. 7420, depositata il 27/6/2017, con la
quale,  ritenuto  «necessario  integrare   il   contraddittorio   nei
confronti dei soggetti che figurano nell'  "elenco  dei  titolari  di
posizioni organizzative temporanee istituite  ai  sensi  dell'art.  4
-bis  del  decreto  legge  19  giugno  2015,  n.   78"   cosi'   come
originariamente formulato e successivamente  integrato»,  autorizzava
«alla  notifica  per  pubblici  proclami  mediante  inserzione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Foglio delle Inserzioni,  di  un
avviso recante il nome della parte ricorrente e  dell'amministrazione
intimata,  i  nominativi  dei  controinteressati,  gli  estremi   del
ricorso, e dei provvedimenti impugnati, nonche' un sunto  dei  motivi
di gravame». Con il  presente  avviso,  pertanto,  si  provvede  alla
integrazione del contraddittorio nei confronti  dei  sig.ri  Angelini
Giuseppe, Apolloni Paola, Bandiera Raffaele, Beatrice Cosimo, Bergamo
Claudio, Bianchi Antonella, Boccia  Raimondo,  Bruno  Stefano,  Bruno
Vincenzo,  Buonocore  Giovanni,  Burdo  Rocco   Antonio,   Cacciamani
Achille,  Cafarelli  Michele,  Calandra  Maria   Concetta,   Cantiani
Antonio,  Capodiferro  Gaetano,  Carbone  Ernesto,   Carbone   Rocco,
Carletti Giuseppe, Cianfrone Aurelio, Cisaria Fabio  Giuseppe,  Conte
Angelo Antonio, Coppe  Roberto,  Costa  Francesco,  Cristarella  Rosa
Lucia Antonia, Cultrera Gualtiero, Cutrona Angelo, D'Aloiso  Filippo,
De Caro Ivano,  De  Falco  Carmine,  De  Felici  Gianfranco,  De  Meo
Salvatore, De Vecchis Ezio, Di  Costanzo  Paolo,  Di  Mirco  Pasquale
Mauro, Di  Raddo  Giovanna,  Ercolano  Pier  Paola,  Eremita  Cesare,
Familiari Fabio, Ferrara Rocco, Ferrara  Sebastiano,  Fici  Marcello,
Franco Magda, Galdi Roberto, Giordano Ferdinando, Giuliano Salvatore,
Isola Patrizia Vincenza, Lapietra Pietro, La  Tassa  Elvio,  Laurelli
Nicola, Lenti Margherita,  Lepore  Lucio,  Lupo  Alessandra,  Mancino
Luigi,  Manicastri  Antonella  Maria  Francesca,  Marotta   Pasquale,
Mazzilli Edoardo Francesco, Mecca Vittorio Carmelo,  Medici  Michele,
Messina Francesca Rosaria Rita, Monteverdi  Claudio,  Morra  Claudio,
Mosca Giovanni, Motta Ignazio, Muro Giovanni,  Musio  Tommaso  Marco,
Ottavi Rossana, Paglioni Antonio, Paliano  Paola,  Parisi  Francesco,
Pessolano Felice,  Piscitello  Felice,  Pitzurra  Francesco,  Planera
Giulio, Proposito Alessandro, Raimondi  Paolo,  Rapisarda  Salvatore,
Rilievi Biagina, Rizzi Monica, Rizzo Amelia, Rizzo  Mattia,  Rizzotti
Silvia, Romano Antonio, Roncalli Danilo, Rosini Daniela Maria,  Sanna
Stefania, Scarantino Giuseppina Immacolata,  Serra  Roberto  Antonio,
Silvano  Maria,  Siniscalchi  Alberto,  Solinas   Antonio,   Solitano
Stefano, Sposato Damiano, Talamo Nicola,  Talarico  Vincenzo,  Tavoni
Benedetto, Torre Emiddio, Trapuzzano Pierpaolo,  Trentino  Salvatore,
Vitale Antonio, Ananasso Eliana, Barbato Giuseppe, Bellantonio  Maria
Concetta, Bellon Clara,  Bottone  Danilo,  Colonna  Teresa,  Giordano
Massimo, Giorgio Rosa, Graziani  Maria  Alessandra,  Guidotti  Paola,
Iannotti Antonella,  Lecci  Donato,  Petrosino  Alessandro,  Salutari
Camilla, Vasselli Carlo, Perri Mario, Armeno Ugo, Piscitelli Teresa. 

                         avv. Carmine Medici 

 
TX17ABA10628
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.