PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2009)

Prot. n. 687/14.7/Gab.
   Il prefetto della Provincia di Pisa,
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
   Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
   Visto  la  nota  n. 281237 del 16 marzo 2009, con la quale la Banca
d'Italia,  Filiale  di  Pisa,  nel  comunicare  che, nell'ambito della
Provincia,  le  sottonotate dipendenze della Banca Monte dei Paschi di
Siena  S.p.a.,  a  causa  di assemblea sindacale nel pomeriggio del 10
marzo  2009, non sono state in grado di svolgere regolarmente i propri
servizi,  ha  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento prefettizio di
proroga  dei  termini legali e convenzionali, ai sensi del citato D.L.
15 gennaio 1948, n. l;
                               Decreta:
   ai  sensi  e  per  gli  effetti  del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, e'
riconosciuto  il  mancato corretto funzionamento nel pomeriggio del 10
marzo  2009  delle sottonotate dipendenze della Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.a., con le specificate indicazioni di orario:
      10 marzo 2009:
        San Miniato, intero pomeriggio,
        San Donato, San Miniato, intero pomeriggio.
      Pisa, 25 marzo 2009

                             Il prefetto:
                                Basile
 
C-095331 (Gratuito).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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