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Errata corrige
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Deposito del secondo piano di riparto parziale al 31 maggio 2017 della S.I.D.A. Societa' Italiana di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. - Avviso ex art. 261 Codice delle Assicurazioni 1. L'IVASS, con determinazione del 18 ottobre 2017, prot. n. 0189724/17, ha autorizzato il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare del secondo piano di riparto parziale della S.I.D.A. - Societa' Italiana di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a., prevedendo che dell'avvenuto deposito sia data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dalla stessa Autorita' di vigilanza. Il secondo piano di riparto parziale e' stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare, Viale delle Milizie 3/E, il giorno 12 dicembre 2017.Si segnala che nel termine di 20 giorni decorrenti dalla data odierna di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale gli interessati possono proporre le loro contestazioni ai sensi dell'art. 261 Codice delle Assicurazioni, nelle forme di cui all'art. 99 L.F. 2. Il secondo piano di riparto parziale e' consultabile presso la Cancelleria del Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare e presso gli uffici della Gestione Liquidatoria in Roma, Via Massimi 158, dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 di ogni giorno lavorativo dal lunedi' al giovedi' previo appuntamento telefonico ai numeri 06.30183308 o 06.30183234; inoltre sara' possibile la consultazione sul sito Internet www.gtirrenalca.it. 3. Il secondo piano di riparto parziale prevede: a) Il soddisfacimento integrale: - dei crediti in prededuzione per insinuazioni tardive notificate successivamente al 31 dicembre 2004 ammesse e/o accantonate; - dei crediti in privilegio generale accertati per insinuazioni tardive notificati successivamente al 31 dicembre 2004 ammessi; b) il soddisfacimento nella misura del 2,50%: - dei crediti in privilegio speciale rami danni ammessi e/o accantonati alla data del 31 dicembre 2004 - Primo piano di riparto parziale; - dei crediti in privilegio speciale rami danni ammessi e/o accantonati per insinuazioni tardive notificate successivamente al 31 dicembre 2004; c) Il soddisfacimento nella misura del 6,75%: - dei crediti in privilegio speciale senza individuazione dei beni ammessi e/o accantonati; - dei crediti in chirografo ammessi e/o accantonati; - dei crediti in privilegio speciale rami danni che non hanno trovato capienza nel vincolo ammessi e/o accantonati. 4. Nel corso della procedura fino al 31 maggio 2017 ai creditori aventi diritto: a) Sono state erogate somme per l'ammontare complessivo di € 96.594.517,17; b) Sono state accantonate somme per l'ammontare complessivo di € 13.199.795,93; c) Sono in corso di erogazione somme per l'ammontare complessivo di € 1.221.319,32; complessivamente sono state erogate e/o accantonate somme per l'ammontare di € 111.015.632,42. 5. In previsione della predisposizione di un secondo piano di riparto parziale, con autorizzazione ISVAP ora IVASS del 21 ottobre 2008, prot. n. 16-08-03630/21A, e successive, e' stato erogato un acconto nella misura del 5% a favore dei creditori chirografari per l'ammontare complessivo di € 9.783.471,94. Pertanto i pagamenti che saranno effettuati agli aventi diritto in sede di esecuzione del secondo piano di riparto parziale di cui al punto 3) saranno ovviamente al netto degli acconti gia' erogati ai sensi dell'art. 212 L.F.. 6. In esecuzione del secondo piano di riparto parziale, ai creditori aventi diritto: a) saranno erogate somme, al netto dell'acconto del 5% gia' percepito di cui al punto 5, per l'ammontare complessivo di € 8.371.785,64; b) sono accantonate somme per l'ammontare complessivo di € 5.168.105,13. 7. Nel secondo piano di riparto parziale di cui al punto 3), sono indicate le sentenze e/o i decreti ex art. 101 L.F. aventi ad oggetto accoglimento di insinuazioni tardive. 8. La Gestione Liquidatoria comunica che l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-, con prot. n. 0189724/17 del 18 ottobre 2017, ha disposto che: "Al fine di evitare costi non proporzionati, gli importi riconosciuti in sede di riparto parziale di ammontare pari o inferiore a 50 euro saranno accantonati e verranno corrisposti in sede di riparto finale o di un successivo riparto parziale. Sulla base dei medesimi criteri di economicita' a questi creditori non sara' effettuata la comunicazione relativa all'avvenuto deposito del piano di riparto parziale. Di questa circostanza verra' data idonea evidenza nell'avviso di deposito pubblicato a mezzo stampa e nel bollettino IVASS. ". Il commissario liquidatore avv. Alessandro Leproux TX18ABS42