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Errata corrige
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RICORSO PER CONCORDATO EX ART. 214 R.D. 267/1942 BORGOSESIA GESTIONI SGR S.P.A., con sede in Biella, C.F. e P.IVA. 02207130028, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Girardi, per nome e conto di Gioiello, fondo comune di investimento immobiliare dalla stessa promosso e gestito, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dagli avv.ti Marco Sormano e Andrea Basso, presso il cui studio in Biella, Via Pietro Volpi n. 6 (fax 0152431706), e' elettivamente domiciliata, propone ai creditori della Filati Bertrand Spa in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 214 del R.D. 267/1942, il seguente concordato. 1. LA SOCIETA' DEBITRICE Filati Bertrand Spa e' stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95, con D.M. del 7 Luglio 1990, al pari delle societa' Bertrand Finanziaria S.p.A., Finanziaria Tessile Bertrand S.p.A. e Nova Edil S.p.A., tutte appartenenti al c.d. Gruppo Bertrand. 2. IL PROPONENTE-ASSUNTORE DEL CONCORDATO. Borgosesia Gestioni SGR Spa e' societa' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di gestione collettiva del risparmio in forza di provvedimento della Banca d'Italia in data 8 febbraio 2006. La stessa risulta controllata da Borgosesia Spa, societa' quotata sul mercato Expandi promosso e gestito da Borsa Italiana, ed e' iscritta all'elenco generale di cui all'art. 113 TUB. Il patrimonio netto del gruppo Borgosesia al 30 aprile scorso risulta pari a Euro 176.970.378 3. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO. Borgosesia Gestioni SGR Spa, in qualita' di "terzo" propone ai creditori della Filati Bertrand Spa, essendo stata a cio' autorizzata con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 16 aprile 2009 (doc. 1) e a seguito di deliberazione del suo consiglio di amministrazione in data 5 giugno 2009 (doc. 2), un concordato nei termini espressi nel successivo paragrafo 5 assumendosi l'obbligo di adempiere alle relative obbligazioni a fronte del trasferimento alla stessa di tutte le attivita' della procedura, fatta salva la facolta' di rinuncia al detto trasferimento; in tale ultima ipotesi, l'assunzione degli impegni di pagamento di cui ai punti che seguono avverra' a mero titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi concordatari. Il concordato proposto consente di ripartire ai creditori concorrenti, in tempi senz'altro non comparabili con quelli necessari per il completamento della liquidazione concorsuale, una significativa percentuale dei propri crediti, in tempi ragionevolmente brevi, come sara' infra specificato. 4. SITUAZIONE DEBITORIA E ATTIVO PATRIMONIALE DI FILATI BERTRAND SPA. Lo stato passivo di Filati Bertrand SpA rappresentato nella seguente tabella 1 e meglio dettagliato nel documento riepilogativo che si produce (doc. 3) riporta la situazione debitoria alla data del 28.04.2009. Lo stesso recepisce gli effetti portati dalle diverse opposizioni e dalle insinuazioni tardive, azioni queste ultime che - salvo quanto espressamente ivi indicato - risultano a oggi tutte definite con provvedimenti non piu' impugnabili: TABELLA 1 FILATI BERTRAND STATO PASSIVO RESIDUO ST. PASSIVO AL 28.04.2009 AL 28.04.2009 Privilegiati 9.510.305,02 43.613,47 Chirografari integralmente soddisfatti 8.951.080,31 0 Chirografi parzialmente soddisfatti 1.611.502,61 31.478,74 Chirografari attuali 47.362.399,86 21.728.038,23 TOTALE STATO PASSIVO 67.435.287,80 21.803.130,45 Le passivita' sopra riportate debbono poi essere incrementate in ragione delle spese di procedura da assolversi in "prededuzione" stimate pari ad Euro 270.485,05 come da tabella 2 TABELLA 2 FILATI BERTRAND SPESE IN PREDEDUZIONE Fornitori al 28.02.09 0 Fatture da ricevere al 31.12.09 75.219,50 Organi della procedura al 31.12.09 82.933,60 Riparti autorizzati da pagare 46.271,95 Debiti previdenziali 0 Fondo costi chiusura, imprevisti nonche' oneri di vigilanza su esecuzione concordato 66.000,00 TOTALE PREDEDUZIONI 270.485,05 L'attivo della procedura, sulla cui entita' e' imprescindibilmente proposto il presente concordato, e' rappresentato, al 28 febbraio 2009, dalle voci risultanti dalla tabella 3 sotto riportata: TABELLA 3 FILATI BERTRAND ATTIVO Crediti erariali (escluse RA su int.c/c bancari al 28.02.09) 443.152,50 Crediti verso soc. del gruppo per rivalse 23.064,12 Credito verso MaglificioTrevi Gloria 359.556,83 Crediti verso Istituti previdenziali 74.402,72 Liquidita' (esclusi interessi al 28.02.09) 4.711.752,41 Ratei attivi interessi 25.830,00 TOTALE ATTIVITA' 5.637.758,58 In particolare, la liquidita' sopra indicata risulta in parte composta di titoli di stato, per quanto meno Euro 4.200.000,00; a fronte di tali titoli, la presente proposta concordataria presuppone che la vendita entro il termine previsto per il pagamento ai creditori non comporti oneri di sorta a carico della proponente. 5. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA. Il concordato che viene proposto ai creditori di Filati Bertrand Spa in amministrazione straordinaria prevede, con efficacia liberatoria per la stessa, a carico dell'attuale proponente-assuntore: a. il pagamento dei debiti prededucibili (nella misura che sara' definitivamente quantificata dagli organi della procedura entro e non oltre la data del decreto di omologa), che avverra' entro e non oltre trenta giorni decorrenti : -in caso di mancanza di opposizioni all'omologa, dalla data di deposito del decreto di omologa; -in caso di opposizioni all'omologa, dalla data di definitivita' del decreto di omologa ovvero, se anteriore , dalla scadenza del termine per l'esercizio della facolta' di rinuncia alla presente proposta di cui al paragrafo 6 bis n. 2 b. il pagamento, entro il medesimo termine di cui al punto che precede, dell'importo massimo di Euro 43.613,47 a favore dei creditori privilegiati cosi' come indicati in Tabella 1.; c. il pagamento, entro il medesimo termine di cui al punto a), ai creditori chirografari ammessi, dell'importo di Euro 4.382.833,44 pari oggi, sulla base dei dati risultanti ai fini della presente proposta, al 20,14% degli stessi crediti (determinato sulla base del credito residuo, al netto dei precedenti riparti), fatti salvi gli effetti dei pagamenti di crediti infragruppo, che porteranno ad un netto miglioramento del riparto a favore dei creditori chirografari come indicato al punto 8.3; d. il pagamento, entro 30 giorni dalla definitivita' del provvedimento con cui sara' stata decisa, o comunque transatta (ovvero, in caso di mancata transazione o decisione prima della definitivita' dell'omologa del concordato, il corrispondente accantonamento) l'eventuale insinuazione tardiva del credito "Olimpias", di un importo complessivo non superiore a Euro 350.000 a beneficio del medesimo. Con specifico riferimento al riparto chirografari, va precisato che risulta dalla situazione patrimoniale di Filati Bertrand e dagli stati passivi delle societa' del Gruppo Bertrand, che Filati Bertrand Spa vanta nei confronti delle societa' del Gruppo Bertrand crediti per gli importi riportati nella tabella 4 che segue: TABELLA 4 DEBITORE IMPORTO AMMESSO IMPORTO RESIDUO Nova Edil 293.270,72 87.981,22 Finanziaria Tessile Bertrand 129.557,06 38.219,33 Dandosi atto che per la predetta societa', del pari assoggettata alla medesima procedura di amministrazione straordinaria, a seguito di autorizzazione ministeriale del 16 aprile 2009, l'esponente ha proposto ricorso per concordato ai sensi dell'art. 214 l. fall. (doc.ti 4-6), in forza de qual - al rispetto delle condizioni ivi indicate - viene prevista la percentuale di soddisfacimento del predetto credito (determinata sulla base del credito residuo, al netto dei precedenti riparti) nella misura esposta in tabella 5. TABELLA 5 DEBITORE % IMPORTO PREVISTO Nova Edil Spa 50,27% 44.228,16 Finanziaria Tessile Bertrand Zero (1) (1) Non sono previsti effetti sui pagamenti infragruppo in considerazione del maggior credito di Finanziaria Tessile Bertrand nei confronti di Filati Bertrand Per effetto di quanto sopra, ai creditori chirografari verra' quindi verosimilmente corrisposto un ammontare complessivo di Euro 4.427.061,04 pari al 20,35% dell'ammontare residuo dei loro crediti, determinato al netto dei riparti gia' eseguiti. Rimane inoltre inteso che qualora le spese di procedura e quelle comunque da assolversi in prededuzione e/o in privilegio dovessero essere superiori o inferiori all'importo di Euro 314.098,53, secondo la stima aggiornata dai Commissari il 28.02.2009, da maggiorarsi del credito Olimpias sino alla concorrenza massima di Euro 350.000,00 di cui alla lettera d), la relativa differenza verra' portata, rispettivamente, a decremento od incremento delle somme indicate alla precedente lettera c). Qualora quindi la domanda di ammissione al passivo indicata alla precedente lettera d) (Olimpias) venisse respinta con sentenza passata in giudicato, le somme destinate al soddisfo del relativo credito verranno ripartite proporzionalmente a favore dei creditori chirografari. Con la sola eccezione per i costi in prededuzione connessi alla procedura, gli impegni assunti da Borgosesia Gestioni SGR Spa, quale proponente-assuntore del concordato, sono limitati e riferiti ai soli creditori che risultano ammessi allo stato passivo, come tassativamente individuati negli elenchi allegati al presente ricorso e a quelli che dovessero proporre, presso la competente cancelleria del Tribunale, domanda tardiva di ammissione entro la data di deposito del presente ricorso. Eventuali domande di insinuazione tardiva depositate successivamente al deposito in Tribunale del presente ricorso, comporteranno una corrispondente diminuzione delle percentuali proposte per il riparto dei chirografari. Le percentuali proposte subiranno fino alla definitivita' dell'omologa aumenti per effetto dell'incremento delle sole disponibilita' liquide derivanti dalla maturazione dei frutti civili sull'attivo concorsuale. 6. EFFICACIA DELLA PROPOSTA. La presente proposta di concordato diverra' efficace nei termini di cui all'at. 130 l. fall. All'efficacia della presente proposta conseguira' il trasferimento a favore di Borgosesia Gestioni SGR Spa, e per essa al fondo immobiliare Gioiello, di tutte le attivita' di pertinenza della procedura nonche' di tutte le azioni, revocatorie incluse, dalla stessa prima di allora promosse, fatte salve le precisazioni di cui ai capoversi del presente paragrafo che seguono. L'esponente si riserva il diritto di rinunciare al trasferimento in proprio favore degli asset di proprieta' di Filati Bertrand, diversi dalle azioni revocatorie, comunque garantendo il fabbisogno concordatario quale risultante al punto 5, in considerazione dell'acquisizione (a seguito dell'assunzione del concordato di Finanziaria Tessile Bertrand S.p.A. in amministrazione straordinaria) delle azioni rappresentanti il 96,50% del capitale sociale di Filati Bertrand S.p.A. Fatta salva la rinuncia di cui sopra, le predette attivita' verranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Resta comunque inteso che, qualsiasi sia la modalita' esecutiva del concordato comunque scelta fra le due di cui ai paragrafi che precedono (trasferimento diretto degli asset all'assuntore ovvero rinuncia al detto trasferimento), e' espressamente esclusa qualsiasi garanzia della procedura sui beni che costituiscono l'attivo patrimoniale. La scelta del proponente in ordine alla modalita' esecutiva del concordato da adottarsi in concreto sara' da questi comunicata agli organi della procedura prima della decisione del Tribunale sull'omologazione del concordato. La presente proposta e' condizionata all'omologa contestuale e contemporanea di tutti e quattro i concordati delle societa' del Gruppo Bertrand in amministrazione straordinaria, in considerazione della rilevanza dei crediti infragruppo; essa e' inoltre da intendersi strettamente vincolata e condizionata alle proposte di concordato presentate dall'esponente per le societa' Bertrand Finanziaria, Finanziaria Tessile Bertrand e Nova Edil, sicche' in ogni caso la revoca e/o la rinuncia di una delle proposte di concordato per le motivazioni dalla stessa tassativamente previste comportera' automaticamente la revoca e/o rinuncia e/o caducazione della presente proposta. 6 BIS. REVOCA DELLA PROPOSTA, RINUNCIA ALLA STESSA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Con specifico riguardo alla revoca della proposta concordataria, alla sua rinuncia o alla risoluzione, l'esponente precisa quanto segue: 1) nell'ipotesi in cui vengano presentate opposizioni al concordato ai sensi dell'art. 214, comma terzo, l. fall., Borgosesia Gestioni SGR Spa si riserva la facolta' di revocare la presente proposta entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal deposito presso il Tribunale dell'atto di opposizione. 2) nel caso in cui siano presentati reclami contro il decreto di omologa, l'assuntore potra' rinunciare alla presente proposta entro e non oltre quindici giorni dalla notifica al proponente di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 131 comma 5 l. fall.; 3) nel caso in cui fossero proposte domande di insinuazioni tardive di crediti aventi ad oggetto crediti eccedenti nel loro complesso l'importo di euro 500.000,00, il proponente potra' revocare la presente proposta di concordato entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dei Commissari al proponente, della intervenuta notifica del ricorso ex art 209 e 101 l. fall. relativo all'insinuazione che abbia comportato il superamento della soglia massima; 4) per il caso in cui non intervenga il deposito del decreto di omologa del concordato entro un anno da quello del presente ricorso, sia i Commissari sia il proponente avranno facolta' di considerare il concordato risolto ipso iure, dandone comunicazione all'altra parte entro e non oltre i trenta giorni anteriori alla scadenza del termine annuale di cui sopra, a pena di decadenza. 7. L'ADEMPIMENTO DEL CONCORDATO E LE GARANZIE. Sulla base dei dati forniti dagli organi della procedura, le attivita' occorrenti per l'integrale soddisfacimento alle obbligazioni concordatarie discendenti dalla presente proposta - escluse le somme derivanti dai pagamenti di crediti infragruppo di cui all'art. 5 - risultano pari ad Euro 5.046.931,96. Di queste: 1) Euro 4.737.582,41 risultano essere gia' nella disponibilita' degli organi della procedura sotto forma di numerario, depositi a vista e titoli di facile liquidabilita'; 2) Euro 309.349,55 verranno posti a disposizione da parte del proponente assuntore entro quindici giorni successivi a quello in cui diverra' efficace il decreto di omologazione del concordato, mediante deposito su di un conto corrente bancario appositamente acceso con firma congiunta dell'assuntore e di uno dei Commissari, sul quale saranno altresi' trasferite tutte le disponibilita' liquide della procedura destinate ai riparti in favore dei creditori. Si precisa inoltre che a seguito dell'omologa di tutti e quattro i concordati delle societa' facenti parte il Gruppo Bertrand in amministrazione straordinaria, verranno incassati i riparti concordatari derivanti dai rapporti infragruppo che saranno aggregati alla liquidita' per l'importo presunto di Euro 44.228,16 e conseguentemente la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari si elevera' presuntivamente al 20,35% dell'importo residuo impagato. In considerazione di quanto sopra, l'esecuzione dei pagamenti agli aventi diritto avverra' a cura e spese dell'assuntore, sotto la vigilanza dei Commissari. L'obbligazione assunta al precedente punto 2) viene garantita mediante rilascio di apposita fideiussione bancaria valida a prima richiesta, consegnata ai Commissari contestualmente al deposito del presente ricorso e di cui si allega copia (doc. 7). Le somme spettanti agli irreperibili verranno accantonate secondo le indicazioni che saranno state date dal Tribunale adito in sede di omologa. Eventuali somme risultanti dalle rinunce dello stato passivo pervenute entro la data del decreto di omologa andranno a incrementare l'attivo destinato ai creditori chirografari come indicato al punto 5. Le eventuali somme residuanti all'esito di tali attivita' verranno poste a disposizione del proponente assuntore. 8. CONDIZIONI AGGIUNTIVE. L'esponente dichiara, ora per allora, che al momento dell'efficacia della presente proposta concordataria e fatta salva la sua revoca, rinuncia, risoluzione o caducazione comunque titolata, manlevera' totalmente i Commissari liquidatori da qualsivoglia onere comunque connesso alla loro attivita'. L'esponente precisa che eventuali nuove azioni e/o costituzioni in giudizio, nonche' l'effettuazione di ulteriori riparti, la liquidazione di attivo e la conclusione di transazioni o conciliazioni giudiziali, potranno intervenire in attesa dell'omologa previo consenso scritto dell'esponente, fatte salve comunque le autorizzazioni degli organi della procedura. L'esponente precisa, infine, che a suo parere il decreto di omologa scontera' l'imposta di registro in misura proporzionale, avuto riguardo a una base imponibile rappresentata dal passivo diverso da quello costituito da corrispettivi per operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, anche se esenti (passivo per il quale, invece, trova applicazione l'imposta in misura fissa), e che i relativi oneri sono da intendersi a carico della proponente. Alla luce di quanto sopra, la societa' Borgosesia Gestioni SGR Spa, in nome e conto del fondo immobiliare Gioiello, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata INSTA a che il Tribunale adito, vista l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico di cui in narrativa, previ gli incombenti di legge, voglia omologare il concordato presentato a mezzo del presente ricorso, nei termini ed alle condizioni sopra descritti. Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, si dichiara che il valore del presente giudizio e' indeterminabile. Si producono: 1) decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16.04.2009; 2) deliberazione CdA Borgosesia Gestioni 05.06.2009; 3) riepilogo stato passivo Filati Bertrand in a.s.; 4-6) copie ricorsi per concordato ex art. 214 l. fall. per le altre societa' del Gruppo Bertrand; 7) copia fideiussione UniCredit. Biella, 8 giugno 2009 Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. Avv. Andrea Basso PROCURA ALLE LITI Nella mia qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione di Borgosesia Gestioni SGR S.p.A., con sede in Biella, in nome e per conto del fondo Gioiello dalla stessa promosso e gestito, delego a rappresentare, assistere e difendere la predetta societa' nella presente procedura di concordato ai sensi dell'art. 214 l. fall., in ogni sua fase e grado, gli avvocati Andrea Basso e Marco Sormano del Foro di Biella, anche disgiuntamente tra loro, presso il cui studio in Biella, Via Pietro Volpi n. 6, eleggo domicilio. Dichiaro inoltre di aver ricevuto dai predetti difensori l'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003. Rag. Mauro Girardi T-09ABL3222