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Errata corrige
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RICORSO PER CONCORDATO EX ART. 214 R.D. 267/1942 BORGOSESIA GESTIONI S.G.R. S.P.A., con sede in Biella, C.F. e P.IVA. 02207130028, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Girardi, per nome e conto di Gioiello, fondo comune d'investimento immobiliare dalla stessa promosso e gestito, rappresentata e difesa, per delega a margine del presente atto, dagli avv.ti Marco Sormano e Andrea Basso, presso il cui studio in Biella, Via Pietro Volpi n. 6 (fax 0152431706), e' elettivamente domiciliata, propone ai creditori della Finanziaria Tessile Bertrand Spa in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 214 del R.D. 267/1942, il seguente concordato. 1. LA SOCIETA' DEBITRICE Finanziaria Tessile Bertrand S.p.A. e' stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95, con D.M. del 19 novembre 1990, al pari delle societa' Bertrand Finanziaria S.p.A., Filati Bertrand S.p.A. e Nova Edil S.p.A., tutte appartenenti al c.d. Gruppo Bertrand. 2. IL PROPONENTE-ASSUNTORE DEL CONCORDATO. Borgosesia Gestioni SGR Spa e' societa' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di gestione collettiva del risparmio in forza di provvedimento della Banca d'Italia in data 8 febbraio 2006. La stessa risulta controllata da Borgosesia Spa, societa' quotata sul mercato Expandi promosso e gestito da Borsa Italiana, ed e' iscritta all'elenco generale di cui all'art. 113 TUB. Il patrimonio netto del gruppo Borgosesia al 30 aprile scorso risulta pari a Euro 176.970.378. 3. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO. Borgosesia Gestioni SGR Spa, in qualita' di "terzo" propone ai creditori della Finanziaria Tessile Bertrand Spa, essendo stata a cio' autorizzata con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 16.04.2009 (doc. 1) e a seguito di deliberazione del suo consiglio di amministrazione in data 5 giugno 2009 (doc. 2), un concordato nei termini espressi nel successivo paragrafo 5 assumendosi l'obbligo di adempiere alle relative obbligazioni a fronte del trasferimento alla stessa di tutte le attivita' della procedura, ivi comprese le azioni di proprieta' rappresentanti il 99,89% del capitale sociale di Filati Bertrand S.p.A. in amministrazione straordinaria, fatta salva la facolta' di rinuncia al trasferimento degli asset (ma non delle azioni revocatorie pendenti); in tale ultima ipotesi, l'assunzione degli impegni di pagamento di cui ai punti che seguono avverra' a mero titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi concordatari, oltre che - in parte - quale corrispettivo del trasferimento delle citate azioni revocatorie. Il concordato proposto consente di ripartire ai creditori concorrenti, in tempi senz'altro non comparabili con quelli necessari per il completamento della liquidazione concorsuale, una significativa percentuale dei propri crediti, in tempi ragionevolmente brevi, come sara' infra specificato. 4. SITUAZIONE DEBITORIA E ATTIVO PATRIMONIALE DI FINANZIARIA TESSILE BERTRAND SPA. Lo stato passivo di Finanziaria Tessile Bertrand SpA rappresentato nella seguente tabella 1 e meglio dettagliato nel documento riepilogativo che si produce (doc. 3) riporta la situazione debitoria alla data del 28 aprile 2009. Lo stesso recepisce gli effetti portati dalle diverse opposizioni e dalle insinuazioni tardive, azioni queste ultime che - salvo quanto espressamente ivi indicato - risultano ad oggi tutte definite con provvedimenti non piu' impugnabili: TABELLA 1 FINANZIARIA TESSILE BERTRAND STATO PASSIVO RESIDUO STATO PASSIVO AL 28.04.09 AL 28.04.09 Privilegiati terzi 116.558,69 11.073,44 Privilegiati gruppo 5.529.949,57 0 Chirografari integralmente soddisfatti 22.600.052,67 0 Chirografi attuali 35.897.369,15 11.975.880,64 TOTALE STATO PASSIVO 64.143.930,14 11.986.953,93 Le passivita' sopra riportate debbono poi essere incrementate in ragione delle spese di procedura da assolversi in "prededuzione" stimate pari ad Euro 733.176,25 TABELLA 2 FINANZIARIA TESSILE BERTRAND SPESE IN PREDEDUZIONE Fornitori al 28.02.09 14.517,21 Fatture da ricevere al 31.12.09 420.760,53 Organi della procedura al 31.12.09 229.846,24 Riparti autorizzati da pagare 2.052,27 Fondo costi chiusura, imprevisti nonche' oneri di vigilanza su esecuzione concordato 66.000,00 TOTALE PREDEDUZIONI 733.176,25 L'attivo della procedura sulla cui entita' e' imprescindibilmente proposto il presente concordato e' rappresentato, al 28 febbraio 2009, dalle voci risultanti dalla tabella 3 sotto riportata: TABELLA 3 FINANZIARIA TESSILE BERTRAND ATTIVO Crediti erariali (Escluse RA su int. Bancari al 28.02.09) 1.383.492,00 Partecipazioni 0,00 Altri Crediti 6.440,17 Liquidita' (esclusi int. al 28.02.09) 7.121.330,00 Ratei attivi interessi 40.590,00 TOTALE ATTIVITA' 8.551.852,17 In particolare, la liquidita' sopra indicata risulta in parte composta di titoli di stato, per quanto meno Euro 6.600.000,00; a fronte di tali titoli, la presente proposta concordataria presuppone che la vendita entro il termine previsto per il pagamento ai creditori non comporti oneri di sorta a carico della proponente. Le partecipazioni in portafoglio (in Filati Bertrand e in Magazzini generali di Prato) sono da ritenersi integralmente svalutate: precisamente, in Filati Bertrand, in quanto societa' in procedura, in Magazzini Generali di Prato poiche' trattasi di partecipazione pari allo 0,6% di un capitale sociale di Euro 30.909,83. 5. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA. Il concordato che viene proposto ai creditori di Finanziaria Tessile Bertrand Spa in amministrazione straordinaria prevede, con efficacia liberatoria per la stessa, a carico dell'attuale proponente-assuntore: a. il pagamento dei debiti prededucibili (nella misura che sara' definitivamente quantificata dagli organi della procedura entro e non oltre la data del decreto di omologa), che avverra' entro e non oltre trenta giorni decorrenti : -in caso di mancanza di opposizioni all'omologa, dalla data di deposito del decreto di omologa; -in caso di opposizioni all'omologa, dalla data di definitivita' del decreto di omologa ovvero, se anteriore , dalla scadenza del termine per l'esercizio della facolta' di rinuncia alla presente proposta di cui al paragrafo 7 bis n. 2 b.il pagamento, entro il medesimo termine di cui al punto a. dell'importo massimo di Euro 11.073,44 a favore dei creditori privilegiati cosi' come indicati in Tabella 1.; c.il pagamento, entro il medesimo termine di cui al punto a), ai creditori chirografari ammessi, dell'importo di Euro 6.788.202,14 pari oggi, sulla base dei dati risultanti ai fini della presente proposta , al 56,68% degli stessi crediti (percentuale determinata sulla base del credito residuo, al netto dei precedenti riparti), fatti salvi gli effetti dei pagamenti di crediti infragruppo, che porteranno ad un netto miglioramento del riparto a favore dei creditori chirografari come indicato al punto 8.3 Risulta infatti dalla situazione patrimoniale di Finanziaria Tessile Bertrand e dagli stati passivi delle societa' del Gruppo Bertrand, che Finanziaria Tessile Bertrand Spa vanta nei confronti delle societa' del Gruppo Bertrand crediti per gli importi riportati nella tabella 4 che segue: TABELLA 4 DEBITORE IMPORTO AMMESSO IMPORTO RESIDUO Nova Edil 8.921.720,90 2.676.516,27 Filati Bertrand 34.794.391,87 15.362.511,00 Dandosi atto che per tutte le predette societa', del pari assoggettate alla medesima procedura di amministrazione straordinaria, a seguito di autorizzazione ministeriale del 16.04.09, l'esponente ha proposto altrettanti ricorsi per concordato ai sensi dell'art. 214 l. fall. (doc.ti 4-6), in forza dei quali - al rispetto delle condizioni ivi indicate - vengono previste le percentuali di soddisfacimento dei predetti crediti (determinate sulla base del credito residuo, al netto dei precedenti riparti) nelle misure esposte in tabella 5. TABELLA 5 DEBITORE % IMPORTO STIMATO Nova Edil Spa 50,27% 1.345.484,73 Filati Bertrand Spa 20,35% 3.126.270,98 (1) (1) Con l'avvertenza che nei rapporti tra Finanziaria Tessile Bertrand e Filati Bertrand si dovra' tener conto del credito di Filati Bertrand nei confronti della Finanziari Tessile Bertrand pari a Euro 38.219,00. Per effetto di quanto sopra, ai creditori chirografari verra' quindi verosimilmente corrisposto un ammontare complessivo di Euro 11.259.957,86 pari al 94,02% dell'ammontare residuo dei loro crediti, al netto dei riparti gia' eseguiti. Rimane inoltre inteso che qualora le spese di procedura e quelle comunque da assolversi in prededuzione e/o in privilegio dovessero essere superiori o inferiori all'importo di Euro 744.249,69, secondo la stima aggiornata dai Commissari il 28.02.09, la relativa differenza verra' portata, rispettivamente, a decremento od incremento delle somme indicate alla precedente lettera c). Con la sola eccezione per i costi in prededuzione connessi alla procedura, e fatto salvo quanto infra specificato con riguardo alle eventuali insinuazioni ex art. 71 l. fall., gli impegni assunti da Borgosesia Gestioni SGR Spa, quale proponente-assuntore del concordato, sono limitati e riferiti ai soli creditori che risultano ammessi allo stato passivo, come tassativamente individuati negli elenchi allegati al presente ricorso e a quelli che dovessero proporre, presso la competente cancelleria del Tribunale, domanda tardiva di ammissione entro la data di deposito della presente proposta. Eventuali domande di insinuazione tardiva (diverse da quelle di cui all'art. 71 l. fall. applicabile ratione temporis) depositate successivamente al deposito in Tribunale del presente ricorso, comporteranno una corrispondente diminuzione delle percentuali proposte per il riparto ai chirografari. Le percentuali proposte subiranno fino alla definitivita' dell'omologa aumenti per effetto dell'incremento delle sole disponibilita' liquide derivanti dalla maturazione dei frutti civili sull'attivo concorsuale. 6. REVOCATORIE PENDENTI CONTRO CAPITALIA E INTESA SANPAOLO. La societa' esponente propone che le vengano cedute le cinque azioni revocatorie ex art. 67 l. fall. pendenti avanti la Corte di Cassazione contro gli istituti bancari Capitalia (ora UniCredit S.p.A.) e Intesa Sanpaolo S.p.A., senza alcuna loro definizione transattiva che sara' curata, se del caso, dall'esponente. Si tratta, in particolare, delle seguenti cause: -RG 26305/05 contro Banca di Roma, Filiale di Biella (ora UniCredit, gia' Capitalia), avente a oggetto la revocatoria di rimesse in conto corrente; -RG 26036/05 contro Banca di Roma, Filiale di Milano (ora UniCredit, gia' Capitalia), avente a oggetto la revocatoria di rimesse in conto corrente; -RG 23702/05 contro Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo), avente a oggetto la revocatoria di rimesse in conto corrente; -RG 23696/05 contro Cariplo S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo), avente a oggetto la revocatoria di rimesse in conto corrente; -RG 23705/05 contro Cariplo S.p.A, quale incorporante l'Istituto Bancario Italiano (ora Intesa Sanpaolo), avente a oggetto la revocatoria di rimesse in conto corrente. L'omologazione del concordato comportera' conseguentemente l'automatica cessione alla proponente delle azioni revocatorie pendenti e sopra elencate, senza necessita' di stipulare un ulteriore contratto. Nell'eventualita' che, successivamente al deposito in Tribunale della presente proposta e prima della pronuncia dei decreti di omologa, intervengano incassi da parte della procedura in riferimento alle rimesse oggetto dei cinque giudizi per revocatoria fallimentare sopradetti, le somme cosi' percepite non dovranno considerarsi come facenti parte dell'attivo concorsuale, bensi' a disposizione dell'assuntore in attesa e subordinatamente alla definitivita' delle omologhe, al netto della percentuale concordataria riservata alle banche che avessero proposto domanda di insinuazione tardiva al passivo ex art.71 l. fall. prima della pronuncia del decreto di omologa del concordato della Finanziaria Tessile Bertrand. La societa' ricorrente, inoltre, dichiara di accollarsi, in via esclusiva e definitiva, ogni onere relativo al pagamento in percentuale concordataria delle banche che, avendo effettuato pagamenti in favore dell'assuntore in forza della cessione di cui al presente paragrafo, avranno esercitato il corrispondente diritto alla rivalsa ai sensi dell'art. 71 l. fall. (nella previgente formulazione, applicabile ratione temporis), anche successivamente alla esecuzione del concordato, con esclusione quindi di qualsivoglia responsabilita' della procedura e dei Commissari al riguardo. Ove pertanto in esito alla definizione ovvero transazione di uno o piu' dei sopraelencati giudizi dovesse sorgere un diritto della banca alla rivalsa ai sensi dell'art. 71 l. fall., l'assuntore si accollera' l'onere equivalente anche ove la definizione e/o la transazione dovesse intervenire successivamente al deposito del decreto di omologa del concordato della Finanziaria Tessile Bertrand. 7. EFFICACIA DELLA PROPOSTA. La presente proposta di concordato diverra' efficace nei termini di cui all'art. 130 l. fall. All'efficacia della presente proposta conseguira' il trasferimento a favore di Borgosesia Gestioni SGR Spa, e per essa al fondo immobiliare Gioiello, di tutte le attivita' di pertinenza della procedura nonche' di tutte le azioni, revocatorie incluse, dalla stessa prima di allora promosse, fatte salve le precisazioni di cui ai capoversi del presente paragrafo che seguono. L'esponente si riserva il diritto di rinunciare al trasferimento in proprio favore degli asset di proprieta' di Finanziaria Tessile Bertrand, diversi dalle azioni revocatorie, comunque garantendo il fabbisogno concordatario quale risultante al punto 5, in considerazione dell'acquisizione (a seguito dell'assunzione del concordato di Bertrand Finanziaria S.p.A. in amministrazione straordinaria) delle azioni rappresentanti il 96,5% del capitale sociale di Finanziaria Tessile Bertrand S.p.A.; si precisa e ribadisce peraltro, per quanto occorrer possa, che anche in tale ultima ipotesi l'importo complessivamente offerto da Borgosesia Gestioni deve intendersi comunque comprensivo del corrispettivo per la cessione delle revocatorie fallimentari attualmente pendenti. Fatta salva la rinuncia di cui sopra, le predette attivita' verranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Resta comunque inteso che, qualsiasi sia la modalita' esecutiva del concordato comunque scelta fra le due di cui ai paragrafi che precedono (trasferimento diretto degli asset all'assuntore ovvero rinuncia al detto trasferimento), e' espressamente esclusa qualsiasi garanzia della procedura sui beni che costituiscono l'attivo patrimoniale. La scelta del proponente in ordine alla modalita' esecutiva del concordato da adottarsi in concreto sara' da questi comunicata agli organi della procedura prima della decisione del Tribunale sull'omologazione del concordato. La presente proposta e' condizionata all'omologa contestuale e contemporanea di tutti e quattro i concordati delle societa' del Gruppo Bertrand in amministrazione straordinaria, in considerazione della rilevanza dei crediti infragruppo; essa e' inoltre da intendersi strettamente vincolata e condizionata alle proposte di concordato presentate dall'esponente per le societa' Bertrand Finanziaria, Filati Bertrand e Nova Edil, sicche' in ogni caso la revoca e/o la rinuncia di una delle proposte di concordato per le motivazioni dalla stessa tassativamente previste comportera' automaticamente la revoca e/o rinuncia e/o caducazione della presente proposta. 7 BIS. REVOCA DELLA PROPOSTA, RINUNCIA ALLA STESSA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Con specifico riguardo alla revoca della proposta concordataria, alla sua rinuncia o alla risoluzione, l'esponente precisa quanto segue: 1) nell'ipotesi in cui vengano presentate opposizioni al concordato ai sensi dell'art. 214, comma terzo, l. fall., Borgosesia Gestioni SGR Spa si riserva la facolta' di revocare la presente proposta entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal deposito presso il Tribunale dell'atto di opposizione; 2) nel caso in cui siano presentati reclami contro il decreto di omologa, l'assuntore potra' rinunciare alla presente proposta entro e non oltre 15 giorni dalla notifica al proponente di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 131 comma 5 l. fall.; 3) nel caso in cui fossero proposte domande di insinuazioni tardive di crediti aventi ad oggetto crediti eccedenti nel loro complesso l'importo di euro 500.000,00, il proponente potra' revocare la presente proposta di concordato entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dei Commissari al proponente, della intervenuta notifica del ricorso ex art 209 e 101 l. fall. relativo all'insinuazione che abbia comportato il superamento della soglia massima; 4) per il caso in cui non intervenga il deposito del decreto di omologa del concordato entro un anno da quello del presente ricorso, sia i Commissari sia il proponente avranno facolta' di considerare il concordato risolto ipso iure, dandone comunicazione all'altra parte entro e non oltre i trenta giorni anteriori alla scadenza del termine annuale di cui sopra, a pena di decadenza. 8. L'ADEMPIMENTO DEL CONCORDATO E LE GARANZIE. Sulla base dei dati forniti dagli organi della procedura, le attivita' occorrenti per l'integrale soddisfacimento alle obbligazioni concordatarie discendenti dalla presente proposta - escluse le somme derivanti dal pagamento dei crediti infragruppo di cui all'art. 5 - risultano pari ad Euro 7.532.451,83. Di queste: 1) Euro 7.161.920,00 risultano essere gia' nella disponibilita' degli organi della procedura sotto forma di numerario, depositi a vista e titoli di facile liquidabilita'; 2) Euro 370.531,83 verranno posti a disposizione da parte del proponente assuntore entro quindici giorni successivi a quello in cui diverra' efficace il decreto di omologazione del concordato, mediante deposito su di un conto corrente bancario appositamente acceso con firma congiunta dell'assuntore e uno dei Commissari, sul quale saranno altresi' trasferite tutte le disponibilita' liquide della procedura destinate ai riparti in favore dei creditori; A seguito dell'omologa di tutti e quattro i concordati delle societa' facenti parte il Gruppo Bertrand in amministrazione straordinaria verranno incassati i riparti concordatari derivanti dai rapporti infragruppo che saranno aggregati alla liquidita' per l'importo presunto di Euro 4.471.755,72 e conseguentemente la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari si elevera' presuntivamente al 94,02% del residuo a oggi impagato. In considerazione di quanto sopra, l'esecuzione dei pagamenti agli aventi diritto avverra' a cura e spese dell'assuntore, sotto la vigilanza dei Commissari. L'obbligazione assunta al precedente punto 2) viene garantita mediante rilascio di apposita fideiussione bancaria valida a prima richiesta, consegnata ai Commissari contestualmente al deposito del presente ricorso e di cui si allega copia (doc. 7). Le somme spettanti agli irreperibili verranno accantonate secondo le indicazioni che saranno state date dal Tribunale adito in sede di omologa. Eventuali somme risultanti da rinunce allo stato passivo presentate entro il decreto di omologa andranno a incrementare l'attivo destinato ai creditori chirografari come indicato al punto 5). Le eventuali somme residuanti all'esito di tali attivita' verranno poste a disposizione del proponente assuntore. 9. CONDIZIONI AGGIUNTIVE. L'esponente dichiara, ora per allora, che al momento dell'efficacia della presente proposta concordataria e fatta salva la sua revoca, rinuncia, risoluzione o caducazione comunque titolata, manlevera' totalmente i Commissari liquidatori da qualsivoglia onere comunque connesso alla loro attivita'. L'esponente precisa che eventuali nuove azioni e/o costituzioni in giudizio, nonche' l'effettuazione di ulteriori riparti, la liquidazione di attivo e la conclusione di transazioni e conciliazioni giudiziali, potranno intervenire in attesa dell'omologa previo consenso scritto dell'esponente, fatte salve comunque le autorizzazioni degli organi della procedura. L'esponente precisa, infine, che a suo parere il decreto di omologa scontera' l'imposta di registro in misura proporzionale, avuto riguardo a una base imponibile rappresentata dal passivo diverso da quello costituito da corrispettivi per operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, anche se esenti (passivo per il quale, invece, trova applicazione l'imposta in misura fissa), e che i relativi oneri sono da ritenersi a carico della proponente. Alla luce di quanto sopra, la societa' Borgosesia Gestioni SGR Spa, in nome e per conto del fondo immobiliare Gioiello, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, INSTA a che il Tribunale adito, vista l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico di cui in narrativa, previ gli incombenti di legge, voglia omologare il concordato presentato a mezzo del presente ricorso, nei termini ed alle condizioni sopra descritti. Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento e' indeterminabile. Si producono: 1) decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16.04.2009; 2) deliberazione CdA Borgosesia Gestioni 05.06.2009; 3) riepilogo stato passivo Finanziaria Tessile Bertrand in a.s.; 4-6) copie ricorsi per concordato ex art. 214 l. fall. per le altre societa' del Gruppo Bertrand; 7) copia fideiussione UniCredit. Biella, 8 giugno 2009 Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. Avv. Andrea Basso PROCURA ALLE LITI Nella mia qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione di Borgosesia Gestioni SGR S.p.A., con sede in Biella, in nome e per conto del fondo Gioiello dalla stessa promosso e gestito, delego a rappresentare, assistere e difendere la predetta societa' nella presente procedura di concordato ai sensi dell'art. 214 l. fall., in ogni sua fase e grado, gli avvocati Andrea Basso e Marco Sormano del Foro di Biella, anche disgiuntamente tra loro, presso il cui studio in Biella, Via Pietro Volpi n. 6, eleggo domicilio. Dichiaro inoltre di aver ricevuto dai predetti difensori l'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003. Rag. Mauro Girardi T-09ABL3223