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Errata corrige
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Decreto di asservimento e occupazione temporanea Il Direttore generale Visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 giugno 2017 recante l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformita' urbanistica e dichiarazione di pubblica utilita' ex D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonche' con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del "Raddoppio Collegamento Centrale Agip Falconara al Ravenna-Chieti" DN 500 (20") e "Collegamento Centrale Agip Falconara al Ravenna-Chieti" DN 250 (10")" Vista l'istanza del 04/08/2017, registrata con protocollo n. 19276 del 07/08/2017, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI), ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Monte San Vito (AN) indicati nel piano particellare allegato all'istanza: l'esproprio di aree indicate in colore rosso nel piano particellare; l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare; con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; Considerato che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto la mancata costruzione nei tempi previsti non permettera' la messa in esercizio, nei tempi programmati, e il conseguente trasporto dei volumi di gas previsti per l'utenza; Considerato che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato decreto 30 giugno 2017 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; Ritenuto che: il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 30 giugno 2022; e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; l'esproprio e l'occupazione temporanea sono imposti a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 30 giugno 2017; le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'esproprio e l'occupazione temporanea di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono coerenti con i valori osservati per la regione agraria cui appartiene il comune di Monte San Vito (AN) e sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; DECRETA Articolo 1 A favore della societa' Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti l'esproprio e l'occupazione temporanea dei terreni in comune di Monte San Vito (AN), interessati dal tracciato del "Raddoppio Collegamento Centrale Agip Falconara al Ravenna-Chieti" DN 500 (20") e "Collegamento Centrale Agip Falconara al Ravenna-Chieti" DN 250 (10")", riportati nel piano particellare con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. Articolo 2 Le indennita' per l'esproprio e per l'occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare delle Ditte proprietarie. Articolo 3 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della societa' Snam Rete Gas S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 4 La Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. Articolo 5 I tecnici incaricati dalla societa' Snam Rete Gas S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 4, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da Snam Rete Gas S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it Articolo 6 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - fax: 0647887753 oppure alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A. - Progetto Centro Nord - Via Meuccio Ruini, 8 - 42124 Reggio Emilia (RE) - posta elettronica certificata: reinv.cenord@pec.snamretegas.it, l'accettazione delle indennita' di esproprio e di occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennita' di esproprio e di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la societa' Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 7 In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennita' provvisorie di esproprio e di occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 8 Al fine della realizzazione del metanodotto, la societa' Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa' beneficiaria comunichera' preventivamente alle Ditte proprietarie la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. Articolo 9 Per lo stesso periodo di due anni, e' dovuta alle Ditte proprietarie dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportata nel piano particellare allegato al presente decreto. Articolo 10 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Roma, 09.08.2017 Il direttore generale ing. Gilberto Dialuce TX17ADC8711