TRIBUNALE DI ROMA

(GU Parte Seconda n.53 del 9-5-2009)

                          Atto di citazione
 
   Il  presidente  del  Tribunale  di Roma con decreto 17 ottobre 2007
autorizzava  la  Immobiliare  Maurizio  S.r.l.  a citare in giudizio i
condomini  del  Condominio  via  E.  Paladini  n. 55 Roma per pubblici
proclami  ex art. 150 C.P.C.; all'udienza del 5 giugno 2008 il giudice
ordinava una nuova notifica.
   Lo  stesso  presidente con decreto 14 ottobre 2008 riautorizzava la
notifica   ex   art.   150   C.P.C.  per  essere  alcune  persone  non
individuabili  e  quindi  il  giudice  all'udienza  del  3 aprile 2009
riautorizzava  la  notifica  per  il  mancato  rispetto  dei termini a
comparire;  che la citazione ha per oggetto la revisione delle tabelle
millesimali  ritenute dalla attrice errate per eccesso, giusta perizia
depositata  e  quindi  la  Imm.re  Maurizio  cita  tutti  i condomini,
proprietari  esclusivi  e/o comproprietari del Condominio di Roma, via
E.  Paladini n. 55 a comparire all'udienza del 27 novembre 2009 ore 10
avanti  al  Tribunale  di  Roma Sez. V giudice dott.ssa Salvatori, con
invito  a  costituirsi venti giorni prima dell'udienza ed avvertimento
che  in  caso  di  mancata costituzione i convenuti potranno incorrere
nelle  decadenze  ex  art.  167  C.P.C.  e  che in difetto assoluto di
costituzione si procedera' in loro contumacia per sentir accogliere le
seguenti  conclusioni:  Voglia il giudice: a) giusta premessa e giusta
consulenza  di  parte, dichiarare che i valori millesimali corretti da
attribuire  all'immobile  di  proprieta' dell'attrice sono pari a mmll
103,49  ovvero  quelli  che  risulteranno,  qualora  la  perizia fosse
contestata,  in  base  alla  CTU e non quelli attribuiti dalla vigenti
tabelle condominiali e pertanto disporne la revisione o la modifica ex
art.  69  n.  1  disp.  Att.  del  Codice  civile;  b)  per  l'effetto
dichiarare  che  la  quota  di  competenza  della societa' attrice nel
condominio  e'  pari  a  millesimi  103,49  o  comunque  accertarne  e
dichiararne  la  misura minore rispetto a quella oggi attribuita dalle
tabelle.  In  via istruttoria, con ogni riserva di istanze ex art. 183
C.P.C., si chiede l'ammissione di CTU per la determinazione dei valori
delle  porzioni  immobiliari.  Con  vittoria  di  spese, competenze ed
onorari.

                         Avv. L. Aldo Pagano
 
S-092229 (A pagamento).
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