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Errata corrige
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Ottemperanza a ordinanza collegiale TAR Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 44/2009 - come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza collegiale n. 83/2009 - : Integrazione del Contraddittorio nel ricorso iscritto al n.r.g. 2530/2007 Il TAR Lombardia - Milano, IV Sezione, con ordinanza collegiale n. 44/2009 del 5.3.2009, come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza collegiale n. 83 del 22.4.2009, ha disposto l'integrazione del contraddittorio - autorizzando la notifica per pubblici proclami - del ricorso n.r.g. 2530/2007 proposto dalla dott.ssa Valeria Sartori, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 15, contro il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano - Ufficio Graduatorie permanenti, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore e nei confronti di Eleonora Letta, Alexander Distante e The Rossi, per l'annullamento, previa sospensione: a) del decreto prot. 33223/c7 20.7.2007 di pubblicazione delle "graduatorie permanenti provinciali del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, per gli anni 2007/2009 con relativi elenchi"; b) delle graduatorie provinciali definitive "Scuola Materna" e "Scuola Elementare", fascia III, pubblicate con il suddetto decreto; c) quale atto presupposto, del decreto prot. 31843/P del 4.7.2007, recante la pubblicazione, in via provvisoria, delle "graduatorie permanenti provinciali del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 con relativi elenchi"; d) delle graduatorie provvisorie Scuola Materna e Scuola Elementare, fascia III, pubblicate con il suddetto decreto, limitatamente alla parte in cui non riconoscono alla ricorrente il punteggio dovuto; e) quale atto presupposto, del d.m. n. 27 del 15.3.2007; f) quale atto ulteriormente presupposto, per quanto occorra, del d.D.G. del M.I.P. - Direzione Generale per il Personale della Scuola del 16.3.2007; g) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale. Avverso detti provvedimenti la ricorrente spiegava le seguenti censure: Eccesso di potere nelle forme sintomatiche della manifesta illogicita', contraddittorieta' e irrazionalita'; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevole discriminazione, nonche' per lesione dell'affidamento; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 27 del 15.3.2007 con specifico riferimento ai criteri di valutazione dei titoli di cui all'allegata tabella, nonche' violazione e falsa applicazione del d.D.G. del M.I.P. 16.7.2007; violazione e falsa applicazione della l. 53/2003, con particolare riferimento all'art. 5; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 227 del 17.10.2005; violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3; violazione e falsa applicazione del d.m. 26.5.1998; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 33, 35 e 97 Costituzione. In particolare, e' oggetto di censura, per illegittimita', arbitrarieta', irrazionalita' e contraddittorieta', la valutazione dei titoli della ricorrente. Invero, la ricorrente ha conseguito sia la Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Insegnanti Scuola Materna sia la Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Insegnanti Scuola Elementare (entrambe titoli abilitanti ex art. 5 della legge n. 53/2003). Cio' nonostante, nelle graduatorie oggetto di impugnazione, alla voce "abilitazione", sono stati riconosciuti alla dottoressa Sartori: solo 41 punti (di cui 30 per abilitazione con la Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Scuola dell'Infanzia e 11 punti, ex lett. A.1, per voto di laurea) nella graduatoria per la Scuola dell'Infanzia; solo 17 punti (di cui 11 punti, ex lett. A.1, per voto di laurea e solo 6 punti per Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Insegnanti della Scuola Elementare) nella graduatoria per la Scuola Elementare. Orbene, l'iniqua valutazione dei titoli accademici vantati dalla ricorrente non si conforma ai criteri dettati dal d.m. n. 27 del 15.3.2007. Infatti, in forza delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale, la dottoressa Sartori, in possesso di un doppio titolo di laurea, ha diritto, nella graduatoria per la Scuola dell'Infanzia, a: 30 punti per la Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Insegnanti della Scuola Materna, 11 punti ex lett. A.1, ed ulteriori 3 punti (ex lett. C.1) per Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Insegnanti della Scuola Elementare. Analogamente, nella graduatoria per Scuola Elementare alla dottoressa Sartori spettano: 30 punti (c.d. "bonus") (e non solo 6 punti) per abilitazione con la Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Insegnanti Scuola Elementare, 11 punti ex lett. A.1) ed ulteriori 3 punti (ex lett. C.1) per Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Insegnanti della Scuola Materna. Cio' premesso, adempiendo all'ordinanza n. 44/2009, come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza collegiale n. 83/2009, si procede alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 14 R.D. 642/1907, del ricorso epigrafato. L'atto di integrazione del contraddittorio e' rivolto a tutti i soggetti - inseriti nelle graduatorie oggetto di gravame con l'epigrafato ricorso, pubblicate con decreto prot. 33223/c7 del 20.7.2007 - il cui posizionamento subirebbe una variazione in peius nell'ipotesi di accoglimento del medesimo ricorso, ossia nell'ipotesi in cui alla dottoressa Sartori venisse riconosciuto: nella "graduatoria permanente provinciale del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, per gli anni 2007/2009 - Scuola dell'Infanzia (gia' materna)" il punteggio complessivo di 49 (di cui, per titoli, 44 punti anziche' solo 41 punti) e nella "graduatoria permanente provinciale del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, per gli anni 2007/2009 - Scuola Elementare" il punteggio complessivo di 73 punti (di cui, per titoli, 44 punti anziche' solo 17). I predetti soggetti sono comunque nominativamente individuati nell'atto di integrazione del contraddittorio pubblicato sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione, all'indirizzo http://www.pubblica,istruzione.it/news/index.shtml e all'indirizzo http://www.pubblica,istruzione.it/proclami/index.shtml, nonche' nell'atto di integrazione del contraddittorio che e' stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano dal 8.4.2009 al 24.4.2009. Milano, 27 aprile 2009 Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari T-09ABA2185 (A pagamento).