MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche

(GU Parte Seconda n.64 del 5-6-2018)

 
    Estratto del decreto di asservimento e occupazione temporanea 
 

  Il direttore generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione omissis; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 omissis; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), omissis; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 e s.m.i. (di seguito: Testo Unico) omissis; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 omissis; 
  VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24  febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale n. 107, del l0 maggio  2017,  recante  "Individuazione
degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale"  del  Ministero
dello Sviluppo Economico; 
  VISTO il decreto ministeriale 2 maggio  2011  di  approvazione  del
progetto definitivo, autorizzazione alla  costruzione  ed  esercizio,
dichiarazione di  pubblica  utilita'  e  conformita'  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  con   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio  delle  aree   interessate   alla   realizzazione   del
"Metanodotto IGI Progetto Poseidon, tratto Italia" - tratto in Comune
di Otranto (LE); 
  VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2013 con  il  quale  viene
fissato il termine della durata di cinque anni per l'apposizione  del
vincolo  all'esproprio  e  la  dichiarazione  di  pubblica   utilita'
dell'opera a decorrere dalla data del 6 giugno 2013; 
  VISTO il decreto ministeriale  24  maggio  2016  con  il  quale  il
termine   di   inizio   e   di   fine   lavori   vengono   prorogati,
rispettivamente, fino al 6 giugno 2019 e 6 giugno 2021; 
  VISTA l'istanza del  27  marzo  2018,  omissis,  con  la  quale  la
societa' IGI Poseidon S.A., societa' di diritto greco, codice fiscale
italiano  n.  97514970157,  con  sede  legale   in   Heraklion/Attiki
(Grecia), ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi  degli  artt.
22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni  ubicati
nel comune di Otranto (LE), indicati in colore giallo nello  stralcio
del piano particellare allegato all'istanza: 
  a) l'imposizione di servitu' di metanodotto; 
  b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per  la  corretta
esecuzione dei lavori; 
  con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  CONSIDERATO  che  l'opera  e'  costituita  da  un  "interconnector"
accluso in elenco  annesso  ai  gasdotti  facenti  parte  della  rete
nazionale di cui all'articolo 9 del  citato  decreto  legislativo  n.
164/2000, riveste carattere strategico in quanto  il  metanodotto  in
questione  costituisce  parte  del   Progetto   di   Interconnessione
Italia-Grecia che potra' consentire l'importazione in Italia  di  gas
proveniente   dal   confine   turco-greco   dell'offshore    dell'Est
Mediterraneo; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del Testo  Unico,  l'emanazione  del  citato  decreto  2
maggio 2011 e successivi decreti di proroga citati in premessa  hanno
determinato l'inizio  del  procedimento  di  esproprio  e  che  nella
fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo
Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato  con
determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  RITENUTO che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori di costruzione del metanodotto decade alla data del  6  giugno
2018; 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  realizzazione  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle  Ditte  proprietarie  catastalmente  identificate   nel   piano
particellare sono  ritenute  congrue  ai  fini  della  determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria; 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  A favore della societa' IGI Poseidon S.A. sono disposti la servitu'
di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni  in  comune  di
Otranto (LE) interessati dalla  realizzazione  del  "Metanodotto  IGI
Progetto Poseidon, tratto Italia" e riportati nel piano  particellare
con l'indicazione delle Ditte  proprietarie  dei  terreni  sottoposti
all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che siano ottemperati da parte della societa' IGI Poseidon S.A.,  gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa un metro e mezzo, misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti)
metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere  la  superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione; 
  - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  - l'inamovibilita'  di  tubazioni,  manufatti,  apparecchiature  ed
opere  sussidiare  relative  al  gasdotto  di  cui  in  premessa,  di
proprieta' della societa' IGI Poseidon S.A. e  che,  pertanto,  avra'
anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati dalla societa' IGI Poseidon  S.A.
a chi di ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione  temporanea  dei  terreni  enunciati   nel   precedente
articolo l, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono
state determinate in modo urgente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art.  52-octies  del
medesimo  D.P.R.  327/2001,   nella   misura   indicata   nel   piano
particellare individuale. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese  della  societa'  IGI  Poseidon  S.A.,  nonche'
pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione
nel  cui  territorio  si  trova  il  bene.  L'opposizione  di   terzi
interessati  e'  proponibile  entro  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La societa' IGI Poseidon S.A., provvede alla notifica del  presente
decreto alle Ditte proprietarie con allegato  il  piano  particellare
individuale, unitamente ad un invito  a  presenziare  alla  redazione
dello  stato  di  consistenza  e  presa  di  possesso  dei   terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I  tecnici   incaricati   dalla   societa'   IGI   Poseidon   S.A.,
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico. 
  Copie degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di  immissione  in
possesso, sono trasmessi senza indugio dalla  societa'  IGI  Poseidon
S.A. a questa  Amministrazione  alla  casella  di  posta  elettronica
certificata: 
  ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'  immissione  in  possesso,   possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile  a  questa  Amministrazione
(DGSAIE - Divisione  VII  -  Via  Molise,  2  -  00187  Roma  -  pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax:  0647887753)  e  per
conoscenza   alla    societa'    IGI    Poseidon    S.A.    -    pec:
iniziative.gas@pec.edison.it -  l'accettazione  delle  indennita'  di
servitu' di metanodotto  ed  occupazione  temporanea.  Questa  stessa
Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie  la  comunicazione
di accettazione  delle  indennita'  di  servitu'  di  metanodotto  ed
occupazione temporanea, la dichiarazione di  assenza  di  diritti  di
terzi sul bene 
  e la documentazione comprovante la piena  e  libera  disponibilita'
del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente  decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche' la  societa'  IGI  Poseidon
S.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  delle  Ditte  proprietarie
sulle  indennita'  provvisorie  di   servitu'   di   metanodotto   ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso,  gli  importi  saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale  competente  -  Servizio
depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita
ordinanza di questa Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non  condividano
le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato  al
presente decreto, designandone  uno  di  propria  fiducia,  affinche'
unitamente al tecnico nominato da  questa  Amministrazione  e  ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine  della  realizzazione  del  metanodotto,  la  societa'  IGI
Poseidon S.A., anche per mezzo delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo non superiore alla data
di fine lavori (6 giugno 2021) a decorrere dalla data  di  immissione
in possesso delle stesse aree. La Societa' beneficiaria  comunichera'
preventivamente alla  ditta  proprietaria  la  data  di  avvio  delle
lavorazioni,   la   denominazione   ed   il   recapito   dell'impresa
appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per lo stesso periodo e' dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni
l'indennita' di occupazione temporanea e danni  riportati  nel  piano
particellare. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Roma, 11 maggio 2018 
  Il direttore generale 
  Ing. Gilberto Dialuce 
  Elenco Ditte Proprietarie: 
  Ditta n.1 
  - Proprietari: Previtero Francesco e altri 
  - Particella: 85 
  - Foglio: 44 
  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
  Direzione generale per la sicurezza  dell'approvvigionamento  e  le
infrastrutture energetiche 
  Estratto della determina di integrazione al Decreto 11 maggio 2018 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione omissis; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 omissis; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), omissis; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 e s.m.i. (di seguito: Testo Unico) omissis; 
  VISTO il decreto ministeriale 2 maggio  2011  di  approvazione  del
progetto definitivo, autorizzazione alla  costruzione  ed  esercizio,
dichiarazione di  pubblica  utilita'  e  conformita'  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  con   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio  delle  aree   interessate   alla   realizzazione   del
"Metanodotto IGI Progetto Poseidon, tratto Italia" - tratto in Comune
di Otranto (LE); 
  VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2013 con  il  quale  viene
fissato il termine della durata di cinque anni per l'apposizione  del
vincolo  all'esproprio  e  la  dichiarazione  di  pubblica   utilita'
dell'opera a decorrere dalla data del 6 giugno 2013; 
  VISTO il decreto ministeriale  24  maggio  2016  con  il  quale  il
termine   di   inizio   e   di   fine   lavori   vengono   prorogati,
rispettivamente, fino al 6 giugno 2019 e 6 giugno 2021; 
  VISTO il decreto ministeriale 11 maggio  2018  con  il  quale  sono
stati disposti, a favore della societa' IGI Poseidon  S.A.,  societa'
di diritto greco, codice fiscale italiano n.  97514970157,  con  sede
legale in Heraklion/Attiki (Grecia), la  servitu'  di  metanodotto  e
l'occupazione temporanea dei  terreni  in  comune  di  Otranto  (LE),
interessati  dalla  realizzazione  del  "Metanodotto   IGI   Progetto
Poseidon, tratto Italia", riportati nel piano  particellare  allegato
all'istanza del 27 marzo 2018, prot. n.8218, con l'indicazione  delle
Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa; 
  VISTA l'istanza del 18 maggio 2018, acquisita in atti il 22  maggio
2018, prot. 13248, con la quale la  societa'  IGI  Poseidon  S.A.  ha
chiesto a questa Amministrazione l'integrazione del decreto 11 maggio
2018, mediante aggiornamento del  relativo  piano  particellare,  per
l'ulteriore imposizione di servitu'  di  metanodotto  ed  occupazione
temporanea, con determinazione urgente delle indennita'  provvisorie,
ai sensi degli art. 22, 52-quinquies e 52-octies del Testo Unico,  di
terreni aggiuntivi ubicati nel comune di Otranto  (LE),  indicati  in
colore  giallo  nello  stralcio  del  piano   particellare   allegato
all'istanza; 
  RITENUTO che le indennita'  proposte  dalla  Societa'  istante  per
l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto
delle  Ditte  proprietarie  catastalmente  identificate   nel   piano
particellare sono  ritenute  congrue  ai  fini  della  determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria e, pertanto, si  puo'  provvedere
all'aggiornamento richiesto 
  DETERMINA 
  Articolo l 
  Il piano particellare allegato al decreto 11 maggio 2018 richiamato
in  premessa  e'  integrato   con   quello   allegato   al   presente
provvedimento. 
  Articolo 2 
  Restano salve tutte le indicazioni e prescrizioni di cui al decreto
ministeriale 11 maggio 2018. 
  Elenco Ditte Proprietarie: 
  Ditta n.1 
  - Proprietari: De Maglie Andrea Generoso e altri 
  - Particelle: 368, 370, 371 
  - Foglio: 44 
  Ditta n.2 
  - Proprietari: De Maglie Antonio (erede: Sammarco Rosalba) 
  - Particella: 442 
  - Foglio: 44 
  Roma, 28 maggio 2018 

                        Il direttore generale 
                        ing. Gilberto Dialuce 

 
TX18ADC6124
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.