Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
In esecuzione dell'Ordinanza collegiale del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis n. 1411/09 si procede alla notifica per pubblici proclami del ricorso RG. 8065/09 proposto da Elefante Carmine, rapp.to dall'avv. Luciano Pennacchio, elett.te dom.to in Roma, piazza di Spagna n. 55, c/o studio Sarro-D'Alterio, per l'annullamento, previa sospensione di: a) decreto prot. n. 994/Bis del 13 luglio 2009, del dirigente scolastico della S.M.S. «G. Moscati» di Roma, con il quale, rettificandosi la graduatoria definitiva di III Fascia - Personale A.T.A. relativa al triennio 2008/09 - 2009/10 2010/2011, gli sono stati decurtati, per il profilo di Assistente amministrativo, 4.2 punti (e, per l'effetto, attribuiti solo punti 7.83 a fronte dei 12.03 posseduti), e, per il profilo di Collaboratore scolastico, 21 punti (e, per l'effetto gli sono stati attribuiti solo punti 6.83 a fronte dei 27.83 precedentemente posseduti); b) Qua tenus opus D.M. n. 59 del 26 giugno 2008 nella parte in cui, eventualmente, escluda la computabilita' dei servizi prestati nelle scuole non statali autorizzate e paritarie, per i quali non siano stati versati i contributi previdenziali e assistenziali; c) una agli atti preordinati connessi e consequenziali. Il ricorrente impugna gli atti di cui sopra per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 6.5 del D.M. n. 59 del 26 giugno 2008, per aver l'ente proceduto alla rettifica del punteggio in assenza di potere di controllo, cio' in quanto il rapporto di lavoro contestato non era il «primo», come invece richiesto dalla indicata norma e, sotto altro profilo, in quanto, in ogni caso, il rapporto di lavoro era ormai concluso; 2) violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90, per aver l'ente assunto la determinazione senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento; 3) violazione del D.M. n. 59 del 26 giugno 2008, per aver l'ente decurtato il punteggio senza aver eseguito una congrua istruttoria; 4) ulteriore violazione del D.M. n. 59 del 26 giugno 2008, per aver l'ente proceduto alla rettifica del punteggio unicamente sulla base della contestata carenza contributiva, requisito non imposto dal bando di concorso, e senza aver considerato il pacifico possesso dell'unico requisito richiesto, ovvero il servizio svolto, che legittima la posizione conseguita in graduatoria. Si chiede la sospensione degli atti impugnati in vista dell'utilizzo delle graduatorie de quibus per il conferimento degli incarichi nel triennio. Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda di sospensione. Avv. Luciano Pennacchio TS09ABA9461