TAR LAZIO
Sezione III Bis

Roma

(GU Parte Seconda n.147 del 22-12-2009)

  In esecuzione dell'Ordinanza collegiale del TAR Lazio - Roma,  Sez.
III Bis n. 1411/09 si procede alla notifica per pubblici proclami del
ricorso RG. 8065/09 proposto da Elefante Carmine,  rapp.to  dall'avv.
Luciano Pennacchio, elett.te dom.to in Roma, piazza di Spagna n.  55,
c/o studio Sarro-D'Alterio, per  l'annullamento,  previa  sospensione
di: a) decreto prot. n. 994/Bis del 13  luglio  2009,  del  dirigente
scolastico  della  S.M.S.  «G.  Moscati»  di  Roma,  con  il   quale,
rettificandosi la graduatoria definitiva di III  Fascia  -  Personale
A.T.A. relativa al triennio 2008/09 -  2009/10  2010/2011,  gli  sono
stati decurtati, per il profilo  di  Assistente  amministrativo,  4.2
punti (e, per l'effetto, attribuiti solo  punti  7.83  a  fronte  dei
12.03 posseduti), e, per il profilo di Collaboratore  scolastico,  21
punti (e, per l'effetto gli sono stati attribuiti solo punti  6.83  a
fronte dei 27.83 precedentemente posseduti); b) Qua tenus  opus  D.M.
n. 59 del 26 giugno 2008 nella parte in cui,  eventualmente,  escluda
la computabilita' dei  servizi  prestati  nelle  scuole  non  statali
autorizzate e paritarie, per  i  quali  non  siano  stati  versati  i
contributi  previdenziali  e  assistenziali;   c)   una   agli   atti
preordinati connessi e consequenziali. 
  Il ricorrente impugna gli atti di cui sopra per i seguenti  motivi:
1) violazione dell'art. 6.5 del D.M. n. 59 del 26  giugno  2008,  per
aver l'ente proceduto alla rettifica  del  punteggio  in  assenza  di
potere di controllo, cio' in quanto il rapporto di lavoro  contestato
non era il «primo», come invece richiesto  dalla  indicata  norma  e,
sotto altro profilo, in quanto, in ogni caso, il rapporto  di  lavoro
era ormai concluso; 2) violazione dell'art. 7 della legge n.  241/90,
per  aver  l'ente  assunto   la   determinazione   senza   preventiva
comunicazione di avvio del procedimento; 3) violazione del D.M. n. 59
del 26 giugno 2008, per aver l'ente decurtato il punteggio senza aver
eseguito una congrua istruttoria; 4) ulteriore violazione del D.M. n.
59 del 26 giugno 2008, per aver l'ente proceduto alla  rettifica  del
punteggio   unicamente   sulla   base   della   contestata    carenza
contributiva, requisito non imposto dal bando di  concorso,  e  senza
aver considerato il pacifico possesso dell'unico requisito richiesto,
ovvero il servizio svolto, che legittima la posizione  conseguita  in
graduatoria. 
  Si  chiede  la  sospensione   degli   atti   impugnati   in   vista
dell'utilizzo delle graduatorie de quibus per il  conferimento  degli
incarichi nel triennio. 
  Si conclude per l'accoglimento  del  ricorso  e  della  domanda  di
sospensione. 

                       Avv. Luciano Pennacchio 

 
TS09ABA9461
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