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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell'atto di citazione per usucapione previa convocazione avanti l'Organismo di Mediazione Forense di Perugia In data 31 ottobre 2017 il Presidente f.f. del Tribunale Civile di Perugia Dott. Umberto Rana, visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 23 ottobre 2017, sull'istanza presentata dall'Avv. Gabriella Pierantoni del Foro di Ancona e dall'Avv. Enrico Rosi Cappellani del Foro di Perugia, procuratori e difensori della Sig.ra Tarantelli Giannina (c.f. TRNGNN31P42A271S) nata ad Ancona il 02 settembre 1931 e residente in Falconara Marittima (AN), Via Vittorio Bottego n. 3, elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Vannucci n. 39, presso la persona e lo studio legale dell'Avv. Rosi Cappellani, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. del primo incontro del procedimento preliminare di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense di Perugia, che si terra' avanti il Mediatore designato Avv. Silvia Paoloni, nella seduta del 5 marzo 2018, ore 09:30 presso la sede operativa di tale Organismo sita in Perugia, Via Baglioni n. 10 e, qualora il procedimento di mediazione non sortisca esito positivo, dell'atto di citazione per usucapione, con il quale la Sig.ra Tarantelli cita a comparire avanti il Tribunale Civile di Perugia, Giudice Unico designando, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del 16 maggio 2018, ore di rito, i Sigg.ri Paoletti Ubaldo fu Sante, Paoletti Mario fu Giovanni e Paoletti Nazzareno fu Giovanni, se viventi o i loro eredi se defunti e comunque, tutti coloro aventi causa da essi o che possono vantare diritti reali sul bene immobile oggetto della domanda di usucapione, collettivamente e impersonalmente, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima di detta udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che in difetto si procedera' in loro declaranda contumacia e che la costituzione entro il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, nel merito accertare e dichiarare che la Sig.ra Tarantelli Giannina, in virtu' di possesso pacifico, inequivoco, pubblico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, e' divenuta proprietaria, in via esclusiva, per usucapione dell'immobile urbano sito nel Comune di Scheggia e Pascelupo (PG), in Frazione Perticano n. 42/A, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 57, Particella 283 Sub. 1-2-3 e per l'effetto, dichiarare Tarantelli Giannina proprietaria unica ed esclusiva, per intervenuta usucapione, del bene immobile suddetto, catastalmente intestato ai Sigg.ri Paoletti Ubaldo, fu Sante, Paoletti Mario fu Giovanni e Paoletti Nazzareno fu Giovanni, come meglio precisato in premessa; conseguentemente voglia ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Perugia, ex Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilita' al riguardo. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, in caso di opposizione nonche' delle spese e indennita' del procedimento di mediazione". Ancona, li' 19 dicembre 2017 avv. Gabriella Pierantoni TX18ABA282