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Estratto del decreto di asservimento e occupazione temporanea Il direttore generale VISTO l'articolo 42 della Costituzione omissis; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 omissis; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), omissis; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. (di seguito: Testo Unico) omissis; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 omissis; VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del l0 maggio 2017, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico; VISTO il decreto ministeriale 2 maggio 2011 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita' e conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del "Metanodotto IGI Progetto Poseidon, tratto Italia" - tratto in Comune di Otranto (LE); VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2013 con il quale viene fissato il termine della durata di cinque anni per l'apposizione del vincolo all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera a decorrere dalla data del 6 giugno 2013; VISTO il decreto ministeriale 24 maggio 2016 con il quale il termine di inizio e di fine lavori vengono prorogati, rispettivamente, fino al 6 giugno 2019 e 6 giugno 2021; VISTA l'istanza del 27 marzo 2018, omissis, con la quale la societa' IGI Poseidon S.A., societa' di diritto greco, codice fiscale italiano n. 97514970157, con sede legale in Heraklion/Attiki (Grecia), ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Otranto (LE), indicati in colore giallo nello stralcio del piano particellare allegato all'istanza: a) l'imposizione di servitu' di metanodotto; b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori; con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; CONSIDERATO che l'opera e' costituita da un "interconnector" accluso in elenco annesso ai gasdotti facenti parte della rete nazionale di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto il metanodotto in questione costituisce parte del Progetto di Interconnessione Italia-Grecia che potra' consentire l'importazione in Italia di gas proveniente dal confine turco-greco dell'offshore dell'Est Mediterraneo; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato decreto 2 maggio 2011 e successivi decreti di proroga citati in premessa hanno determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; RITENUTO che: - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade alla data del 6 giugno 2018; - e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008; - le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; DECRETA Articolo 1 A favore della societa' IGI Poseidon S.A. sono disposti la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni in comune di Otranto (LE) interessati dalla realizzazione del "Metanodotto IGI Progetto Poseidon, tratto Italia" e riportati nel piano particellare con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. Articolo 2 L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della societa' IGI Poseidon S.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: - la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondita' di circa un metro e mezzo, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; - l'inamovibilita' di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprieta' della societa' IGI Poseidon S.A. e che, pertanto, avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla societa' IGI Poseidon S.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. Articolo 3 Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo l, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale. Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della societa' IGI Poseidon S.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La societa' IGI Poseidon S.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla societa' IGI Poseidon S.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla societa' IGI Poseidon S.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it Articolo 7 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all' immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla societa' IGI Poseidon S.A. - pec: iniziative.gas@pec.edison.it - l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la societa' IGI Poseidon S.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, la societa' IGI Poseidon S.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo non superiore alla data di fine lavori (6 giugno 2021) a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa' beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. Articolo 10 Per lo stesso periodo e' dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare. Articolo 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Roma, 11 maggio 2018 Il direttore generale Ing. Gilberto Dialuce Elenco Ditte Proprietarie: Ditta n.1 - Proprietari: Previtero Francesco e altri - Particella: 85 - Foglio: 44 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche Estratto della determina di integrazione al Decreto 11 maggio 2018 IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 42 della Costituzione omissis; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 omissis; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), omissis; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. (di seguito: Testo Unico) omissis; VISTO il decreto ministeriale 2 maggio 2011 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita' e conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del "Metanodotto IGI Progetto Poseidon, tratto Italia" - tratto in Comune di Otranto (LE); VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2013 con il quale viene fissato il termine della durata di cinque anni per l'apposizione del vincolo all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera a decorrere dalla data del 6 giugno 2013; VISTO il decreto ministeriale 24 maggio 2016 con il quale il termine di inizio e di fine lavori vengono prorogati, rispettivamente, fino al 6 giugno 2019 e 6 giugno 2021; VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2018 con il quale sono stati disposti, a favore della societa' IGI Poseidon S.A., societa' di diritto greco, codice fiscale italiano n. 97514970157, con sede legale in Heraklion/Attiki (Grecia), la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni in comune di Otranto (LE), interessati dalla realizzazione del "Metanodotto IGI Progetto Poseidon, tratto Italia", riportati nel piano particellare allegato all'istanza del 27 marzo 2018, prot. n.8218, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa; VISTA l'istanza del 18 maggio 2018, acquisita in atti il 22 maggio 2018, prot. 13248, con la quale la societa' IGI Poseidon S.A. ha chiesto a questa Amministrazione l'integrazione del decreto 11 maggio 2018, mediante aggiornamento del relativo piano particellare, per l'ulteriore imposizione di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea, con determinazione urgente delle indennita' provvisorie, ai sensi degli art. 22, 52-quinquies e 52-octies del Testo Unico, di terreni aggiuntivi ubicati nel comune di Otranto (LE), indicati in colore giallo nello stralcio del piano particellare allegato all'istanza; RITENUTO che le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria e, pertanto, si puo' provvedere all'aggiornamento richiesto DETERMINA Articolo l Il piano particellare allegato al decreto 11 maggio 2018 richiamato in premessa e' integrato con quello allegato al presente provvedimento. Articolo 2 Restano salve tutte le indicazioni e prescrizioni di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2018. Elenco Ditte Proprietarie: Ditta n.1 - Proprietari: De Maglie Andrea Generoso e altri - Particelle: 368, 370, 371 - Foglio: 44 Ditta n.2 - Proprietari: De Maglie Antonio (erede: Sammarco Rosalba) - Particella: 442 - Foglio: 44 Roma, 28 maggio 2018 Il direttore generale ing. Gilberto Dialuce TX18ADC6124