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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI PER INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO Ad istanza dell'Avv. Roberto LONGHIN con studio in Torino, Via V. Amedeo II 19, si rende noto a tutti gli inclusi nella graduatoria finale pubblicata il 26.9.2008 per l'accesso al "Master in Giornalismo" organizzato per l'a.a. 2008/2010 dall'Universita' di Torino, con il COREP e l'Ordine Nazionale dei Giornalisti che con ordinanza n 65/2009 il TAR Piemonte, sezione I, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, dispensando dall'onere di indicazione nominativa dei graduati controin- teressati, del ricorso n.10/2009 R.G. proposto da MAZZOCCA Andrea per l'annullamento dei seguenti atti: a) graduatoria finale 26.9.2008 della Commissione giudicatrice del concorso per l'accesso al "Master in Giornalismo" indetto dall'Universita' degli Studi di Torino per l'a.a. 2008/2010, b) del provvedimento di non idoneita' del ricorrente alla prova orale; c) della nota 27.11.2008 pervenutagli il successivo 1 dicembre dal Rettore dell'Universita' di Torino d) del provvedimento di esclusione dalla ammissione al corso "Master in Giornalismo" per il biennio 2008/2010, e) del decreto del rettore 1.10.2008 n. 5765 di nomina della Commissione, nonche' di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice; f) della comunicazione 6.04.09 del Presidente della Commissione giudicatrice; g) del verbale in quanto di ragione 3.4.09 della nuova Commissione giudicatrice; h) del verbale 26.3.09 del Comitato Tecnico Scientifico; i) del decreto 2.4.2009 n. 1744 del Rettore dell'Universita' di Torino; l) del provvedimento di esclusione dalle prove d'esame e dall'ammissione al Master di cui al verbale 21.04.2009 della Commissione giudicatrice; m) nonche' degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; ed ancora per l'accertamento del danno ingiusto subito dal ricorrente per effetto dell'illegittimo provvedimento di esclusione dalla ammissione al "Master in Giornalismo" indetto dall'Universita' degli Studi di Torino e per la condanna dell'Universita' degli Studi di Torino al risarcimento di detto danno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgv. 80/9, nella misura da determinare in corso di causa mediante C.T.U. o in via equitativa; e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione. In diritto, in quanto escluso dalle prove orali il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 3 della L. 7.8.90 n. 241, nonche' dell'art. 97 della Costituzione; la violazione del Regolamento dei Corsi Master di cui al D.R. 8504/2007. La violazione del bando di concorso e dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita'. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicita', contraddittorieta', sviamento in quanto la commissione giudicatrice e' stata nominata dopo la conclusione dei lavori di valutazione, senza che nei verbali siano indicati ne' i nomi, ne' il numero dei commissari. L'inidoneita' dei verbali a rappresentare l'operato della commissione, la presenza di segni di riconoscimento negli elaborati scritti, l'inosservanza delle regole sulle aggregazioni delle prove e il disconoscimento delle proprie portava ancora a denunciare la violazione degli art. 3 e 2 della L. 7.8.90 n 241; nonche' dell'art. 15 e art. 9 del DPR 9.5.94 n. 487, nonche' del bando di concorso 19.6.08; la violazione della lex specialis ed ancora la violazione dell'art. 2 n. 6 del Regolamento Corsi Master di cui al D.R. 8504/2007; la violazione dell'art. 9, 12, 14 e 15 del DPR 9.5.94 n. 487; Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istrutto- ria e di motivazione, illogicita', contraddittorieta' sviamento in quanto l'esclusione dalla prova orale veniva disposta prima della conclusione della correzione delle prove scritte, senza un provvedimento formale ed in assenza di ogni valida motivazione. La Commissione giudicatrice mediante autotutela annullava quindi l'esclusione del ricorrente e lo riconvocava a ripetere gli scritti, ma la sua mancata presentazione, conseguenza di impedimento, ne comportava l'esclusione dal master. Tali atti venivano impugnati con motivi aggiunti. Denunciava integrativamente la violazione delle regole sul procedimento per omissione dell'avviso del procedimento di autotutela in relazione agli art. 7 e 21 octies e nonies della L. 7. 8.90 n. 241. La modificazione della Commissione portava inoltre alla denuncia di violazione degli artt. 9 e 10 del DPR 9.5.94 n. 487; Violazione dell'art. 21 octies e nonies della L. 241/90 e del principio del contrarius octus non essendo motivata la ragione della rinnovazione parziale degli atti del solo ricorrente nonostante i vizi della procedura riconosciuti dalla stessa commissione, con conseguente denuncia di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e incompetenza con riferimento alla lex specialis. Denunciava da ultimo con riferimento alla riconvocazione ed alla esclusione dal master la illegittimita' della determinazione per mancato rispetto dei termini minimi e violazione dell'art. 6 del DPR 9.5.94 n. 487; Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e incompetenza con riferimento alla lex specialis. Il provvedimento di esclusione dal master e' inficiato da illegittimita' derivata e violazione della par condicio. Si sono costituiti in causa l'Universita' di Torino con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il COREP con il patrocinio dell'Avv. Toti Musumeci, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Barosio. Il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e dei provvedimenti con esso impugnati. Il T.A.R. Piemonte ha fissato la pubblica udienza per la discussione del ri- corso al 22 ottobre 2009. Avv. Roberto Longhin T-09ABA3947