T.A.R. Piemonte

(GU Parte Seconda n.80 del 14-7-2009)

                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
                  PER INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO 

  Ad istanza dell'Avv. Roberto LONGHIN con studio in Torino,  Via  V.
Amedeo II 19, si rende noto a tutti  gli  inclusi  nella  graduatoria
finale  pubblicata  il  26.9.2008  per  l'accesso   al   "Master   in
Giornalismo" organizzato per  l'a.a.  2008/2010  dall'Universita'  di
Torino, con il COREP e l'Ordine Nazionale  dei  Giornalisti  che  con
ordinanza  n  65/2009  il  TAR  Piemonte,  sezione  I,  ha   disposto
l'integrazione del contraddittorio  mediante  notifica  per  pubblici
proclami,  dispensando  dall'onere  di  indicazione  nominativa   dei
graduati controin- teressati, del ricorso n.10/2009 R.G. proposto  da
MAZZOCCA Andrea per l'annullamento dei seguenti atti: 
    a) graduatoria finale 26.9.2008  della  Commissione  giudicatrice
del  concorso  per  l'accesso  al  "Master  in  Giornalismo"  indetto
dall'Universita' degli Studi di Torino per l'a.a. 2008/2010,  b)  del
provvedimento di non idoneita' del ricorrente alla  prova  orale;  c)
della nota 27.11.2008  pervenutagli  il  successivo  1  dicembre  dal
Rettore dell'Universita' di Torino d) del provvedimento di esclusione
dalla ammissione al corso "Master  in  Giornalismo"  per  il  biennio
2008/2010, e) del decreto del rettore 1.10.2008  n.  5765  di  nomina
della Commissione, nonche'  di  tutti  i  verbali  della  Commissione
Giudicatrice; f) della comunicazione  6.04.09  del  Presidente  della
Commissione giudicatrice; g) del verbale in quanto di ragione  3.4.09
della nuova Commissione giudicatrice;  h)  del  verbale  26.3.09  del
Comitato Tecnico Scientifico; i) del decreto  2.4.2009  n.  1744  del
Rettore  dell'Universita'  di  Torino;  l)   del   provvedimento   di
esclusione dalle prove d'esame e dall'ammissione al Master di cui  al
verbale 21.04.2009 della Commissione giudicatrice; m)  nonche'  degli
atti  tutti  antecedenti,  preordinati,  consequenziali  e   comunque
connessi del relativo procedimento; ed ancora per l'accertamento  del
danno ingiusto subito dal  ricorrente  per  effetto  dell'illegittimo
provvedimento  di  esclusione  dalla   ammissione   al   "Master   in
Giornalismo" indetto dall'Universita' degli Studi di Torino e per  la
condanna dell'Universita' degli Studi di Torino  al  risarcimento  di
detto danno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgv. 80/9,  nella  misura  da
determinare in corso di causa mediante C.T.U. o in via equitativa;  e
per ogni ulteriore e consequenziale statuizione. 
  In diritto, in quanto escluso dalle prove orali  il  ricorrente  ha
denunciato la violazione dell'art. 3 della L. 7.8.90 n. 241,  nonche'
dell'art. 97 della Costituzione; la violazione  del  Regolamento  dei
Corsi Master di cui al D.R. 8504/2007. La  violazione  del  bando  di
concorso e dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita'.
Eccesso  di  potere  per  travisamento  ed  erronea  valutazione  dei
presupposti, difetto di istruttoria e  di  motivazione,  illogicita',
contraddittorieta', sviamento in quanto la  commissione  giudicatrice
e' stata nominata dopo la  conclusione  dei  lavori  di  valutazione,
senza che nei verbali siano indicati ne' i nomi, ne'  il  numero  dei
commissari. 
  L'inidoneita'  dei  verbali   a   rappresentare   l'operato   della
commissione, la presenza di segni di riconoscimento  negli  elaborati
scritti, l'inosservanza delle regole sulle aggregazioni delle prove e
il disconoscimento delle  proprie  portava  ancora  a  denunciare  la
violazione degli art. 3 e 2 della L. 7.8.90 n 241; nonche'  dell'art.
15 e art. 9 del DPR 9.5.94 n. 487,  nonche'  del  bando  di  concorso
19.6.08; la violazione della lex specialis ed  ancora  la  violazione
dell'art. 2 n.  6  del  Regolamento  Corsi  Master  di  cui  al  D.R.
8504/2007; la violazione dell'art. 9, 12, 14 e 15 del DPR  9.5.94  n.
487; Eccesso di potere per travisamento ed  erronea  valutazione  dei
presupposti, difetto di istrutto- ria e di motivazione,  illogicita',
contraddittorieta' sviamento in quanto l'esclusione dalla prova orale
veniva disposta prima della conclusione della correzione delle  prove
scritte, senza un provvedimento formale ed in assenza di ogni  valida
motivazione. 
  La Commissione giudicatrice mediante  autotutela  annullava  quindi
l'esclusione del ricorrente e lo riconvocava a ripetere gli  scritti,
ma la sua  mancata  presentazione,  conseguenza  di  impedimento,  ne
comportava l'esclusione dal master. Tali atti venivano impugnati  con
motivi aggiunti. 
  Denunciava  integrativamente  la  violazione   delle   regole   sul
procedimento per omissione dell'avviso del procedimento di autotutela
in relazione agli art. 7 e 21 octies e nonies della  L.  7.  8.90  n.
241. 
  La modificazione della Commissione portava inoltre alla denuncia di
violazione degli artt. 9 e 10  del  DPR  9.5.94  n.  487;  Violazione
dell'art. 21 octies e nonies della L.  241/90  e  del  principio  del
contrarius octus non essendo motivata la ragione  della  rinnovazione
parziale degli atti del  solo  ricorrente  nonostante  i  vizi  della
procedura riconosciuti  dalla  stessa  commissione,  con  conseguente
denuncia di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione
dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e
incompetenza con riferimento alla lex specialis. 
  Denunciava da ultimo con riferimento alla  riconvocazione  ed  alla
esclusione dal master  la  illegittimita'  della  determinazione  per
mancato rispetto dei termini minimi e violazione dell'art. 6 del  DPR
9.5.94  n.  487;  Eccesso  di  potere  per  travisamento  ed  erronea
valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione,
sviamento e incompetenza con riferimento alla lex specialis. 
  Il  provvedimento  di  esclusione  dal  master  e'   inficiato   da
illegittimita' derivata e violazione della par condicio. 
  Si  sono  costituiti  in  causa  l'Universita'  di  Torino  con  il
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il COREP  con  il  patrocinio
dell'Avv. Toti Musumeci, l'Ordine Nazionale dei  Giornalisti  con  il
patrocinio dell'Avv. Vittorio Barosio. 
  Il ricorrente ha concluso per  l'accoglimento  del  ricorso  e  dei
provvedimenti con esso impugnati. 
  Il  T.A.R.  Piemonte  ha  fissato  la  pubblica  udienza   per   la
discussione del ri- corso al 22 ottobre 2009. 

                        Avv. Roberto Longhin 

 
T-09ABA3947
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