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Errata corrige
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Prot. n. 578/2009/14.2 Gab. Il prefetto della Provincia di Firenze, Vista la nota n. 7069 datata 5 gennaio 2009, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i sottoindicati sportelli dei Monte dei Paschi di Siena S.p.a. non hanno potuto funzionare regolarmente nel giorno 12 dicembre 2008, a causa di uno sciopero del personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi: Firenze Ag. Sede, Firenze Agenzie 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, Antella, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Empoli 1, Figline Valdarno, Fucecchio, Gambassi Terme, Osmannoro, Reggello, Pontassieve, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, San Piero a Ponti, Settimello, Signa, Sovigliana, Strada in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Vingone, Sesto Fiorentino-Padule, Granaiolo, Greve in Chianti, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Montaione, Sesto Fiorentino Ipercoop, Castelfiorentino, Borgo San Lorenzo; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle Filiali del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. nel giorno 12 dicembre 2008; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. Firenze, 25 marzo 2009 Il prefetto: De Martino C-095037 (Gratuito).