TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Distaccata di Treviglio

(GU Parte Seconda n.71 del 21-6-2007)

                  Atto di citazione per integrazione
               del contraddittorio (ex art. 102 C.P.C.)
 
   Nella  causa,  rubricata  al n. 12118/06 R.G., signor giudice dott.
Antonio  Stefani,  udienza  del 14 febbraio 2008, Marco Scotti, nato a
Brignano  Gera  d'Adda  (BG)  il 4 agosto 1965 ed ivi residente in via
Caravaggio  n.  30,  rappresentato  e difeso dagli avv.ti Enzo Adamo e
Federico  Marinoni,  ed  elettivamente  domiciliato  presso  lo studio
legale  Adamo,  sito  in  Bergamo, via T. Taramelli n. 50, in forza di
procura  posta  a  margine  della  comparsa di costituzione e risposta
depositata  in  data  11 aprile 2006, premette che in data 22 febbraio
2006,  Antonio  Valota  notificava  a Marco Scotti citazione per veder
dichiarato  che  il confine tra la proprieta' dell'attore e quella del
convenuto,   e'   quella   risultante  dalle  mappe  catastali  e,  in
conseguenza  di  cio',  di veder autorizzata l'apposizione dei termini
tra  i  due fondi e ordinato a Marco Scotti il rilascio della parte di
terreno  ad  oggi  asseritamente ed indebitamente occupata. In data 11
aprile  2006  il  convenuto  si  costituiva  con  comparsa  recante le
seguenti  conclusioni:  "Voglia  l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni
piu'  utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria
istanza   ed   eccezione   disattesa,  anche  in  via  istruttoria  ed
incidentale,  in  via principale dichiarare la conformita' dei confini
esistenti  tra la particella 297 e la particella 2287 del foglio 9 del
C.T.  di  Brignano  Gera  D'Adda,  con  quelli  risultanti dalle mappe
catastali  e  dall'allegato  rilievo  aerofotogrammetrico  ("doc. 2" e
"doc.  3");  accertata  la mancanza di ogni contestazione giudiziale e
stragiudiziale  relativa  alla  definizione  dei  confini,  condannare
controparte  alla  relativa  rifusione di spese, diritti ed onorari di
causa. In via riconvenzionale: (1) dichiarare e/o accertare l'avvenuto
acquisto,  in  capo  al  signor Marco Scotti, della piena ed esclusiva
proprieta',  per compiuta usucapione, della porzione facente parte del
terreno sito in Comune di Brignano Gera D'Adda, compreso, tra il dosso
insistente  sulla  particella  2287  del  foglio  9  e  il confine del
terreno  di  cui  alla  particella 297 del fg. 9 (parte evidenziata in
verde  nel  "doc.  3");  (2)  per  l'effetto,  accertare  e dichiarare
l'esatto  confine  tra  la  porzione di terreno di cui alla particella
2287 conce sopra usucapita e la residua porzione della particella 2287
di  proprieta'  dell'attore,  autorizzando,  conseguentemente, ex art.
951  del  Codice civile, l'apposizione dei termini tra le due porzioni
cosi'  ottenute;  (3)  per  l'effetto, rigettare la domanda attorea di
rilascio  del  terreno in oggetto; (4) autorizzare l'U.T.E. di Bergamo
ad  effettuare  le  variazioni conseguenti; (5) condannare l'attore al
pagamento  delle spese, diritti ed onorari di causa. All'udienza del 2
maggio  2006  il  giudice  istruttore  autorizzava  l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli ulteriori proprietari.
   Per quanto sopra il signor Marco Scotti, ut supra,
                                 Cita
   i  signori  Sangregorio Maria residente a Pieve Emanuele in via San
Francesco n. 21, Valota Luciano, residente in Pieve Emanuele, via Roma
n.  9,  nonche'  tutti  gli  eredi  e  aventi causa dei signori Valota
Angelo,  nato  a  Pieve  Emanuele  il  giorno  2  luglio  1951, Valota
Vittorio,  nato a Pieve Emanuele il 6 marzo 1943, Valota Adamo, nato a
Bariano  il giorno 11 febbraio 1915 e Valota Innocente Fiorino, nato a
Bariano  il  giorno  8  aprile  1904,  e/o eventuali intestatari della
porzione di terreno sopra specificato, a comparire avanti il Tribunale
di  Bergamo,  Sezione  Distaccata  di  Treviglio, per l'udienza del 14
febbraio  2008,  ore 9, con invito a costituirsi nel termine di giorni
venti prima dell'udienza su indicata, ai sensi e nelle forme stabilite
dall'art.  166  C.P.C.,  e  a comparire nell'udienza stessa dinanzi al
giudice  dott.  Stefani,  con  l'espresso  avvertimento che in caso di
mancata   costituzione  si  procedera'  in  loro,  previa  declaranda,
legittima  contumacia  e  che  la  tardiva  costituzione  in  giudizio
implichera'  le  decadenze di cui all'art. 167 C.P.C., per ivi sentire
accogliere  le  seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
previa  ogni piu' utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa
e  contraria  istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria
ed  incidentale,  In,  via  principale  dichiarare  la conformita' dei
confini  esistenti  tra  la  particella  297  e la particella 2287 del
foglio 9 del C.T. di Brignano Gera D'Adda, con quelli risultanti dalle
mappe  catastali e dall'allegato rilievo aerofotogrammetrico ("doc. 2"
e  "doc. 3"); accertata la mancanza di ogni contestazione giudiziale e
stragiudiziale  relativa  alla  definizione  dei  confini,  condannare
parte  attrice alla relativa rifusione di spese, diritti ed onorari di
causa.  In  via  riconvenzionale:  dichiarare e/o accertare l'avvenuto
acquisto,  in  capo  al  signor Marco Scotti, della piena ed esclusiva
proprieta',  per compiuta usucapione, della porzione facente parte del
terreno  sito in Comune di Brignano Gera D'Adda, compreso tra il dosso
insistente sulla particella 2287 del foglio 9 e il confine del terreno
di  cui  alla  particella 297 del foglio 9 (parte evidenziata in verde
nel  "doc. 3"); per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto confine
tra  la  porzione  di  terreno  di cui alla particella 2287 come sopra
usucapita  e  la  residua porzione della particella 2287 di proprieta'
dell'attore,  autorizzando,  conseguentemente,  ex art. 951 del Codice
civile,  l'apposizione dei termini tra le due porzioni cosi' ottenute;
per l'effetto, rigettare la domanda attorea di rilascio del terreno in
oggetto;  autorizzare  l'U.T.E. di Bergamo ad effettuare le variazioni
conseguenti;  In  ogni caso con condanna dell'attore al pagamento elle
spese, diritti ed onorari di causa.
   Bergamo, 6 giugno 2007

                           Avv. Enzo Adamo
                        Avv. Federico Marinoni
 
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