PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.120 del 9-10-2008)

Prot. n. 36171 Gab/14-7 dell'8 settembre 2008.
   Il prefetto della Provincia di Pescara,
   Vista  la nota n. 879851 del giorno 12 agosto 2008, con la quale la
Banca  d'Italia  Filiale  di  L'Aquila ha chiesto, su conforme istanza
della  Unicredit  Banca  di  Roma S.p.a., per l'attivita' di sportello
della   Filiale   di  Montesilvano  (PE)  l'applicazione  del  decreto
legislativo  del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei
termini   legali  e  convenzionali  scadenti  durante  il  periodo  di
interruzione   delle  operazioni  bancarie  in  dipendenza  di  eventi
eccezionali;
   Atteso  che  l'irregolare funzionamento dell'attivita' di sportello
della  Unicredit  Banca di Roma S.p.a. Filiale di Montesilvano (PE) e'
stato  causato  da  problemi  tecnici  verificatisi  durante  l'intera
giornata del 5 agosto 2008;
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   i  termini  legali  e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei
cinque  giorni  successivi  sono  prorogati,  a favore dello sportello
bancario  indicato  in  premessa,  di  quindici giorni a decorrere dal
giorno di riapertura dello sportello al pubblico.
   I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
credito,  durante  il  periodo  di chiusura, dovranno essere muniti di
apposita  dichiarazione  con  cui,  ai  sensi  dell'art.  3 del citato
decreto  legislativo  n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della proroga
accordata.
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
      Pescara, 8 settembre 2008

                             Il prefetto:
                                Orrei
 
C-0817554 (Gratuito).
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