PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2008)

Prot. n. 16.5/200800196 - Gab.
   Il prefetto della Provincia di Milano,
   Premesso che i servizi espletati dagli sportelli della Provincia di
Milano  della  BCC  Centropadana  Credito  Cooperativo, Filiale di San
Colombano  al  Lambro  (MI),  non hanno potuto regolarmente funzionare
nella  giornata  del  21  dicembre  2007,  a causa dell'astensione dal
lavoro  del  personale,  determinando l'impossibilita' di rispettare i
termini legali e convenzionali;
   Vista  la  richiesta  di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata  dalla Banca d'Italia, sede di Milano, con nota n. 65955 del
18 gennaio 2008;
   Ritenuto  che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato
da  eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1;
   Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   il  mancato funzionamento nella giornata del 21 dicembre 2007 degli
sportelli  della  Provincia  di  Milano  della BCC Banca Centropadana,
Filiale  di San Colombano al Lambro (MI), e' riconosciuto come causato
da eventi eccezionali.
   La  durata dell'evento eccezionale e' limitata alla giornata del 21
dicembre 2007.
   Sono  pertanto  prorogati  i  termini legali e convenzionali di cui
alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata.
   Milano, 12 marzo 2008

                             Il prefetto:
                               Lombardi
 
C-086549 (Gratuito).
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