PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2009)

Prot. n. 685/14.7/Gab.
   Il prefetto della Provincia di Pisa,
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
   Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
   Visto  la  nota  n. 297323 del 19 marzo 2009, con la quale la Banca
d'Italia,  Filiale  di  Pisa,  nel  comunicare  che, nell'ambito della
Provincia,  le  sottonotate dipendenze della Banca Monte dei Paschi di
Siena  S.p.a.,  a  causa  di  uno sciopero nel pomeriggio del 13 marzo
2009,  non  sono  state  in  grado  di  svolgere regolarmente i propri
servizi,  ha  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento prefettizio di
proroga  dei  termini legali e convenzionali, ai sensi del citato D.L.
15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   ai  sensi  e  per  gli  effetti  del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, e'
riconosciuto  il  mancato corretto funzionamento nel pomeriggio del 13
marzo  2009  delle sottonotate dipendenze della Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.a., con le specificate indicazioni di orario:
      13 marzo 2009 intero pomeriggio:
        Pisa, Pisa Ag. 1, Pisa Ag. 2, Pisa Ag. 3, Arena Pisana, Calci,
Calcinaia,  Casciana  Terme,  Cascina,  Forcoli,  Montopoli  Valdarno,
Navacchio, Perignano di Lari, Pomarance, Ponte a Egola, Pontedera, San
Donato  (San  Miniato),  San Giuliano Terme, San Romano, Volterra, San
Miniato.
      Pisa, 25 marzo 2009

                             Il prefetto:
                                Basile
 
C-095330 (Gratuito).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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