Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Con ordinanza 12 marzo 2009, n. 66 il presidente del TAR del Lazio, Sezione III-bis, ha autorizzato Carla' Daniela e Danese Giuseppina a notificare per pubblici proclami il ricorso NRG 8378/08. Nelle conclusioni del ricorso si richiede l'annullamento: 1) del provvedimento n. 9202/08, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce ha depennato le ricorrenti dagli elenchi provinciali ad esaurimento per l'insegnamento di sostegno (area AD03) di cui al decreto dirigenziale 16 marzo 2007, disponendone l'iscrizione in coda; 2) dei citati elenchi di sostegno, pubblicati il 21 luglio 2007, nella parte in cui le ricorrenti vengono spostate in coda invece di essere mantenute a pettine; 3) di ogni altro atto pregiudizievole, compresi il decreto dirigenziale 16 marzo 2007, il decreto ministeriale n. 35/2008 e la nota ministeriale n. 6950/2008. La notifica e' rivolta a tutti gli iscritti nel predetto elenco dal posto 219 al 10. Il ricorso lamenta la violazione dell'art. 1, comma 605 legge n. 296/2006, dell'art. 401 t.u. n. 297/1994 e del bando di concorso, oltre ad eccesso di potere, per avere l'amministrazione illegittimamente considerato necessaria per l'inserimento con riserva nell'elenco di sostegno non solo l'iscrizione al relativo corso di specializzazione al momento della domanda concorsuale, ma anche l'avvio delle lezioni, addossando alle ricorrenti i ritardi dell'organizzatore del corso. I provvedimenti impugnati violano poi il bando ed i principi sul merito perche' la posizione di graduatoria e' determinata non dal punteggio ma da una circostanza estranea come il materiale inizio dei corsi di specializzazione. Avv. Ariosto Ammassari C-096477 (A pagamento).