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Errata corrige
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Prot. n. 439/Gab. 14-7. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 1348912 del 19 dicembre 2008, con la quale la Banca d'Italia, Filiale dell'Aquila ha chiesto, su conforme istanza della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a., per l'attivita' di sportello della Filiale di Pescara e Agenzia 1 di Pescara, l'applicazione del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli anzidetti sportelli della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. e' dipeso dall'astensione dal lavoro del personale dipendente per l'intera giornata del 12 dicembre 2008; Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 1, del 15 ottobre 1948; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorni di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate dipendenze durante il periodo di chiusura dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pescara, 8 gennaio 2009 Il prefetto: Orrei C-09657 (Gratuito).