PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.9 del 24-1-2009)

Prot. n. 439/Gab. 14-7.
   Il prefetto della Provincia di Pescara,
   Vista  la  nota  n.  1348912  del 19 dicembre 2008, con la quale la
Banca  d'Italia,  Filiale  dell'Aquila ha chiesto, su conforme istanza
della  Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a., per l'attivita' di
sportello   della   Filiale   di  Pescara  e  Agenzia  1  di  Pescara,
l'applicazione  del  decreto  legislativo  n.  1  del 15 gennaio 1948,
concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti
durante  il  periodo  di  interruzione  delle  operazioni  bancarie in
dipendenza di eventi eccezionali;
   Atteso  che  l'irregolare  funzionamento  degli anzidetti sportelli
della   Banca   Popolare  di  Lanciano  e  Sulmona  S.p.a.  e'  dipeso
dall'astensione  dal  lavoro  del  personale  dipendente  per l'intera
giornata del 12 dicembre 2008;
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 1, del 15 ottobre 1948;
                               Decreta:
   i  termini  legali  e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei
cinque  giorni  successivi  sono  prorogati,  a favore degli sportelli
bancari  indicati  in  premessa,  di  quindici  giorni a decorrere dal
giorni di riapertura degli sportelli al pubblico.
   I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate dipendenze
durante  il  periodo  di  chiusura  dovranno essere muniti di apposita
dichiarazione  con  cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato decreto
legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata.
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
      Pescara, 8 gennaio 2009

                             Il prefetto:
                                Orrei
 
C-09657 (Gratuito).
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