PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.67 del 13-6-2009)

Prot. n. 9198/09/14-2 Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 244365 datata 6 marzo 2009, con la quale la  Banca
d'Italia,  sede  di  Firenze,  ha  comunicato  che  i   sottoindicati
sportelli del Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.  non  hanno  potuto
funzionare regolarmente nei  giorni  anch'essi  sotto  specificati  a
causa di un'assemblea sindacale  del  personale,  ed  ha  chiesto  la
proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detti giorni  o
nei cinque giorni successivi: 
    25 febbraio 2009, Filiale di Pontassieve; 
    26 febbraio 2009, Filiale di Borgo San Lorenzo; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
                              Decreta: 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle Filiali del Monte dei Paschi di Siena nei giorni sopra
specificati; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati
in favore delle suindicate Filiali di 15 giorni a decorrere dal primo
giorno lavorativo successivo alle date di cui sopra. 
    Firenze, 29 maggio 2009 

                            Il prefetto: 
                             De Martino 

 
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