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Errata corrige
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Il prefetto della Provincia di Pistoia, Vista la nota della sede della Banca d'Italia di Firenze prot. n. 580970 dell'11 giugno 2009 con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione all'irregolare funzionamento a causa di uno sciopero generale indetto dalla Discredito, Fabi, Fiba, Cisl Fisac Cgil, verificatosi il giorno 1° giugno 2009 delle seguenti Agenzie della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno: Agliana; Larciano; Montecatini Terme; Pescia, Ponte all'Abate; Pistoia; Pistoia Ag. n. 1, via Pacini; Pistoia Ag. n. 2, via Pacinotti; Ponte Buggianese; Quarrata; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 che ha stabilito, come forma di pubblicita' del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Viste le circolari prot. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. M/3311 del 24 aprile 2001 del Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento, nel giorno 1° giugno 2009 delle Agenzie bancarie indicate in premessa e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali. La Filiale di Firenze della Banca d'Italia e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pistoia, 20 luglio 2009 p. Il prefetto: (firma illeggibile) C-098674 (Gratuito)