REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Presidenza

(GU Parte Seconda n.61 del 26-5-2007)

Prot. 16974/pref.
Decreto n. 195.
   Oggetto:  Banca  di  Roma  S.p.a.  -  Proroga  dei termini legali e
convenzionali per mancato funzionamento in data 30 aprile 2007.
   Il presidente della Regione,
   Vista  la  nota n. 455101 del 4 maggio 2007 con la quale la Filiale
di Aosta della Banca d'Italia ha chiesto di valutare l'opportunita' di
procedere,  nei confronti dell'istituto bancario Banca di Roma S.p.a.,
Filiale  di  Aosta,  all'emissione  del  provvedimento  di proroga dei
termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 30 aprile 2007 o nei
cinque  giorni  successivi,  a  pausa  dell'astensione  dal lavoro del
personale  dipendente del suddetto istituto bancario, svoltasi in tale
data, che ha impedito il regolare svolgimento delle attivita';
   Considerato  che  l'evento, per il suo carattere di eccezionalita',
rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15
gennaio  1948,  n. 1 a norma del quale: "Qualora le aziende di credito
e  gli  istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero
funzionare   a  causa  di  eventi  eccezionali,  i  termini  legali  o
convenzionali  scadenti  durante il periodo di mancato funzionamento o
nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni
da  compiersi  su  altra  piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore
delle  aziende  di  credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere
dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico";
   Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
   Visto  il  decreto  luogotenenziale  7 settembre 1945, n. 545, e lo
statuto   speciale   per   la  Valle  d'Aosta,  promulgato  con  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
                               Decreta:
   1. Il mancato funzionamento nel giorno 30 aprile 2007 della Filiale
di  Aosta dell'istituto bancario Banca di Roma S.p.a. e' riconosciuto,
ai  sensi  e  per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, come causato da evento eccezionale.
   2.  I  termini  legali e convenzionali scaduti nel giorno 30 aprile
2007  o  nei  cinque  giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od
operazioni  da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di
quindici giorni in favore dell'istituto bancario indicato in premessa,
a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
   3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a
cura  del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione
ed affisso nei locali regionali della Banca stessa.
   Aosta, 15 maggio 2007

                     Il presidente della Regione
           (nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie):
                          on. Luciano Caveri
 
C-10715 (Gratuito).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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