Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il presidente della Regione,
Viste le note n. 942086 del 7 ottobre 2004, nn. 954589, 954615,
954641 dell'11 ottobre 2004, n. 966061 del 13 ottobre 2004 e n.
975221 del 15 ottobre 2004 della filiale di Aosta della Banca
d'Italia, con le quali la Banca d'Italia, filiale di Aosta, ha
chiesto di valutare l'opportunita' di procedere, nei confronti delle
banche sottoindicate, all'emissione del provvedimento di proroga dei
termini legali e convenzionali scaduti il giorno 4 ottobre 2004 o nei
cinque successivi, in relazione allo sciopero nazionale del personale
bancario svoltosi in tale data:
Unicredit Banca S.p.a.: agenzie/sportelli ubicate nel
territorio della regione Valle d'Aosta;
Banca Popolare di Novara S.p.a.: filiali di Aosta; Aosta n. 1
(Signayes); Morgex, Chatillon, Verres e Courmayeur;
Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a.: filiale di Aosta;
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.: agenzia di Aosta;
Banca Regionale Europea S.p.a.: dipendenza di Aosta;
Monte dei Paschi di Siena S.p.a.: filiale di piazza Chanoux -
Aosta e agenzia 1 di viale C. Crotti - Aosta.
Considerato che l'evento, per il suo carattere di
eccezionalita', rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 a norma del quale: 'Qualora
le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro
dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i
termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad
atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui
sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al
pubblico';
Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Visto il decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo
statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Decreta:
1. Il mancato funzionamento nel giorno 4 ottobre 2004 delle
filiali, agenzie, dipendenze e sportelli dei sopraindicati Istituti
di credito e' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento
eccezionale;
2. I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 4 ottobre
2004 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od
operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di
quindici giorni in favore degli Istituti bancari indicati in
premessa, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al
pubblico;
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
a cura del Servizio affari di prefettura della Presidenza della
Regione ed affisso nei locali degli sportelli regionali delle Banche
stesse.
Aosta, 27 ottobre 2004
Il presidente della Regionenell'esercizio delle attribuzioni
prefettizie:
Carlo Perrin
C-29477 (Gratuito).