REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Presidenza
Prot. n. 15442/Pref.
decreto n. 592

(GU Parte Seconda n.264 del 10-11-2004)

    Il presidente della Regione,
      Viste le note n. 942086 del 7 ottobre 2004, nn. 954589, 954615,
 954641 dell'11 ottobre 2004, n. 966061 del 13 ottobre 2004 e n.
 975221 del 15 ottobre 2004 della filiale di Aosta della Banca
 d'Italia, con le quali la Banca d'Italia, filiale di Aosta, ha
 chiesto di valutare l'opportunita' di procedere, nei confronti delle
 banche sottoindicate, all'emissione del provvedimento di proroga dei
 termini legali e convenzionali scaduti il giorno 4 ottobre 2004 o nei
 cinque successivi, in relazione allo sciopero nazionale del personale
 bancario svoltosi in tale data:
       Unicredit Banca S.p.a.: agenzie/sportelli ubicate nel
 territorio della regione Valle d'Aosta;
       Banca Popolare di Novara S.p.a.: filiali di Aosta; Aosta n. 1
 (Signayes); Morgex, Chatillon, Verres e Courmayeur;
     Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a.: filiale di Aosta;
     Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.: agenzia di Aosta;
     Banca Regionale Europea S.p.a.: dipendenza di Aosta;
       Monte dei Paschi di Siena S.p.a.: filiale di piazza Chanoux -
 Aosta e agenzia 1 di viale C. Crotti - Aosta.
 
      Considerato che l'evento, per il suo carattere di
 eccezionalita', rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del
 decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 a norma del quale: 'Qualora
 le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12
 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro
 dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i
 termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
 funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad
 atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui
 sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al
 pubblico';
    Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
      Visto il decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo
 statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge
 costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
 
                               Decreta:                               
                                                                      
      1. Il mancato funzionamento nel giorno 4 ottobre 2004 delle
 filiali, agenzie, dipendenze e sportelli dei sopraindicati Istituti
 di credito e' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto
 legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento
 eccezionale;
      2. I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 4 ottobre
 2004 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od
 operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di
 quindici giorni in favore degli Istituti bancari indicati in
 premessa, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al
 pubblico;
      3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 a cura del Servizio affari di prefettura della Presidenza della
 Regione ed affisso nei locali degli sportelli regionali delle Banche
 stesse.
 
     Aosta, 27 ottobre 2004
     Il presidente della Regionenell'esercizio delle attribuzioni     
                             prefettizie:                             
                             Carlo Perrin                             
                                                                      
C-29477 (Gratuito).
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