PREFETTURA DI LECCE
Prot. n. 1431/16.5/Gab.

(GU Parte Seconda n.264 del 10-11-2004)

    Il prefetto della provincia di Lecce,
      Vista la nota n. 935062 del 6 ottobre 2004 con la quale il
 direttore della Banca d'Italia, sede di Lecce, ha comunicato che le
 sottoindicate dipendenze della Banca Antonveneta, non hanno potuto
 funzionare regolarmente nella giornata del 1. ottobre 2004, a causa
 dello sciopero indetto dalle OO.SS., ed ha chiesto la proroga dei
 termini legali e convenzionali scaduti durante il periodo di mancato
 funzionamento o nei cinque giorni successivi;
     Filiale di Lecce ag. 1 - via Ariosto n. 64;
     Filiale di Nardo' - via XX Settembre n. 96;
     Filiale di Maglie - via Vitt. Emanuele n. 36;
     Filiale di Lecce - via Zanardelli n. 34/B;
     Filiale di Tricase - via L. Pirandello n. 1.
 
      Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui
 all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
    Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo 1/1948;
 
                               Decreta:                               
  i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno suddetto o nei  
cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da 
compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore 
   delle dipendenze della Banca Antonveneta indicate in premessa a    
   decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data del 6   
                            ottobre 2004.                             
                                                                      
     Lecce, 15 ottobre 2004
 
                                                 Il prefetto: Casilli.
C-29534 (Gratuito).
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