PREFETTURA DI AVELLINO
Ufficio Territoriale del Governo

(GU Parte Seconda n.58 del 18-5-2010)

Prot. n. 8871/14.7/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Avellino, 
  Vista la nota n. 022073/110 in data 22 marzo 2010 con la  quale  la
Banca d'Italia, sede di Napoli, nel  segnalare  il  mancato  regolare
funzionamento della  Filiale  di  Avellino  della  Banca  di  Credito
Popolare a causa dello sciopero generale indetto  dall'organizzazione
sindacale FISAC CGIL per l'intera giornata  del  12  marzo  2010,  ha
chiesto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.  1,  la
proroga dei termini legali e convenzionali  in  favore  del  predetto
Istituto; 
  Riconosciuta la necessita' di provvedere ai sensi dell'art.  1  del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1 il non regolare funzionamento, il giorno 12  marzo  2010,  della
Filiale di Avellino,  via  Berardi  n.  8,  della  Banca  di  Credito
Popolare e'  riconosciuto  come  causato  da  eventi  eccezionali  e,
pertanto, i termini legali e convenzionali scaduti nel medesimo e nei
cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti o operazioni  da
compiersi su altra  piazza,  sono  prorogati  di  quindici  giorni  a
decorrere dal 15 marzo 2010. 
  Il signor direttore  della  Banca  d'Italia,  sede  di  Napoli,  e'
incaricato  della  esecuzione  del  presente   decreto   che   verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Avellino, 21 aprile 2010 

                            Il prefetto: 
                               Blasco 

 
C101296 (Gratuito)
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