Prot. n. 8871/14.7/Gab. Il prefetto della Provincia di Avellino, Vista la nota n. 022073/110 in data 22 marzo 2010 con la quale la Banca d'Italia, sede di Napoli, nel segnalare il mancato regolare funzionamento della Filiale di Avellino della Banca di Credito Popolare a causa dello sciopero generale indetto dall'organizzazione sindacale FISAC CGIL per l'intera giornata del 12 marzo 2010, ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la proroga dei termini legali e convenzionali in favore del predetto Istituto; Riconosciuta la necessita' di provvedere ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 il non regolare funzionamento, il giorno 12 marzo 2010, della Filiale di Avellino, via Berardi n. 8, della Banca di Credito Popolare e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali e, pertanto, i termini legali e convenzionali scaduti nel medesimo e nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal 15 marzo 2010. Il signor direttore della Banca d'Italia, sede di Napoli, e' incaricato della esecuzione del presente decreto che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avellino, 21 aprile 2010 Il prefetto: Blasco C101296 (Gratuito)