PREFETTURA DI VENEZIA

(GU Parte Seconda n.90 del 31-7-2010)

Prot. n. 61/GAB/2010.

  Il prefetto della Provincia di Venezia, 
  Vista la nota n. 0517514/10 in data 5 luglio 2010 con la  quale  il
Vicedirettore Reggente della Banca  d'Italia  ha  comunicato  che  la
Filiale della Banca Popolare Friuladria S.p.a. di Venezia, San Marco,
1126 - Bacino Orseolo, non ha potuto  funzionare  regolarmente  nella
giornata del 25 giugno u.s., a causa delle astensioni dal lavoro  del
personale connesse a rivendicazioni a carattere nazionale; 
  Considerato che con la medesima nota il Vicedirettore  della  Banca
d'Italia ha chiesto l'emanazione del decreto di proroga  dei  termini
legali e convenzionali; 
  Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti
previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  il mancato regolare funzionamento della  summenzionata  Agenzia  di
credito, e' riconosciuto come dovuto ad  evento  eccezionale  per  il
giorno suddetto. 
  Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto  di  cui  agli
artt. 2, del citato decreto legislativo n. 1/48 e 31, comma 3,  della
legge 24 gennaio  2000,  n.  340,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale ed affisso nei locali dei suindicati istituti di credito. 
 
    Venezia, 20 luglio 2010 

                            Il prefetto: 
                              Lamorgese 

 
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