PREFETTURA DI LECCE

(GU Parte Seconda n.96 del 14-8-2010)

Prot. n. 0054772.
Uscita del 29 luglio 2010.

  Il prefetto della Provincia di Lecce, 
  Vista la nota n. 0520727/10 del 6  luglio  2010  con  la  quale  il
direttore della Banca d'Italia, Filiale di Bari, ha comunicato che le
sottoindicate dipendenze della  Banca  Popolare  Pugliese  non  hanno
potuto funzionare regolarmente nella giornata del 25 giugno  2010,  a
causa dello sciopero indetto dalla FISAC CGIL ed ha pertanto  chiesto
la proroga dei termini legali  o  convenzionali  scaduti  durante  il
periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi; 
  Filiali: 
    Alezio; 
    Campi Salentina; 
    Surbo; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali  scaduti  nella  giornata  del  25
giugno 2010 o nei cinque giorni  successivi,  ancorche'  relativi  ad
atti od operazioni da compiersi in altra piazza,  sono  prorogati  di
quindici giorni a favore delle Filiali  sopramenzionate  della  Banca
Popolare Pugliese a decorrere dal primo giorno lavorativo  successivo
al suddetto periodo. 
    Lecce, 27 luglio 2010 

                  p. Il prefetto Il vice prefetto: 
                         dott. Daniela Lupo 

 
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