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Errata corrige
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Prot. Gab. VI/003/20326/2010. Il prefetto della Provincia di Pistoia, Vista la nota prot. n. 0543999/10 del 14 luglio 2010 della sede di Firenze della Banca d'Italia con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione all'irregolare funzionamento, delle seguenti Agenzie della Cariprato, Cassa di Risparmio di Prato S.p.a., Monsummano Terme, piazza G. Amendola n. 57; Pistoia, S. Agostino, via Fermi nn. 75/77, e Quarrata, via Montalbano n. 279/b, verificatosi il 2 luglio 2010, a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS.; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 che ha stabilito, come forma di pubblicita' del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Viste le circolari prot. n. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. n. M/3311 del 24 aprile 2001 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali, l'irregolare funzionamento, verificatosi il 2 luglio 2010 delle Agenzie indicate in premessa della Cariprato, Cassa di Risparmio di Prato S.p.a. La sede di Firenze della Banca d'Italia e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pistoia, 28 luglio 2010 p. Il prefetto ass. Il viceprefetto vicario: Russo Krauss C102406 (Gratuito)