PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.99 del 21-8-2010)

Prot. n. 11522 del 15 luglio 2010.

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Vista la nota n. 0528244/10 dell'8 luglio  2010  con  la  quale  la
Banca  d'Italia,  sede  di  Firenze,  ha  chiesto  l'emanazione   del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato  decreto  legislativo  15  gennaio
1948, n. 1, nei confronti della sottonotata  dipendenza  della  Banca
del Monte di Lucca che, nell'ambito della Provincia di Pisa, in  data
2 luglio 2010 non e' stata in grado  di  funzionare  regolarmente,  a
causa dello sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, e' riconosciuto il mancato funzionamento, il  giorno  2  luglio
2010, della sottonotata dipendenza della Banca del Monte di Lucca: 
    Agenzia di Pisa, con sede in via Battelli, zona Pratale. 
 
    Pisa, 14 luglio 2010 

                            Il prefetto: 
                              De Bonis 

 
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