PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.29 del 9-3-2010)

Prot. n. 16.5/201000099/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Milano, 
  Premesso che i servizi espletati dagli  sportelli  della  Cassa  di
Risparmio di Milano e della Lombardia S.p.a., controllata del  Gruppo
Bancario Cassa di Risparmio  di  Ravenna  S.p.a.,  non  hanno  potuto
regolarmente funzionare nelle giornate del 22 e 23 dicembre  2009,  a
causa   delle   condizioni   meteorologiche   avverse,   determinando
l'impossibilita' di rispettare i termini legali e convenzionali; 
  Vista la richiesta di proroga dei termini  legali  e  convenzionali
formulata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, con nota n. 29498 del
14 gennaio 2010; 
  Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come  causato
da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  il mancato funzionamento nelle giornate del 22 e 23  dicembre  2009
degli sportelli di Milano della Cassa di Risparmio di Milano e  della
Lombardia S.p.a., controllata del Gruppo Bancario Cassa di  Risparmio
di  Ravenna  S.p.a.,  e'  riconosciuto   come   causato   da   eventi
eccezionali. 
  La durata dell'evento eccezionale e' limitata alle giornate del  22
e 23 dicembre 2009. 
  Sono pertanto prorogati i termini legali  e  convenzionali  di  cui
alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata. 
    Milano, 8 febbraio 2010 

                            Il prefetto: 
                              Lombardi 

 
C10447 (Gratuito)
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