PREFETTURA DI PERUGIA

(GU Parte Seconda n.35 del 23-3-2010)

Prot. n. 9956 del 12/3/2010.

  Il prefetto della Provincia di Perugia, 
  Considerato che, a causa dell'astensione dal lavoro  del  personale
dipendente della societa' incaricata della lavorazione di assegni  ed
effetti, le Filiali della Banca delle  Marche  S.p.a.  ubicate  nella
Provincia di Perugia non hanno funzionato regolarmente nei giorni  1,
2 e 3 marzo 2010; 
  Vista la richiesta di proroga dei termini  legali  e  convenzionali
avanzata dalla Filiale di Perugia della Banca d'Italia con la nota n.
185895/10 del 9 marzo 2010; 
  Ritenuto che la situazione debba considerarsi evento eccezionale ai
sensi del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Dispone: 
 
  I termini legali e convenzionali, scaduti nei giorni  suindicati  o
nei  cinque  giorni  successivi,  ancorche'  relativi  ad   atti   od
operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15  giorni
a decorrere dalla riapertura degli sportelli al  pubblico,  a  favore
delle dipendenze indicate in premessa dell'Azienda di  credito  Banca
delle Marche S.p.a. 
  Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, modificato  dall'art.  31  punto  3  legge  24
novembre 2000, n. 340,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Perugia, 12 marzo 2010 

                        Il capo di gabinetto: 
                              Stentella 

 
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