PREFETTURA DI PISA
Ufficio Territoriale del Governo

(GU Parte Seconda n.45 del 15-4-2010)

Prot. n. 5307 del 29 marzo 2010.

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Vista la nota n. 229587/10 del 24 marzo 2010 con la quale la  Banca
d'Italia, sede di Firenze,  nel  comunicare  che,  nell'ambito  della
Provincia di Pisa, le sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio
di San Miniato, a causa del maltempo verificatosi il  10  marzo  2010
che ha impedito la consegna  e  la  ricezione  da  parte  del  Centro
Servizi «Caricese S.r.l.» degli effetti bancari ed A/B da  addebitare
nonche' di tutta la documentazione bancaria, non sono state in  grado
di funzionare regolarmente ha chiesto l'emanazione del  provvedimento
prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali,  ai  sensi
del citato D.L. 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del D.L.  15  gennaio  1948,  n.  1,  e'
riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 10 marzo 2010, delle
sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di San Miniato  e  di
tutti i Servizi ed Uffici della Sede Centrale: 
    Capanne,  Capannoli,  Casciana  Terme,  Castelfranco  di   Sotto,
Fauglia, La Rotta, La Scala, Montopoli Val d'Arno, Orentano,  Palaia,
Pisa 1, Pisa 2, Pisa 3, Pisa 4, Ponsacco, Ponte a Egola, Pontedera 1,
Pontedera 2, San Frediano a Settimo, San Miniato, San Miniato  Basso,
San Romano, Santa Croce sull'Arno 1, Santa Croce sull'Arno  2,  Santa
Maria a Monte, Staffoli. 
    Pisa, 29 marzo 2010 

                            Il prefetto: 
                              De Bonis 

 
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