TAR LAZIO
Sezione I

(GU Parte Seconda n.50 del 2-5-2009)

   Domenico  Fusco, Alice Rolando, Fernanda Capocelli commissari della
Polizia  di Stato hanno impugnato il decreto in data 23 dicembre 2003,
nella  parte  in  cui li ha esclusi dalla attribuzione dell'assegno di
valorizzazione dirigenziale previsto dall'art. 33, comma 2 della legge
n.  289/2002,  attribuendolo ai soli vice questori aggiunti e chiedono
l'accertamento  del diritto all'attribuzione del predetto trattamento.
Con  sentenza  n.  2816/2009,  il  TAR  Lazio ha disposto notifica per
pubblici proclami del sunto del ricorso, con dispensa dall'indicazione
nominativa  dei  destinatari. I ricorrenti deducono i seguenti motivi:
1)  Viol  e  falsa  applicazione  art. 33, comma 2, legge n. 289/2002;
difetto  di  presupposti. Eccesso di potere. Viol art. 97 Cost. L'art.
33,  comma  2,  legge  n.  289/2002  ha  stanziato Euro 35.000.000 per
ciascuno  degli  anni  2003,  2004,  2005,  per  l'attribuzione  di un
trattamento   perequativo   atto   ad   assicurare   una   progressiva
valorizzazione  dirigenziale  dei trattamenti dei funzionari del ruolo
di commissari. Il decreto impugnato e' illegittimo in quanto limita il
novero  dei  soggetti  destinatari del trattamento perequativo ai soli
vice  questori  aggiunti.  2) Viol, errata e falsa applicazione art. 2
del   decreto  legislativo  n.  334/2000.  Difetto  di  presupposti  e
motivazione. Eccesso di potere. Disparita' di trattamento, ingiustizia
ed  irragionevolezza  manifeste.  Viol.  art.  36,  Cost.  Il  decreto
impugnato  ha  limitato  l'attribuzione del trattamento perequativo ai
soli  vice  questori  sulla  base  della  rilevanza  delle funzioni in
rapporto  all'ordinamento  gerarchico, del fatto che i commissari capo
avrebbero  ottenuto un maggior incremento stipendiale in sede di prima
applicazione  del sistema dei parametri stipendiali, delle funzioni di
maggior livello dei vice questori aggiunti e alla maggiore contiguita'
di  questi  al personale dirigente rispetto al personale con qualifica
di  commissario  capo.  Senonche'  l'art.  2,  decreto  legislativo n.
334/2000,  comma  1,  attribuisce  ai commissari importanti e delicate
funzioni;  la  loro  esclusione  dal  trattamento perequativo non puo'
dunque  giustificarsi  solo  per  la  maggiore  contiguita'  dei  vice
questori aggiunti con i dirigenti; la legge si riferisce genericamente
al  personale  del  ruolo  dei  commissari;  il  decreto impugnato non
poteva  introdurre limitazioni non consentite dalla norma primaria. La
circostanza che l'anticipazione corrisposta ai commissari ai sensi del
decreto  legislativo  n. 193/2003 fosse maggiore di quella corrisposta
ai  vice  questori  aggiunti,  avrebbe,  tutt'al piu' giustificato una
diversa  quantificazione  del  trattamento  perequativo, ma giammai la
esclusione  in  radice  dei commissari dalla attribuzione del medesimo
trattamento.  3)  Viol  art.  36,  Cost. Eccesso di potere. Il decreto
impugnato   viola   l'art.   36   della  Cost.,  e  del  principio  di
corrispondenza  della  retribuzione alla qualita' del lavoro prestato,
nella  parte  in cui, in luogo di attribuire il trattamento per cui e'
causa  ai  commissari  sia  pure  in  misura  minore  rispetto ai vice
questori aggiunti, il esclude del tutto, nonostante la rilevanza delle
funzioni.

                  Avv.ti Stefano Viti, Michele Lioi
                            Marco Orlando
 
S-092136 (A pagamento).
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