Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
In esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sez. II, n. 344 del 24 maggio/16 agosto 1996 che autorizza la notifica per pubblici proclami in forma collettiva e impersonale a norma degli artt. 14 e 16 del R.D. 642/1907, il sottoscritto dott. proc. Antonio Maria Di Leva quale difensore della sig. Bianco Annamaria con domicilio eletto in Napoli alla via Toledo n. 156 presso lo studio dell'avv. prof. Riccardo Soprano, comunica a tutti i componenti della graduatoria, approvata e pubblicata dal Provveditore agli Studi della Provincia di Napoli, del concorso a posti di insegnante di scuola elementare, per titoli ed esami indetto dal Ministro della Pubblica Istruzione con decreto del 20 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 9 dicembre 1994, 4a Serie Speciale, per l'accesso ai ruoli per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1995/96, 1996/97 e 1997/98 per le province indicate all'art. 1 D.M. cit., di aver proposto ricorso (R.R. n. 971/95, R.G. 8759/95 Sez. II) dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, notificato in data 16 settembre 1995 al Ministero della Pubblica istruzione in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli nonche', in pari data, al Provveditore agli Studi della provincia di Napoli in persona del Provveditore p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nonche', in data 5 ottobre 1995, alla sig.ra La Rocca Alessandra nel suo domicilio in Napoli alla via B. Longo n. 91, per l'annullamento previa sospensione: a) 'degli atti di approvazione della graduatoria di cui al concorso per titoli ed esami, a posti di insegnanti di scuola elementare indetto dal Ministro della Pubblica Istruzione con D.M del 20 ottobre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1994, 4a serie speciale n. 97, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla categoria degli aventi diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482; b) per quanto di ragione, dell'art. 4, comma 7, del bando di concorso di cui al punto a) che precede, nella parte in cui prevede che 'il diritto a riserva dovra' essere documentato da attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro'; di ogni altro atto, precedente susseguente o comunque connesso con quelli che precedono'. La ricorrente, collocata al posto n. 7675 della graduatoria generale per la provincia di Napoli, contestando la propria esclusione dalla categoria dei riservatari ex L. 482/68, deduce in diritto con il primo motivo di ricorso: la violazione dell'art. 97 della Costituzione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,5, e 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482; la violazione della normativa del bando di concorso indetto con D.M. del 20 ottobre 1994; l'eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, in quanto ella e' in possesso del titolo alla riserva ex L. 482/68, in particolare dello stato di invalidita' civile del 50% abbinato alla disoccupazione alla scadenza del termine di presentazione delle domande ed a tutt'oggi e che lo stato di disoccupazione non viene meno per un lavoro a termine, quale e' il conferimento di una supplenza temporanea e che, lo stato di disoccupazione medesimo, costituisce un dato oggettivo facilmente verificabile al quale va parificato un rapporto temporaneo o precario. Alla medesima, infatti, fu conferita una nomina per supplenza temporanea per l'anno scolastico 1994/95 su posto di sostegno per n. h. 24 settimanali, presso la direzione didattica Napoli 76, con decreto del Provveditore agli Studi di Napoli del 26 novembre 1994, prot. 50365, Div. II, Sett. I. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce: la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, atteso che l'esclusione della ricorrente dalla riserva e' del tutto immotivata. Conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda di sospensione, con ogni conseguenza di legge. Dott. proc. Antonio Maria Di Leva. S-22925 (A pagamento).