TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI
Sezione II

(GU Parte Seconda n.253 del 28-10-1996)

      In esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo 
 Regionale per la Campania - Napoli, Sez. II, n. 344 del 24 maggio/16 
 agosto 1996 che autorizza la notifica per pubblici proclami in forma 
 collettiva e impersonale a norma degli artt. 14 e 16 del R.D. 
 642/1907, il sottoscritto dott. proc. Antonio Maria Di Leva quale 
 difensore della sig. Bianco Annamaria con domicilio eletto in Napoli 
 alla via Toledo n. 156 presso lo studio dell'avv. prof. Riccardo 
 Soprano, comunica a tutti i componenti della graduatoria, approvata e 
 pubblicata dal Provveditore agli Studi della Provincia di Napoli, del 
 concorso a posti di insegnante di scuola elementare, per titoli ed 
 esami indetto dal Ministro della Pubblica Istruzione con decreto del 
 20 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 9 
 dicembre 1994, 4a Serie Speciale, per l'accesso ai ruoli per la 
 copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio degli anni 
 scolastici 1995/96, 1996/97 e 1997/98 per le province indicate 
 all'art. 1 D.M. cit., di aver proposto ricorso (R.R. n. 971/95, R.G. 
 8759/95 Sez. II) dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
 Campania - Napoli, notificato in data 16 settembre 1995 al Ministero 
 della Pubblica istruzione in persona del Ministro p.t. domiciliato ex 
 lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli nonche', 
 in pari data, al Provveditore agli Studi della provincia di Napoli in 
 persona del Provveditore p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura 
 distrettuale dello Stato, nonche', in data 5 ottobre 1995, alla 
 sig.ra La Rocca Alessandra nel suo domicilio in Napoli alla via B. 
 Longo n. 91, per l'annullamento previa sospensione: 
       a) 'degli atti di approvazione della graduatoria di cui al 
 concorso per titoli ed esami, a posti di insegnanti di scuola 
 elementare indetto dal Ministro della Pubblica Istruzione con D.M del 
 20 ottobre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 
 1994, 4a serie speciale n. 97, nella parte in cui escludono la 
 ricorrente dalla categoria degli aventi diritto alla riserva dei 
 posti di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482; 
       b) per quanto di ragione, dell'art. 4, comma 7, del bando di 
 concorso di cui al punto a) che precede, nella parte in cui prevede 
 che 'il diritto a riserva dovra' essere documentato da attestazione 
 di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali 
 del lavoro'; 
       di ogni altro atto, precedente susseguente o comunque connesso 
 con quelli che precedono'. 
 
      La ricorrente, collocata al posto n. 7675 della graduatoria 
 generale per la provincia di Napoli, contestando la propria 
 esclusione dalla categoria dei riservatari ex L. 482/68, deduce in 
 diritto con il primo motivo di ricorso: la violazione dell'art. 97 
 della Costituzione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 
 1,5, e 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482; la violazione della 
 normativa del bando di concorso indetto con D.M. del 20 ottobre 1994; 
 l'eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, in 
 quanto ella e' in possesso del titolo alla riserva ex L. 482/68, in 
 particolare dello stato di invalidita' civile del 50% abbinato alla 
 disoccupazione alla scadenza del termine di presentazione delle 
 domande ed a tutt'oggi e che lo stato di disoccupazione non viene 
 meno per un lavoro a termine, quale e' il conferimento di una 
 supplenza temporanea e che, lo stato di disoccupazione medesimo, 
 costituisce un dato oggettivo facilmente verificabile al quale va 
 parificato un rapporto temporaneo o precario. 
      Alla medesima, infatti, fu conferita una nomina per supplenza 
 temporanea per l'anno scolastico 1994/95 su posto di sostegno per n. 
 h. 24 settimanali, presso la direzione didattica Napoli 76, con 
 decreto del Provveditore agli Studi di Napoli del 26 novembre 1994, 
 prot. 50365, Div. II, Sett. I. Con il secondo motivo di ricorso la 
 ricorrente deduce: la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 
 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e l'eccesso di potere per difetto di 
 motivazione, atteso che l'esclusione della ricorrente dalla riserva 
 e' del tutto immotivata. Conclude per l'accoglimento del ricorso e 
 della incidentale domanda di sospensione, con ogni conseguenza di 
 legge. 
                                    Dott. proc. Antonio Maria Di Leva.
S-22925 (A pagamento). 
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