MARS 2600 S.R.L. Iscritta nell'Elenco Generale tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi
ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 385/1993
e iscritta nell'Elenco Speciale tenuto dalla Banca d'Italia
ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 385/1993
Sede Legale: in Via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03931160265

BANCA SELLA S.P.A. Iscritta all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia
ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 385/1993
Sede Legale: in Via Italia 2, 13900 Biella
Capitale sociale: Euro 320.894.214 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Biella
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02224410023

(GU Parte Seconda n.4 del 13-1-2009)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come
successivamente modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e
dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario").
 
   Mars 2600 S.r.l. ("Mars 2600") e Banca Sella S.p.A. ("Banca Sella")
comunicano  che  in data 8 gennaio 2009 hanno concluso un contratto di
cessione   (il   "Contratto   di   Cessione")   di  crediti  pecuniari
individuabili  in  blocco  ai  sensi  e  per gli effetti del combinato
disposto  degli  artt.  1  e  4  della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell'art.  58 del Testo Unico Bancario, in virtu' del quale, in data 8
gennaio  2009,  Banca  Sella  ha  ceduto  a  Mars  2600 e Mars 2600 ha
acquistato  da Banca Sella tutti i crediti (i "Crediti") rappresentati
dal  capitale  residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi,
danni  e quant'altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo fondiario
e dei contratti di mutuo assistiti da ipoteche volontarie stipulati da
Banca   Sella   o  da  Banca  Sella  Holding  S.p.A.  (precedentemente
denominata  Banca  Sella  S.p.A.) (la "Banca Originaria") con i propri
clienti  (i "Contratti di Mutuo") che, alla data del 31 dicembre 2008,
rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
      a)   derivino   da   mutui  ipotecari  o  fondiari,  finalizzati
all'acquisto della proprieta' ovvero alla ristrutturazione di immobili
ad  uso  residenziale,  i  quali  mutui  appartengano  alle  categorie
denominate  "Mutuo  Ambra",  "Mutuo  Rubino", "Mutuo Smeraldo", "Mutui
Zaffiro",  "Mutuo  Topazio"  in relazione ai quali sia gia' decorso il
periodo  di  ingresso  a  tasso  fisso, e "Mutuo per Acquisto Immobili
Residenziali", come riportato nel relativo contratto di mutuo;
      b)  derivino  da  contratti  di  mutuo  stipulati (i) dopo il 09
ottobre  1996 (escluso) e prima del primo gennaio 2006 (escluso) dalla
Banca  Originaria  e (ii) a partire dal primo gennaio 2006 (incluso) e
prima del 29 ottobre 2008 (escluso) da Banca Sella;
      c) non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
      d) non abbiano mai presentato un ritardo nel rimborso della rata
superiore a quindici giorni rispetto alla relativa data di scadenza;
      e)  derivino  da  contratti  di  mutuo che prevedano il rimborso
integrale  a  una data non anteriore al 27 agosto 2009 (incluso) e non
successiva al 12 novembre 2038 (incluso);
      f)  derivino  da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento
preveda  pagamenti  con rate mensili, trimestrali o semestrali a "rata
costante" (piano francese);
      g)  se  mutui  a  tasso  variabile,  che  presentino  un margine
superiore o uguale allo 0,60% p.a.;
      h)  se mutui a tasso variabile, siano indicizzati all'Euribor ad
1  mese,  ovvero  all'Euribor 3 mesi, ovvero all'Euribor a 6 mesi come
indicato nel relativo contratto di mutuo;
      i)  in  relazione  ai  quali  il  debitore  abbia autorizzato il
pagamento  delle  rate tramite disposizione permanente di addebito sul
conto tenuto dallo stesso debitore presso Banca Sella;
      j)  in relazione ai quali il debito residuo in linea capitale al
31  dicembre  2008  sia  uguale  o  superiore  a  9.327,83  Euro e non
superiore a 490.736,65 Euro;
      k) siano garantiti da (i) un'ipoteca di primo grado; ovvero (ii)
un'ipoteca  di  grado  successivo  al  primo rispetto alla quale siano
state  integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle
ipoteca/ipoteche   di   grado   precedente;  ovvero  (iii)  un'ipoteca
costituita  su  un  bene  immobile  gia'  gravato  da ipoteca di grado
precedente  a  garanzia  di  un  credito  nei  confronti  del medesimo
debitore  ceduto  che soddisfa i presenti criteri e che viene pertanto
contestualmente   ceduto  nell'ambito  della  presente  operazione  di
cartolarizzazione;
      l)  in  relazione  ai quali il valore originario dell'iscrizione
ipotecaria sia pari almeno al 180% dell'importo originario erogato;
      m)  siano  stati  interamente  erogati  e  rispetto ai quali non
sussista alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di Banca Sella
ovvero  non  rientrino  nella  fattispecie  dello  "stato  avanzamento
lavori";
      n)  in  relazione  ai  quali  Banca  Sella  sia l'unico soggetto
mutuante;
      o)  in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo
di  pre-ammortamento  eventualmente previsto dal relativo contratto di
mutuo;
      p)  siano  stati, al momento dell'erogazione, denominati in Euro
e/o  in  Lire  e  derivino da contratti di mutuo che non consentano la
conversione in valuta diversa dall'Euro;
      q) il cui relativo debitore sia una persona fisica;
      r)  il  cui  relativo  debitore  si  sia dichiarato residente in
Italia  al  momento della stipula del contratto di mutuo ovvero in una
successiva comunicazione inviata a Banca Sella;
      s)  il  rapporto tra il valore del bene ed il valore della somma
erogata  (c.d.  loan  to  value)  calcolato  alla  data di stipula del
relativo  contratto di mutuo non sia superiore al 85%, restando inteso
che  nel  caso  due o piu' crediti relativi al medesimo Debitore siano
garantiti  dal  medesimo  bene  il  valore  della somma erogata dovra'
essere calcolato come la sommatoria delle diverse somme erogate;
      t)  per  i mutui a tasso fisso, che presentino un tasso uguale o
superiore al 4,75% p.a.;
      u)  derivano  da  contratti  di  mutuo  erogati nei confronti di
Debitori  residenti  nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle
d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna Abruzzo e Marche con
ipoteca  su  immobili siti nelle regioni Abruzzo, Piemonte, Lombardia,
Liguria,  Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Trentino Alto
Adige, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria e Sardegna;
   Con espressa esclusione dei seguenti crediti:
      v)  crediti derivanti da contratti di mutuo erogati in favore di
amministratori  o  ex  amministratori e/o dipendenti e/o pensionati di
Banca  Sella e/o di banche del Gruppo Banca Sella ovvero che fruiscano
delle   particolari   agevolazioni   concesse  ai  dipendenti  e/o  ex
dipendenti del Gruppo Banca Sella;
      w)  crediti  derivanti  da  contratti di mutuo erogati che siano
stati  stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa
che  preveda  agevolazioni  finanziarie  (mutui agevolati), contributi
pubblici   di  qualunque  natura,  sconti  di  legge,  limiti  massimi
contrattuali  al  tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano
agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti
riguardo al capitale e/o agli interessi;
      x)  crediti  derivanti  da  contratti  di  mutuo che siano stati
rinegoziati  ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legge n. 93
del  2008  poi  convertito  con  legge  n.  126  del  2008, cosi' come
stabilito  dalla  convenzione  sottoscritta in data 19 giugno 2008 dal
Ministero  dell'Economia e delle Finanze e l'ABI-Associazione Bancaria
Italiana alla quale Banca Sella ha aderito in data 13 agosto 2008;
      y)  crediti  derivanti  da  contratti  di  mutuo che siano stati
erogati  da  Banca  Sella  ai  sensi dell'articolo 8 (Portabilita' del
mutuo; surrogazione) del decreto legislativo n. 7 del 31 gennaio 2007,
poi  convertito  con legge n. 40 del 2 aprile 2007, successivamente al
30 settembre 2008;
      z) crediti derivanti da contratti di mutuo in relazione ai quali
una  richiesta di rinegoziazione sia stata presentata per iscritto dal
cliente  a  Banca  Sella  e  per  i  quali  la  relativa  procedura di
rinegoziazione non sia stata conclusa entro la Data di Valutazione.
   A  titolo  di mera chiarificazione, non sono oggetto della presente
cessione  i  crediti  che,  alla  Data  di  Valutazione,  soddisfino i
precedenti  criteri  cumulativi  ma  che  risultano  gia' essere stati
ceduti  in  data  28  dicembre  2000, data 4 ottobre 2005 ed in data 4
aprile  2008,  come  indicato  negli  avvisi  di  cessione  pubblicati
rispettivamente sul numero 43 del 21 febbraio 2001, sul numero 239 del
13  ottobre  2005  e  sul  numero 42 dell'8 aprile 2008 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Unitamente  ai  Crediti  oggetto della cessione sono stati altresi'
trasferiti  a  Mars  2600  ai sensi dell'art. 1263 del codice civile e
senza  bisogno  di  alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal
comma  3  dell'art. 58 del Testo Unico Bancario richiamato dall'art. 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie ipotecarie ed a
tutte  le  altre  garanzie  reali  e  personali,  ad  eccezione  delle
fideiussioni   omnibus,   (ossia  quelle  fideiussioni  rilasciate  in
relazione  ad  obbligazioni  del  debitore,  nei  limiti di un importo
massimo,  a  garanzia  dei  crediti  vantati  dalla  Banca  Sella  nei
confronti del medesimo debitore e derivanti da piu' rapporti giuridici
e  quindi  non finalizzate a garantire esclusivamente ed unicamente le
obbligazioni nascenti dai Contratti di Mutuo) e tutti i privilegi e le
cause  di prelazione che assistono i predetti diritti e Crediti, tutti
gli  altri  accessori ad essi relativi, nonche' ogni e qualsiasi altro
diritto,  ragione  e  pretesa  (anche  di  danni), azione ed eccezione
sostanziali  e  processuali  inerenti o comunque accessori ai predetti
diritti  e  crediti  ed  al  loro  esercizio  in  conformita' a quanto
previsto  dai  Contratti di Mutuo e da tutti gli altri atti ed accordi
ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a
mero  titolo  esemplificativo,  il diritto di risoluzione contrattuale
per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori
ceduti  decaduti dal beneficio del termine, nonche' ogni altro diritto
di   Banca   Sella  in  relazione  a  qualsiasi  polizza  assicurativa
contratta  in  relazione  ai Contratti di Mutuo, ivi incluse, a titolo
meramente  esemplificativo,  le polizze per la copertura dei rischi di
danno,  perdita  o  distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o
qualsiasi  altro  bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il
rimborso  di  qualsiasi  importo  dovuto  ai  sensi  degli stessi o in
relazione alla copertura del rischio di morte del debitore ceduto.
   La  cessione  dei  Crediti  si  inserisce  nel piu' ampio quadro di
un'operazione   di   cartolarizzazione  ai  sensi  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione nell'ambito della quale Mars 2600 emettera' titoli a
ricorso  limitato, i cui proventi andranno a finanziare l'acquisto dei
Crediti stessi.
   Contestualmente  alla  stipulazione del Contratto di Cessione, Mars
2600  ha  conferito incarico a Banca Sella, ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione,  affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita'
di "soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti", proceda
all'incasso  delle  somme  dovute in relazione ai Crediti. In forza di
tale  incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca Sella
ogni  somma  dovuta in relazione ai detti Crediti nelle forme previste
dai  relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali
ulteriori  informazioni  che  potranno  essere  comunicate ai debitori
ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia
mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
   La  cessione  dei  Crediti  ha  comportato  o  potra' comportare il
trasferimento  anche  dei  dati personali - anagrafici, patrimoniali e
reddituali  -  contenuti  nei  documenti e nelle evidenze informatiche
connessi  ai  Crediti,  ai  debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i
"Dati  Personali"). Mars 2600, in qualita' di titolare del trattamento
(il "Titolare"), e' tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti  e  ai  loro  successori  ed  aventi causa (gli "Interessati")
l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003,  n.  196 (la "Legge sulla Tutela della Riservatezza") ed assolve
tale  obbligo  mediante  il presente avviso in forza del provvedimento
dell'Autorita'  Garante  per  la  protezione dei dati personali del 18
gennaio  2007  (il  "Provvedimento  dell'Autorita'  Garante"), recante
disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa in forma
semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
   Pertanto,  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Legge
sulla   Tutela   della   Riservatezza   e   del  citato  Provvedimento
dell'Autorita'  Garante,  Mars 2600 informa che i Dati Personali degli
Interessati  contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto
saranno  trattati  esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attivita'
del   Titolare   e   secondo  le  finalita'  legate  al  perseguimento
dell'oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
      (i) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti
e  normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorita'
a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
      (ii)  per  finalita'  strettamente  connesse  e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi garanti (a
titolo  esemplificativo,  gestione  incassi,  esecuzione di operazioni
derivanti  da  obblighi  contrattuali,  verifiche  e valutazioni sulle
risultanze  e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi
e  sulla tutela del credito), nonche' all'emissione di titoli da parte
di Mars 2600.
   Il  trattamento  dei  Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali  o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e  telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate  e,  in  ogni  caso, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali stessi.
   I  Dati  Personali  potranno  altresi'  essere  comunicati  in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalita' sopra indicate e le
seguenti ulteriori finalita':
      (i)  riscossione  e  recupero dei Crediti ceduti (anche da parte
dei   legali   preposti   a   seguire   le  procedure  giudiziali  per
l'espletamento dei relativi servizi);
      (ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
      (iii)  emissione  di titoli da parte di Mars 2600 e collocamento
dei medesimi;
      (iv) consulenza prestata in merito alla gestione di Mars 2600 da
revisori   contabili   e   altri   consulenti   legali,   fiscali   ed
amministrativi;
      (v)   assolvimento  di  obblighi  di  Mars  2600  connessi  alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
      (vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti
ceduti  e/o  di  attribuzione  del  merito  di  credito  ai titoli che
verranno emessi da Mars 2600;
      (vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
      (viii) cancellazione delle relative garanzie.
   I  soggetti  appartenenti  alle categorie ai quali i Dati Personali
potranno  essere  comunicati  utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di
autonomi  titolari  del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto
delle  disposizione  della  Legge  sulla Tutela della Riservatezza. In
particolare,  Banca Sella S.p.A., operante in qualita' di servicer per
la  gestione  dei  crediti  e  dei  relativi  incassi trattera' i Dati
Personali   in   qualita'   di   responsabile   del   trattamento  (il
"Responsabile  del Trattamento"). Possono altresi' venire a conoscenza
dei  Dati  Personali  in  qualita' di incaricati del trattamento - nei
limiti  dello  svolgimento  delle mansioni assegnate - persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti del Titolare
stesso.  L'elenco  completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali  possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a  conoscenza  possono  essere  consultati  in ogni momento inoltrando
apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento.
   I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le
predette   finalita'   ma   solo  a  soggetti  che  operino  in  Paesi
appartenenti  all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto
di diffusione.
   Mars  2600  informa,  infine,  che  la legge attribuisce a ciascuno
degli  Interessati  gli  specifici diritti di cui all'articolo 7 della
Legge sulla Tutela della Riservatezza (a mero titolo esemplificativo e
non   esaustivo,  il  diritto  di  chiedere  e  ottenere  la  conferma
dell'esistenza   o  meno  dei  propri  dati  personali,  di  conoscere
l'origine  degli  stessi,  le  finalita'  e modalita' del trattamento,
l'aggiornamento,   la  rettificazione,  nonche',  qualora  vi  abbiano
interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.
   I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa  potranno  rivolgersi  per  esercitare  i diritti di cui sopra e
ogni  ulteriore  informazione a Banca Sella S.p.A, Via Italia 2, 13900
Biella; fax +39 015 243 39 79; tel. +39 015 350 1316.
      Conegliano, 8 gennaio 2009

                           Mars 2600 S.R.L.
            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                             Andrea Perin
 
T-09AAB56 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.