TRIBUNALE DI BOLOGNA

(GU Parte Seconda n.146 del 19-12-2009)

 
                       PROPOSTA DI CONCORDATO 
 

  La  societa'  Innovest  SpA,  con  sede  in   Milano,   C.F.   n.ro
04180401004, in persona del legale rappresentante pro-tempore,  Dott.
Giandomenico Trombetta, a cio' munito di  appositi  poteri  conferiti
con delibera del 16 novembre 2009 ai sensi  dell'art.  152  del  R.D.
267/1942 (all. 1), come modificato dall'art. 135 del D. Lgs 5/2006  e
previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (all.2),
rappresentata  e  difesa  dal  Prof.  Avv.  Alberto  Maffei  Alberti,
dall'avv. Giuseppe Leogrande, come da mandato in  calce  al  presente
atto, e con domicilio eletto in Bologna, Via Galliera 39,  presso  lo
studio del Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti,  propone  ai  creditori
della H.S. Elettronica Progetti Spa in AS il seguente concordato. 
1. Il quadro normativo di riferimento. 
  La societa' H.S. Elettronica Progetti Spa e' stata sottoposta  alla
procedura di amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95,  con
D.M. del 15.1.1994, pubblicato, in  data  24.1.1994,  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 18. 
  In   sede   di   riforma   della   procedura   di   amministrazione
straordinaria, il legislatore e' intervenuto introducendo nel sistema
il D. Lgs. 8.7.1999 (c.d. Prodi  bis),  ed  abrogando  la  precedente
disciplina portata dalla l. 3.4.1979 n. 95 (art. 109, comma 1,  lett.
a, D. Lgs. 270/99). 
  Per quanto attiene alle  procedure  gia'  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore  della  nuova  disciplina,  tale  ultima  normativa
prevede che trovino ancora applicazione le disposizioni di  cui  alla
l. 3.4.1979 n. 95 (art. 106, primo comma D. Lgs. 8.7.1999, n. 270), e
che solo alcune norme introdotte con la riforma  siano  di  immediata
applicazione anche nelle posizioni transitorie. Per quanto rileva  in
questa sede, l'art. 106, terzo comma, D.  Lgs.  270/99,  dispone  che
l'art.  78  della  medesima  normativa  -  norma  che  disciplina  il
concordato  nella  c.d.  Prodi  bis  -  sia  applicabile  anche  alle
procedure aperte in virtu' della l. 3.4.1979, n. 95. 
  In  considerazione  di  quanto  sopra,  la  presente  proposta   di
concordato e' quindi disciplinata dal combinato disposto  degli  art.
106, terzo comma, e 78 D. Lgs. 270/99,  nonche'  dall'art.  214  r.d.
16.3.1942 n. 267, cosi' come richiamato dal terzo comma dell'art.  78
D. Lgs. 270/99. 
2. Introduzione alla proposta di concordato. 
  In conformita' a quanto previsto  dall'art.  78,  D.  Lgs.  270/99,
Innovest SpA, nella propria qualita' di "terzo", propone ai creditori
della H.S. Elettronica Progetti SpA, essendo stato a cio' autorizzato
con apposito provvedimento del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
emesso in data 17 gennaio 2008, un concordato  nei  termini  espressi
nel successivo  paragrafo  5.  Innovest  SpA  ricopre  quindi,  nella
fattispecie, il duplice  ruolo  di  proponente  il  concordato  e  di
soggetto terzo che si accolla l'obbligo di  adempiere  il  concordato
(i.e.: l'assuntore del concordato). 
  L'attuale proposta  interviene  a  distanza  di  diversi  anni  dal
deposito, presso la cancelleria dell'intestato tribunale, dell'elenco
dei creditori di H.S. Elettronica  Progetti  Spa  in  amministrazione
straordinaria,  di  cui  all'art.  209  l.  fall.,  elenco   divenuto
esecutivo in data 1 marzo 1996. 
  L'amministrazione straordinaria di H.S.  Elettronica  Progetti  SpA
ha, peraltro, gia' da  tempo  conseguito  il  fine  conservativo  che
caratterizza tale tipo di  procedura  concorsuale:  H.S.  Elettronica
Progetti SpA in amministrazione straordinaria non e',  infatti,  piu'
autorizzata all'esercizio dell'attivita' di impresa sin dal  3  marzo
1995. 
  Da cio' consegue che l'autorizzazione al  deposito  della  presente
proposta e' stata concessa in considerazione dell'ulteriore requisito
richiesto  dalla  legge,  rappresentato   dalla   "convenienza"   del
concordato (art. 78, comma secondo, D. Lgs. 270/99). In  tale  ottica
il  concordato  proposto  consente,  da  un  lato,  di  ripartire  ai
creditori concorrenti un importo liquido  attualmente  indisponibile,
e, dall'altro lato, di liberare i creditori dalle  passivita'  e  dai
rischi che il proponente si  e'  assunto,  nonche'  di  concedere  ai
creditori il beneficio di una liquidazione in tempi  senz'altro  piu'
ristretti rispetto a quelli  necessari  per  il  completamento  della
liquidazione  concorsuale.  La   soluzione   concordataria   proposta
consente, altresi', di contenere, in misura coerente con gli esercizi
precedenti, gli oneri  connessi  alla  prosecuzione  della  procedura
potenzialmente gravabili sul ceto creditorio. 
3. Il proponente-assuntore del concordato. 
  La societa' Innovest SpA, costituita in  data  09.10.1991,  riporta
sub art.  2  dello  Statuto,  la  seguente  descrizione  dell'oggetto
sociale: 
    "l'esercizio in via prevalente, non nei confronti  del  pubblico,
ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 385/1993, di attivita'  finanziarie
in  genere  quali  l'assunzione  in  proprio  a  scopo   di   stabile
investimento, sia in Italia  che  all'estero,  di  partecipazioni  in
altre societa' od enti costituiti o costituendi, il finanziamento  ed
il coordinamento tecnico, finanziario e commerciale della societa' od
enti controllanti, controllate o collegate ai  sensi  dell'art.  2359
C.C. e controllate da una stessa controllante e comunque  all'interno
del  medesimo  Gruppo  di  cui  la  societa'  fa  parte,  nonche'  la
compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici e  privati
di proprieta' sociale a scopo di  stabile  investimento,  esclusa  la
raccolta di risparmio tra il pubblico e le attivita' di cui  all'art.
12 della legge 23/3/1983 n. 77 e leggi ivi richiamate; 
    - la realizzazione, sviluppo, fornitura con  mezzi  propri  o  di
terzi di qualunque tipo di servizio amministrativo,  commerciale,  di
consulenza  organizzativa  e  gestionale  in  genere,  di  assistenza
tecnica, finanziaria, commerciale ed industriale, con  esclusione  di
qualsiasi attivita' di natura professionale. 
  Essa  puo'  inoltre  compiere  tutte  le  operazioni   commerciali,
industriali,  mobiliari   ed   immobiliari   che   saranno   ritenute
dall'Amministrazione  necessarie  od  utili  per   il   conseguimento
dell'oggetto sociale, inclusa  l'assunzione  di  finanziamenti  e  la
concessione di garanzie reali, sempre con  l'espressa  esclusione  di
ogni attivita' finanziaria nei confronti del pubblico. 
  La societa' potra' ricevere dai soci finanziamenti con  obbligo  di
restituzione  nei  limiti  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  o
regolamentari". 
  Innovest SpA dispone di un capitale sociale di Euro.  4.426.604,00,
interamente sottoscritto e versato, ed e' partecipata da: 
    - Giandomenico Trombetta e management 67,98% 
    - Dario Segre 2,19% 
    - Bufo Holding SA 1,39% 
    - Carisma SpA 0,97% 
    - Altri imprenditori e privati 27,47% 
4. La situazione debitoria di H.S. Elettronica Progetti Spa. 
  La tabella 1 riporta la situazione debitoria  di  H.S.  Elettronica
Progetti SpA in A.S. alla data del deposito dello  stato  passivo  (1
marzo   1996),   nonche'   le   modifiche   apportate    a    seguito
dell'esperimento delle azioni inerenti lo stato passivo  (opposizioni
e tardive) - azioni che risultano alla data del 23 ottobre 2007 tutte
definite con provvedimenti non piu' impugnabili. 
    
 
                              Tabella 1 
 
  Stato passivo 1 marzo 1996 Stato passivo23 ottobre 2007 
  Privilegiati 709.660 674.277 
  Chirografari 8.056.075 8.088.706 
  Totale stato passivo 8.765.735 8.762.983 
    
  Risulta peraltro eseguito un riparto autorizzato in data  13  marzo
2000 che ha consentito una riduzione del debito privilegiato, sicche'
allo stato la situazione debitoria puo' essere cosi' descritta: 
    
 
                              Tabella 2 
 
  Stato passivo 23 ottobre 2007 Residuo post riparti autorizzati 
  Privilegiati 674.277 587.746 
  Chirografari 8.088.706 8.088.706 
  Totale stato passivo 8.762.983 8.676.453 
    
  Lo stato passivo, alla data di deposito  della  presente  proposta,
risulta   rimasto   inviariato   rispetto   alle   modifiche    sopra
evindenziate. 
    
  Oltre alle poste di debito sopra  indicate,  nella  quantificazione
del passivo di H.S. Elettronica Progetti SpA in AS devono,  altresi',
considerarsi le sottoindicate spese connesse al  funzionamento  della
procedura sino all'omologazione del concordato: 
    A) Compenso organo  commissariale  dal  3  aprile  2007  sino  ad
omologa del concordato comprensivo dell'attivita' di  sorveglianza  e
vigilanza dell'esecuzione del concordato, liquidato con provvedimento
del Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 luglio  2008:  Euro
35.603 
    B) Compenso consulenti e legali incaricati dalla procedura:  Euro
30.479 
5. Il contenuto della proposta. 
  Il concordato che viene proposto ai creditori di  H.S.  Elettronica
Progetti SpA in  amministrazione  straordinaria,  avuto  riguardo  al
valore di realizzo degli attivi in capo alla procedura,  non  prevede
la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio ammessi
allo stato passivo, bensi' una soddisfazione nei termini  di  seguito
riportati in ragione della collocazione  preferenziale  attribuita  a
ciascun creditore privilegiato, nonche'  la  soddisfazione  integrale
dei costi di funzionamento della procedura individuati nel precedente
paragrafo 4. 
  In funzione di quanto sopra evidenziato, la proposta di  concordato
formulata prevede, pertanto,  l'accollo,  con  efficacia  liberatoria
della H.S. Elettronica Progetti SpA in amministrazione straordinaria,
a carico dell'attuale proponente-assuntore: 
    a.dell'obbligazione di  pagamento  dei  compensi  dei  commissari
straordinari di cui alla precedente lettera A), nei limiti di importo
sopra indicati, pagamento che verra' eseguito entro e  non  oltre  90
giorni decorrenti dal momento in cui diviene definitivo il decreto di
omologa del concordato; 
    b.dell'obbligazione di pagamento  dei  costi  di  procedura  come
sopra descritti al punto B) e nei limiti di importo  sopra  indicati,
pagamento che verra' eseguito entro  il  termine  di  90  giorni  dal
momento  in  cui  diviene  definitivo  il  decreto  di  omologa   del
concordato; 
    c.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento  in
cui diviene definitivo il  decreto  di  omologa  del  concordato,  al
creditore  privilegiato  ammesso  ex  art.  2751  bis  n.   1   c.c.,
individuato nell'Allegato 3, dell'importo massimo di  Euro  1.999,15,
corrispondente al 100% del valore  del  credito  cosi'  come  ammesso
nello stato passivo; 
    d.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento  in
cui diviene definitivo il  decreto  di  omologa  del  concordato,  al
creditore  privilegiato  ammesso  ex  art.  2751  bis  n.   2   c.c.,
individuato nell'Allegato 3, dell'importo massimo di Euro  16.706,47,
corrispondente al 100% del valore  del  credito  cosi'  come  ammesso
nello stato passivo; 
    e.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento  in
cui diviene definitivo il  decreto  di  omologa  del  concordato,  ai
creditori  privilegiati  ammessi  ex  art.  2751  bis  n.   5   c.c.,
individuati nell'Allegato 3, dell'importo massimo di Euro 281.062,81,
corrispondente al 100% del valore  dei  crediti  cosi'  come  ammessi
nello stato passivo; 
    f.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento  in
cui diviene definitivo il  decreto  di  omologa  del  concordato,  al
creditore  privilegiato  ammesso  ex  art.  2753  c.c.,   individuato
nell'Allegato   3,   dell'importo   massimo   di   Euro   120.941,02,
corrispondente al 100% del valore  del  credito  cosi'  come  ammesso
nello stato passivo; 
    g.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento  in
cui diviene definitivo il  decreto  di  omologa  del  concordato,  ai
creditori  privilegiati  ammessi  ex  art.  2754  c.c.,   individuati
nell'Allegato   3,   dell'importo   massimo   di   Euro    64.717,09,
corrispondente al 100% del valore  dei  crediti  cosi'  come  ammessi
nello stato passivo; 
    h.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento  in
cui diviene definitivo il  decreto  di  omologa  del  concordato,  al
creditore  privilegiato  ammesso  ex  art.  2758  c.c.,   individuato
nell'Allegato   3,   dell'importo   massimo   di    Euro    4.719,42,
corrispondente al 100% del valore  del  credito  cosi'  come  ammesso
nello stato passivo; 
    i.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento  in
cui diviene definitivo il  decreto  di  omologa  del  concordato,  al
creditore  privilegiato  ammesso  ex  art.  2764  c.c.,   individuato
nell'Allegato   4,   dell'importo   massimo   di   Euro    63.440,28,
corrispondente al 65% del valore del credito cosi' come ammesso nello
stato passivo; 
  Salvo quanto sopra indicato, gli impegni assunti da  Innovest  SpA,
quale proponente-assuntore del concordato, sono limitati  e  riferiti
ai soli creditori privilegiati ammessi allo stato passivo individuati
negli allegati 3 e 4. La proposta di concordato formulata non prevede
alcun pagamento  a  favore  degli  ulteriori  creditori  chirografari
ammessi allo stato passivo ed individuati nell'elenco allegato sub 5. 
6. Gli effetti della proposta. 
  La presente proposta di concordato diviene efficace dal momento  in
cui scadono i termini per opporsi  all'omologazione  del  concordato,
ovvero - se non revocata in conformita' a quanto di seguito  previsto
- dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni di  cui  all'art.
129 L. Fall. 
  Nell'ipotesi in cui vengano presentate opposizioni al concordato ai
sensi dell'art. 214, comma terzo, L. Fall., Innovest SpA  si  riserva
la facolta' di revocare la presente proposta, prima che intervenga il
provvedimento di omologazione del concordato, e comunque entro e  non
oltre 15 giorni liberi decorrenti dal rilascio del  parere  da  parte
del Ministero  dello  Sviluppo  Economico  in  conformita'  a  quanto
previsto dal quarto comma dell'art. 214 L. Fall., parere  che  dovra'
necessariamente intervenire prima dell'omologa del concordato. 
  Il provvedimento di omologazione, in considerazione  degli  impegni
assunti da Innovest SpA  con  il  concordato,  produrra'  pertanto  i
seguenti effetti: 
    1)l'obbligazione di provvedere al pagamento integrale  dei  costi
di funzionamento della procedura individuati nel precedente paragrafo
4, in conformita' a quanto previsto al precedente paragrafo 5; 
    2)l'obbligazione  di  provvedere  al  pagamento   integrale   dei
creditori  privilegiati  insinuati  nello  stato  passivo   di   H.S.
Elettronica Progetti SpA in AS ed  individuati  nell'allegato  3,  in
conformita' a quanto previsto al precedente paragrafo 5; 
    3)la falcidia del creditore privilegiato  insinuato  nello  stato
passivo di  H.S.  Elettronica  Progetti  SpA  in  AS  ed  individuato
nell'allegato 4 ed il  conseguente  accollo  in  capo  al  proponente
assuntore del relativo debito falcidiato; 
    4)la falcidia  integrale  dei  creditori  chirografari  insinuati
nello stato passivo  di  H.S.  Elettronica  Progetti  SpA  in  AS  ed
individuati rispettivamente nell'allegato 5; 
    5)il trasferimento ad Innovest SpA, nello stato  di  fatto  e  di
diritto in cui si trovano e senza alcuna garanzia da  parte  di  H.S.
Elettronica Progetti SpA in AS, se non per l'evizione, delle seguenti
attivita' della societa' interessata dalla  proposta  di  concordato,
attivita' comprensive dei beni  gia'  spettanti  alla  societa'  H.S.
Elettronica Progetti Spa in A.S. In particolare,  per  quanto  rileva
nel caso di specie, il decreto di omologa dara' specifica menzione di
quanto segue: 
      a)il trasferimento ad Innovest SpA, sul deposito amministrato n
1961814 acceso presso la banca Intesa San Paolo  SpA  filiale  00504,
corso Peschiera 151, Torino,  dei  titoli  di  stato  depositati  sul
deposito amministrato n. 1903032, acceso presso la banca  Intesa  San
Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino; 
      b)il trasferimento ad Innovest SpA,  su  c/c  n.  64385  acceso
presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504,  corso  Peschiera
151, Torino, della liquidita' giacente sul c/c n. 63815 acceso presso
la banca Intesa San Paolo SpA filiale  00504,  corso  Peschiera  151,
Torino, per l'ammontare che risultera' alla data di omologazione  del
concordato; 
      c)il trasferimento ad  Innovest  Spa  dei  crediti  di  seguito
espressamente riepilogati: 
      - crediti fiscali ante procedura Euro 1.146; 
      - crediti fiscali in corso di procedura secondo  l'entita'  che
risultera'   dalla   dichiarazione   fiscale    finale    dell'Organo
commissariale e dalla dichiarazione IVA. 
  Per patto espresso di concordato nessuna altra eventuale  posizione
di credito viene trasferita all'assuntore del concordato. 
  Il provvedimento di omologazione dovra'  costituire  in  ogni  caso
titolo idoneo per  la  eventuale  annotazione  del  trasferimento  di
titoli dematerializzati presso i registri competenti. 
7. L'adempimento del concordato e le garanzie. 
  Per quanto l'omologazione del concordato comporti il  trasferimento
a Innovest SpA dell'attivo di H.S. Elettronica Progetti Spa in  A.S.,
al fine di garantire l'esecuzione del concordato nonche'  la  massima
trasparenza,  si  e'  ritenuto  opportuno  di  demandare   all'organo
commissariale  l'esecuzione  dei  pagamenti  oggetto  della  presente
proposta utilizzando la liquidita' riveniente dalla liquidazione  dei
titoli di Stato gia' presenti nell'attivo  oggetto  di  trasferimento
all'assuntore. 
  Tale importo e' sicuramente capiente per  far  fronte  a  tutte  le
obbligazioni concordatarie cosi' come sopra individuate. 
  Innovest SpA provvedera' a predisporre e sottoscrivere  il  mandato
di pagamento  a  beneficio  dei  creditori  nei  tempi  previsti  per
l'adempimento  dell'esecuzione   degli   impegni   concordatari   con
l'ausilio del personale gia' applicato alle procedure del  gruppo.  I
commissari provvederanno - anche in via disgiunta - a  sottoscrivere,
a loro volta, i mandati di pagamento, previa verifica  dell'esattezza
degli stessi, e provvederanno, sempre  con  l'ausilio  del  personale
gia' applicato alle procedure del  gruppo,  ad  eseguire  formalmente
tutti gli adempimenti conseguenti. 
  Per l'esecuzione dell'attivita' di cui sopra, Innovest SpA rilascia
ogni piu' ampia liberatoria a beneficio dell'Organo commissariale con
conseguente rinuncia a sollevare ogni e qualsiasi eccezione, salvo  i
casi di dolo e colpa grave dello stesso. 
  Eventuali disponibilita' liquide residue, ad esito dell'adempimento
delle obbligazioni concordatarie,  verranno  prontamente  liberate  a
beneficio esclusivo del proponente assuntore. 
  Quale patto espresso di concordato le  somme  da  accantonarsi,  in
sede di esecuzione del concordato,  a  beneficio  dei  creditori  che
risulteranno irreperibili, rimarranno accreditate sul conto  corrente
funzionale a firma congiunta per un per un  periodo  di  cinque  anni
decorrente dal termine ultimo previsto  nella  presente  proposta  di
concordato per adempiere alle obbligazioni concordatarie contratte, e
saranno liberate e trasferite nella  piena  titolarita'  di  Innovest
SpA,  dietro  presentazione  di  fideiussione  escutibile   a   prima
richiesta di durata non superiore al termine  di  cinque  anni  sopra
individuato. Decorso tale termine le suddette somme verranno liberate
a beneficio di Innovest SpA  la  quale  rimarra'  comunque  obbligata
verso i  creditori  irreperibili  e  nei  limiti  delle  obbligazioni
concordatarie, fino alla naturale prescrizione dei crediti. 
8. Conclusioni. 
  Alla luce di quanto sopra, la societa'  Innovest,  in  persona  del
legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa  come  da
mandato in calce al presente atto 
 
                               chiede 
 
  che l'Ill.mo Tribunale di Bologna, visti gli artt. 106 e 78 D. Lgs.
270/99, 214 L. Fall.,  vista  l'autorizzazione  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico, voglia omologare il concordato presentato a mezzo
della  presente  proposta,  nei  termini  ed  alle  condizioni  sopra
descritte. 
  Si producono in copia i seguenti documenti: 
    1)Verbale CDA Innovest del 16 novembre 2009; 
    2)Copia autentica  di  autorizzazione  Ministero  dello  Sviluppo
Economico comprensiva di Istanza di  autorizzazione  relativa  e  dei
suoi allegati; 
    3)Elenco creditori privilegiati ammessi; 
    4)Elenco   creditori   priviligiati   ammessi    e    soddisfatti
parzialmente; 
    5)Elenco creditori chirografari ammessi. 
    Milano - Bologna li 2 dicembre 2009 

                            Innovest SpA 
(Dott. Giandomenico Trombetta) (Prof. Avv.  Alberto  Maffei  Alberti)
                      (Avv. Giuseppe Leogrande) 

 
T09ABQ9474
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.