BP COVERED BOND S.R.L.
Sede Legale: in Foro Buonaparte, 70, 20121, Milano
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Milano n. 06226220967
iscritta all'albo di cui all'articolo 106 del T.U. Bancario al n.
41146 ed appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto
all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U.
Bancario al n. 5034.4 e soggetta all'attivita' di direzione e
coordinamento di Banco Popolare Soc. Coop

(GU Parte Seconda n.153 del 28-12-2010)

Avviso di cessione di crediti pro  soluto  (ai  sensi  del  combinato
  disposto degli articoli 4 e 7-bis della legge del 30  aprile  1999,
  n. 130 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del  decreto  legislativo
  del 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario")  e  dell'articolo
  13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il "Codice in
  materia di Protezione dei dati Personali"). 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.  15  del  4  febbraio
2010, BP COVERED  BOND  S.r.l.  ("BP  Covered  Bond")  comunica  che,
nell'ambito del programma  di  cessioni  ai  sensi  di  un  contratto
"quadro" di cessione concluso in data 26 gennaio  2010  indicato  nel
summenzionato avviso di cessione, ha acquistato pro soluto in data 21
dicembre 2010 da BANCA POPOLARE DI LODI S.p.A., una banca  costituita
ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni,  con  sede
legale in via Polenghi  Lombardo,  13,  26900  Lodi,  Italia,  codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro  delle
imprese di Lodi n. 05754690963, iscritta all'albo delle banche tenuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U.  Bancario  al
n. 5670, societa' appartenente  al  Gruppo  Bancario  Banco  Popolare
iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi  dell'articolo  64  del
T.U. Bancario e soggetta all'attivita' di direzione  e  coordinamento
di Banco Popolare Soc. Coop. (il  "Cedente")  tutti  i  crediti  (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far  tempo
dal 29 novembre 2010 alle  ore  00.01  (incluso),  accessori,  spese,
danni, indennizzi e quant'altro)  derivanti  da  contratti  di  mutuo
ipotecario ovvero  mutui  stipulati  ai  sensi  della  normativa  sul
credito fondiario di cui  all'articolo  38  e  seguenti  del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del  29  novembre
2010, risultavano nella titolarita' di Banca Popolare di Lodi  S.p.A.
e  che,  alla  medesima  data  (salvo  ove  diversamente   previsto),
presentavano le seguenti caratteristiche  (da  intendersi  cumulative
salvo ove diversamente previsto): 
    1. mutui erogati da Banca Popolare di Lodi S.p.A., ovvero erogati
da altre banche e successivamente confluiti in Banca Popolare di Lodi
S.p.A. a  seguito  di  fusione,  scissione,  conferimento  di  ramo/i
d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 
    2. mutui originati tramite filiali della Banca Popolare  di  Lodi
S.p.A.; 
    3. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) siano una o  piu'  persone  fisiche,  e
risultano tutti residenti in Italia; 
    4. mutui interamente erogati  per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
    5. mutui denominati in euro; 
    6.  mutui  che  abbiano  almeno  una  rata,  comprensiva  di  una
componente capitale, scaduta e pagata; 
    7. mutui in relazione ai quali il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 29 novembre 2010  e
(ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 9 che segue,
determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo,  e'
pari o inferiore all'80%. Ai fini del presente criterio, per  "valore
di stima dell'immobile" si intende  il  valore  di  stima  utilizzato
dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al
fine di  valutare  la  conformita'  del  proprio  mutuo  al  presente
criterio, ciascun mutuatario potra', laddove  non  disponga  gia'  di
tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
    8. mutui che siano retti dal diritto italiano; 
    9.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che,  alla  data  di
stipulazione del relativo  mutuo,  ricadevano  in  almeno  una  delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5,  A6,  A7,  A8,  A9,
A11; 
    10. mutui che presentino un tasso di interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
      (a) mutui a tasso  fisso  il  cui  tasso  d'interesse  non  sia
inferiore all'uno per  cento  su  base  annua  e  non  sia  superiore
all'otto virgola cinque per cento su base annua. Per "mutui  a  tasso
fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di  interesse  applicato,
contrattualmente stabilito,  non  preveda  variazioni  per  tutta  la
durata residua del finanziamento; 
      (b) mutui a tasso variabile: 
      (i)  la  cui  maggiorazione  (o  spread)  sopra   l'indice   di
riferimento sia superiore allo zero per cento su base annua e pari  o
inferiore al tre per cento su base annua; o 
      (ii) in relazione ai quali e'  previsto  un  tasso  d'interesse
massimo (cap). 
  Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui  tasso
di interesse sia parametrato all'euribor; 
      (c) mutui c.d. "misti". Per mutui  c.d.  "misti"  si  intendono
quei mutui che prevedono un passaggio  obbligatorio  contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a  tasso  fisso
ad una  modalita'  di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  variabile
parametrato all'euribor; 
      (d)  mutui  c.d.  "modulari.  Per  mutui  c.d.  "modulari"   si
intendono quei mutui che attribuiscono  al  mutuatario  l'opzione  di
modificare,  anche  piu'  volte  durante  la   durata   residua   del
finanziamento, la modalita' di calcolo degli  interessi  (A)  da  una
modalita' a  tasso  variabile  parametrato  all'euribor  ad  (B)  una
modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i)  il  tasso  swap  del
periodo di riferimento (IRS), rilevato  alla  data  di  esercizio  da
parte del mutuatario della facolta' di modifica  della  modalita'  di
calcolo,  fino  alla  scadenza  del  periodo  di  applicazione  della
modalita' di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  fisso  scelto  dal
medesimo   mutuatario   (ii)    la    maggiorazione    (o    spread),
contrattualmente  stabilita,  sopra  l'indice  di  riferimento   come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede; 
    11. mutui: 
      (i) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa  tra  il
27 ottobre 1998 (incluso) ed il 27 maggio 2010 (incluso); 
      (ii) stipulati ai sensi della normativa sul  credito  fondiario
di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 la cui data di  stipulazione  sia  compresa  tra  il  28
gennaio 1998 (incluso) ed il 30 settembre 2010 (incluso); 
    12. mutui le cui rate  scadute  al  29  novembre  2010  risultino
interamente pagate; 
    13. mutui il cui pagamento rateale abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale o semestrale; 
    14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore  o
uguale ad Euro 10.013,31; 
    15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 995.938,45; 
    16. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. "alla  francese"  (cosi'  come
rilevabile alla data di  stipulazione  del  mutuo  o,  se  esistente,
dell'ultimo accordo relativo al metodo  di  ammortamento),  per  tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte  le
rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel  tempo
e di una componente interesse; 
    17. mutui garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  economico  su
immobili, intendendosi per tale: 
      (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
      (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite  dalle  ipoteche  di  grado
legale precedente siano interamente estinte. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 29 novembre 2010 pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
    18.  mutui  che  hanno  una  o  piu'  rate  insolute  (per   tale
intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata  interamente  alla
data del 29 novembre 2010); 
    19.  mutui  che  siano  stati  concessi,  anche  in  qualita'  di
cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla  data  del  29
novembre 2010, erano dipendenti di Banca  Popolare  di  Lodi  S.p.A.,
ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare
Soc. Coop.; 
    20. mutui che siano stati stipulati con erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati); 
    21. mutui stipulati con imprenditori artigiani  e/o  con  imprese
artigiane  che,  ai  sensi  della  legge  8  agosto  1985,  n.   443,
risultavano alla relativa data di stipulazione iscritti presso l'albo
provinciale delle imprese artigiane tenuto dalla competente Camera di
Commercio, Industria e Artigianato; 
    22. mutui classificati  alla  data  di  stipulazione  come  mutui
agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
    23. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
    24. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
    25. mutui che siano stati concessi a  una  o  piu'  societa'  per
azioni,  societa'  a  responsabilita'  limitata,  societa'  in   nome
collettivo o societa' in accomandita semplice; 
    26. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora  scadute  al
29 novembre 2010, che  siano  state,  al  29  novembre  2010,  pagate
anticipatamente in tutto o in parte; 
    27. mutui il cui debito  residuo,  a  fronte  di  un  complessivo
importo  erogato,  e'  suddiviso  in  quote  e  le  cui  quote   sono
disciplinate da condizioni economiche e  finanziarie  specifiche  per
ciascuna di esse; 
    28. mutui il cui contratto prevede l'erogazione  di  due  o  piu'
distinte  linee  di  credito,  la  prima  delle   quali   finalizzata
all'estinzione di  altri  mutui  fondiari  o  ipotecari  e  le  altre
finalizzate a fornire al relativo mutuatario  una  o  piu'  ulteriori
somme di denaro; 
    29. mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio della Regione Abruzzo; 
    30. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per la
revocatoria della  costituzione  delle  relative  ipoteche  ai  sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    31. mutui in relazione ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, mediante invio a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di  adesione  presso  una
filiale  della  banca  mutuante,  alla  proposta  di   rinegoziazione
formulata ai sensi del  decreto  legge  n.  93  del  27  maggio  2008
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008  e  della  convenzione
stipulata  tra  il  Ministero  dell'Economia  e   delle   Finanze   e
l'Associazione Bancaria Italiana; 
    32. mutui in relazione ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
ottenuto  la  sospensione  del  pagamento   delle   rate   ai   sensi
dell'accordo quadro stipulato il 25 marzo 2009 tra il Ministero delle
Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in relazione al regime  di
favore per le persone in difficolta' di cui all'articolo 12, comma  5
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185  (Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro  strategico  nazionale),  convertito
con  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  del   successivo   decreto
ministeriale del 25 febbraio 2009; 
    33. mutui in relazione ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
ottenuto la  sospensione  per  12  mesi  pagamento  della  componente
capitale delle rate ai sensi dell'accordo denominato "Piano Famiglie"
sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni
dei consumatori in data 18 dicembre 2009. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  di  cui  al  presente
avviso sono stati  altresi'  trasferiti  a  BP  Covered  Bond,  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai  sensi  del  combinato
disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del  T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che  assistono  e  garantiscono  il
pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi  inerenti,  ivi
inclusa qualsiasi  garanzia,  reale  o  personale,  trasferibile  per
effetto della cessione dei suddetti  crediti,  comprese  le  garanzie
derivanti da qualsiasi negozio con causa di  garanzia,  rilasciate  o
comunque formatesi in relazione ai menzionati crediti. 
  BP Covered Bond ha conferito incarico  a  Banca  Popolare  di  Lodi
S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinche' in nome e per conto di BP
Covered Bond, in qualita' di soggetto  incaricato  della  riscossione
dei crediti ceduti,  proceda  all'incasso  delle  somme  dovute.  Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti")  e
gli  eventuali  loro  garanti,  successori  o  aventi   causa,   sono
legittimati a pagare  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai  crediti
oggetto della cessione di cui al presente  avviso  e  diritti  ceduti
nelle forme nelle quali  il  pagamento  di  tali  somme  era  a  loro
consentito per contratto o  in  forza  di  legge  anteriormente  alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso  che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti. 
  I Debitori Ceduti, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione al Cedente. 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione
                         dei Dati Personali 
 
  Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia di  Protezione  dei
Dati Personali, BP Covered Bond informa  i  Debitori  Ceduti  che  la
cessione dei crediti di cui al presente avviso  gia'  di  titolarita'
del Cedente e derivanti dai contratti sottostanti di cui  i  Debitori
Ceduti sono parte, ha comportato necessariamente la  comunicazione  a
BP Covered Bond dei dati  personali  identificativi,  patrimoniali  e
reddituali dei Debitori Ceduti (i "Dati Personali"). In virtu'  della
predetta  comunicazione,  BP  Covered  Bond  e'  divenuta,  pertanto,
titolare del trattamento dei Dati Personali, e' tenuta a  fornire  la
presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del  predetto  Codice  in
materia di Protezione dei dati  Personali  ed  assolve  tale  obbligo
mediante la presente pubblicazione in  forza  del  provvedimento  del
Garante per la Protezione Dei Dati Personali  del  18  gennaio  2007,
recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. 
  BP Covered Bond informa  che  i  Dati  Personali  saranno  trattati
esclusivamente  nell'ambito  della  normale  attivita',  secondo   le
finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale  e,  in
particolare: 
    - per finalita' inerenti alla realizzazione di  un'operazione  di
emissione da parte  di  Banco  Popolare  -  Societa'  Cooperativa  di
obbligazioni bancarie garantite nella forma  di  programma  ai  sensi
dell'art. 7-bis della Legge 130; 
    - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e 
    - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.  amministrazione,
gestione contabile degli  incassi,  eventuale  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti  da  obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered Bond,  in
Italia e/o in paesi dell'Unione Europea,  ai  seguenti  soggetti  e/o
categorie di soggetti, per trattamenti  che  soddisfano  le  seguenti
finalita': 
    (i) ai soggetti incaricati  della  gestione,  riscossione  e  del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a  seguire  le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
    (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e  di  pagamento
per l'espletamento dei relativi servizi; 
    (iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili  ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP Covered
Bond per la consulenza da essi prestata; 
    (iv) alle autorita'  di  vigilanza  di  BP  Covered  Bond  e  del
Cedente. e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza  ad  obblighi  di
legge; 
    (v) ai soggetti incaricati  di  effettuare  analisi  relative  al
portafoglio di crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso; 
    (vi) a societa' del Gruppo Banco Popolare; 
    (vii) a soggetti terzi ai quali i crediti oggetto di cessione  di
cui al presente avviso dovessero essere ulteriormente ceduti da parte
di BP Covered Bond. 
  Dei  Dati  Personali  potranno  venire  a  conoscenza   anche   gli
incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i  responsabili  del
trattamento di quest'ultima. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Titolare del trattamento e' BP Covered Bond  S.r.l.,  con  sede  in
Milano, Foro Buonaparte, 70. 
  BP Covered Bond informa, altresi', che  i  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono  esercitare
i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia  di  Protezione
dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno  il  diritto,  a
mero titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  di  chiedere  e  di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati Personali,
di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare  i  diritti  di  cui  sopra  nonche'  di
ottenere ulteriori informazioni  rispetto  al  trattamento  dei  Dati
Personali, possono rivolgersi al preposto  pro-tempore  del  Servizio
Risorse e Servizi, presso Banca Popolare di Lodi S.p.A,  in  qualita'
di responsabile del trattamento nominato da BP Covered Bond. 

             Bp Covered Bond S.R.L. Amministratore Unico 
                         Francesco Soresina 

 
T10AAB12205
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.