TAR LOMBARDIA

(GU Parte Seconda n.125 del 21-10-2010)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n. 181 del  6  ottobre  2010,  in  esito  all'udienza
pubblica del 5 ottobre 2010, il TAR LOMBARDIA - Milano, Sez.  IV,  ha
ordinato ai sottoscritti avvocati Mario Bucello e  Simona  Viola,  in
qualita' di difensori dei signori Marco Cappato e Lorenzo  Lipparini,
la presente notifica per pubblici proclami del  ricorso  iscritto  in
data 20 maggio 2010 al reg. ric. n. 1138/2010  del  TAR  LOMBARDIA  -
Milano, Sez. IV e del pedissequo decreto presidenziale  n.  89/10  in
data 24 maggio 2010, aventi il seguente tenore 
    "Ricorso    nell'interesse    dei    signori    Marco     Cappato
(CPPMRC71E25F205G)   e    Lorenzo    Lipparini    (LPPLNZ82A02G842J),
rappresentati e difesi in forza di mandato  a  margine  del  presente
atto dagli Avv.ti Mario Bucello  (BCLMRA47R20F158E)  e  Simona  Viola
(VLISNM62P55F205V),  ed  elettivamente  domiciliati  presso  il  loro
studio in via W.A. Mozart 9 in Milano, contro la  Regione  Lombardia,
in persona del Suo Presidente pro tempore, 
  e nei confronti di Giancarlo  Abelli,  Roberto  Alboni,  Alessandro
Alfieri,  Agostino  Alloni,  Rienzo  Azzi,  Mario  Barboni,   Daniele
Belotti,  Valerio  Bettoni,  Dario  Bianchi,   Davide   Boni,   Carlo
Borghetti, Giulio Boscagli, Cesare  Bossetti,  Renzo  Bossi,  Claudio
Bottari, Enrico Brambilla, Massimo Buscemi, Stefano Carugo,  Raffaele
Cattaneo, Giulio Cavalli, Arianna  Cavicchioli,  Fabrizio  Cecchetti,
Angelo Ciocca,  Giuseppe  Civati,  Jari  Colla,  Alessandro  Colucci,
Angelo Costanzo, Chiara Cremonesi, Elisabetta  Fatuzzo,  Giambattista
Ferrari, Roberto Formigoni, Giosue'  Frosio,  Luca  Gaffuri,  Stefano
Galli,  Giuseppe  Angelo  Giammario,  Andrea  Gibelli,  Gian  Antonio
Girelli, Romano Maria La Russa, Giangiacomo Longoni,  Carlo  Maccari,
Enrico Marcora, Alessandro Marelli, Maurizio Martina, Stefano Maullu,
Nicole  Minetti,   Franco   Mirabelli,   Franco   Nicoli   Cristiani,
Massimiliano  Orsatti,  Mauro   Parolini,   Ugo   Parolo,   Francesco
Patitucci,  Giovanni  Pavesi,  Roberto  Pedretti,   Filippo   Penati,
Margherita Peroni, Fabio  Pizzul,  Massimo  Ponzoni,  Giorgio  Pozzi,
Francesco Prina,  Giorgio  Puricelli,  Gianmarco  Quadrini,  Marcello
Raimondi, Gianluca Rinaldin, Doriano Riparbelli, Massimiliano  Romeo,
Giovanni Rossoni, Luciana Ruffinelli,  Carlo  Saffioti,  Mario  Sala,
Fabrizio  Santantonio,  Gabriele  Sola,  Carlo  Spreafico,  Pierluigi
Toscani, Stefano Tosi, Paolo  Valentini  Puccitelli,  Sara  Valmaggi,
Giuseppe Villani, Domenico Zambetti, Stefano Zamponi, Sante  Zuffada,
per l'annullamento 
  - degli atti di proclamazione degli eletti relativi alle operazioni
elettorali per l'Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale della Regione Lombardia, svoltesi nei giorni 28 e
29 marzo 2010; 
  - della deliberazione dell'Ufficio Centrale Regionale di ammissione
della "Per la Lombardia" dalla competizione elettorale; 
  - di  ogni  altro  atto  presupposto,  connesso  e  consequenziale,
ancorche' non conosciuto. 
 
                                Fatto 
 
  1. Con decreto del Prefetto della Provincia di Milano n. 15  del  2
febbraio 2010 sono stati convocati per i giorni 28 e 29 marzo 2010  i
comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della  Giunta
e del Consiglio Regionale della Lombardia. 
  2. Conformemente a quanto dispone la normativa  che  disciplina  la
materia, in data 27 febbraio  2010  i  delegati  della  "Lista  Marco
Pannella" hanno proceduto alla presentazione delle  rispettive  liste
elettorali, mediante il deposito della documentazione prevista  dalla
legge presso la cancelleria della Corte di Appello di Milano. 
  3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 43 del 1995, la lista
dei candidati alle elezioni regionali  deve  essere  sottoscritta  da
almeno 3.500 elettori. 
  Il legislatore inoltre ha disciplinato analiticamente le  modalita'
di autenticazione delle sottoscrizioni. L'art. 21 del D.P.R. 445  del
2000 sancisce infatti espressamente che "l'autenticazione e'  redatta
di  seguito  alla  sottoscrizione  e  il  pubblico   ufficiale,   che
autentica, attesta che la sottoscrizione  e'  stata  apposta  in  sua
presenza,  previo  accertamento   dell'identita'   del   dichiarante,
indicando le modalita' di identificazione, la data  ed  il  luogo  di
autenticazione, il proprio nome, cognome e  la  qualifica  rivestita,
nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio". 
  4. La "Lista  Marco  Pannella"  era  stata  sottoscritta  da  1.838
elettori. 
  Nessuno ha mai dubitato  della  regolarita'  delle  firme  di  tali
elettori  ne'  delle  relative  autenticazioni.  Tuttavia   l'Ufficio
Centrale  Regionale  ha  disposto  l'esclusione  della  lista   dalla
competizione elettorale, in quanto non e' stata  raggiunta  la  quota
minima di 3.500 sottoscrizioni stabilita dalla legge. 
  5.  Nella  dichiarazione  di  presentazione  della  lista  "Per  la
Lombardia" si legge che il numero  delle  sottoscrizioni  e'  pari  a
3.935 elettori. 
  In data 28 febbraio 2010 l'Ufficio centrale elettorale  ha  accolto
l'istanza  dei  delegati  della  lista  radicale  di  accedere   alla
documentazione presentata dalle liste "Per la  Lombardia"  e  "Penati
presidente". 
  In quella  sede  e'  stato  possibile  effettuare  un  esame  e  un
controllo  dettagliato  delle   sottoscrizioni   e   delle   relative
autenticazioni.  E'  subito  apparso  che  le  firme   effettivamente
prodotte dalla lista "Per la Lombardia" erano solo 3.872, quindi meno
numerose di quelle dichiarate al momento  del  deposito  della  lista
presso l'Ufficio competente. 
  A  seguito  di  tale  analisi  e'  poi   emerso   che   514   delle
autenticazioni non  erano  state  eseguite  nel  rispetto  di  quanto
prescrive la  norma  sopra  richiamata.  In  particolare  sono  state
rilevate le seguenti irregolarita': 
  - mancanza del timbro tondo sui moduli (136 sottoscrizioni) 
  - mancanza della data dell'autentica (121 sottoscrizioni) 
  - mancanza del luogo dell'autentica (229 sottoscrizioni) 
  - mancanza della qualifica dell'autenticante (28 sottoscrizioni). 
  I rappresentanti della "Lista Marco Pannella", con l'esposto del 1°
marzo 2010, hanno quindi denunciato all'Ufficio  centrale  elettorale
le irregolarita' riscontrate. 
  Tale organo ha proceduto ad una nuova verifica della documentazione
presentata dalla "lista Per Lombardia" che ha confermato tutti i vizi
segnalati. Non solo, ma a seguito del riesame l'Ufficio si e' accorto
che altre 244 firme erano invalide. 
  La "lista per Lombardia" era stata quindi illegittimamente  ammessa
alla competizione elettorale perche' non aveva  raggiunto  il  numero
minimo  di  sottoscrizioni  validamente  autenticate  previsto  dalla
legge. 
  E' stato appurato infatti che le  firme  effettivamente  presentate
erano 3872, delle quali 758 (514 + 244) non munite di  autenticazione
conforme ai precetti legali. 
  La lista "Per  la  Lombardia"  non  aveva  in  conclusione  assolto
l'onere condizionante l'ammissione, in quanto non era corredata di un
numero sufficiente di sottoscrizioni valide: le firme  utili  infatti
erano solo 3114 (3872 - 758), mentre, come  ricordato,  la  legge  ne
richiede 3.500. 
  6. Pertanto, l'Ufficio centrale elettorale,  con  la  deliberazione
del 1° marzo  2010,  ha  rivisto  la  sua  precedente  determinazione
disponendo  l'esclusione  della  lista  "Per  la   Lombardia"   dalla
competizione elettorale. 
  7. Successivamente,  il  giudice  amministrativo,  investito  della
questione, ha annullato il provvedimento dell'Ufficio ed ha riammesso
la lista. 
  Degno di nota e' tuttavia che sia la sentenza di primo grado sia la
successiva sentenza di appello, che l'ha  confermata,  non  si  siano
pronunciate    sulla    validita'    delle    autenticazioni    delle
sottoscrizioni,  ma  abbiano  posto  alla  base   delle   motivazioni
l'esaurimento del potere di controllo da parte dell'Ufficio  Centrale
Regionale, dopo la prima decisione di ammissione. 
  8. I Sig.ri Marco Cappato  e  Lorenzo  Lipparini,  in  qualita'  di
cittadini italiani residenti  entrambi  nella  Regione  Lombardia  ed
aventi titolo  come  tali  a  concorrere  all'elezione  del  relativo
Consiglio  Regionale,  preso  atto  dell'indicazione  fornita   dalla
sentenza del Consiglio di Stato n. 1640 del 2010, secondo cui la sede
del sindacato giurisdizionale sulle  decisioni  di  ammissione  delle
liste e' il giudizio elettorale successivo alla  proclamazione  degli
eletti, propongono pertanto ricorso a codesto  Ill.mo  Tribunale  per
contestare l'elezione dei Signori  indicati  in  rubrica,  in  quanto
scaturita da una  consultazione  elettorale  inquinata  dall'indebita
partecipazione  di  una  lista  di  candidati  erroneamente  ammessa,
ancorche' non supportata da un sufficiente numero  di  sottoscrizioni
validamente autenticate. 
 
                               DIRITTO 
 
I. Quanto ai requisiti di forma prescritti per l'autenticazione delle
  sottoscrizioni. 
  L'art. 21 del D.P.R. n. 445 del 2000 pone a requisito di  validita'
delle autenticazioni delle sottoscrizioni di una lista elettorale una
serie  di  prescrizioni  formali,  dalle  quali   non   e'   concesso
prescindere. 
  Ad avviso del giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. V,  n.  470
del  29  giugno  1979),  "l'autenticazione  (...)  delle  firme   dei
presentatori di una lista  elettorale  non  costituisce  un  semplice
mezzo di prova, ma e' un requisito prescritto  (...)  ad  substantiam
actus, per garantire, nell'interesse pubblico, con il  vincolo  della
fede privilegiata, la certezza della provenienza della  presentazione
della lista da parte di chi figura averla sottoscritta". 
  Piu'  recentemente  il  Consiglio  di   Stato   ha   chiarito   che
l'autenticazione   "costituisce   un   momento    essenziale    della
presentazione della lista, intesa a garantire che  la  sottoscrizione
della stessa corrisponda effettivamente alla volonta' della  frazione
di elettorato  stabilita  dalla  legge  e  costituisce  un  requisito
prescritto ad substantiam" (Cons. Stato, sez. V, 18 giugno  2001,  n.
3212). 
  Corollario di questi  principi  e'  che  le  verificazioni  formali
prescritte  dalla  legge  si  ergano  a  veri  e   propri   requisiti
sostanziali e non possano essere svilite  a  mera  manifestazione  di
accanimento burocratico. 
  Oltre tutto gli adempimenti prescritti sono funzionali non  solo  a
consentire un immediato riscontro di almeno esteriore  corrispondenza
della fattispecie concreta alla fattispecie  legale,  ma  anche  alla
praticabilita' di un controllo  successivo  sulla  veridicita'  delle
operazioni  di  autenticazione  delle  sottoscrizioni   delle   liste
elettorali. 
  Questi strumenti  di  garanzia  della  correttezza  della  fase  di
presentazione delle liste assumono anzi una rilevanza  maggiore,  dal
momento in cui e' stato ampliato il novero dei  soggetti  legittimati
ad esercitare l'attivita' di autenticazione: oggi tale  attivita'  e'
accessibile anche  a  sodali  politici  dei  candidati,  maggiormente
esposti alla tentazione di rilasciare attestazioni compiacenti, per i
quali il vincolo di forme solenni, implicanti descrizioni impegnative
delle  circostanze  di  formazione  dell'atto,  si   prospetta   come
strumento di responsabilizzazione particolarmente opportuno. 
  In conclusione, le  argomentazioni  che  aspirano  a  sostituire  i
requisiti  fissati   dal   legislatore   con   altre   modalita'   di
formalizzazione certo  meno  gravose,  ma  che  non  possono  affatto
accreditarsi di pari efficacia, sono in sostanza  volte  ad  ottenere
una  revisione  del  vigente  regime  legale.  Ben  si  comprende  il
rammarico di una cospicua compagine politica costretta a confrontarsi
con le conseguenze nefaste di un proprio difetto  di  organizzazione;
ma il rimedio all'errore  compiuto  non  puo'  essere  cercato  nella
sollecitazione di  interpretazioni  compiacenti;  tanto  piu'  quando
interpretazioni intransigenti sono state costantemente  opposte  alle
difficolta' organizzative cui la  poverta'  di  mezzi  ha  da  sempre
condannato le liste minori. 
  Se un'elezione  mutilata  della  partecipazione  di  una  massiccia
componente politica, ancorche' per errori a questa stessa  componente
addebitabili, appare prospettiva indesiderabile, spetta alla politica
reperire un rimedio intervenendo sul regime legale in modo conforme a
costituzione (e quindi introducendo regole ragionevoli  a  favore  di
tutti e non mitigazioni postume a  favore  dei  predestinati),  senza
inquinare  la  funzione  giurisdizionale  gravandola   del   compito,
contrario alla sua natura, di modulare  una  decisione  in  relazione
alle qualita' soggettive della parte (in  sostanza,  per  salvare  le
liste indebitamente ammesse da  un  atto  che  solo  una  preclusione
procedurale ha impedito di  correggere  in  sede  amministrativa,  si
dovrebbe operare un capovolgimento dei principi cui la giurisprudenza
amministrativa si e' in  precedenza  perennemente  attenuta,  ma  che
adesso sarebbero divenuti obsoleti per gli  effetti  suscettibili  di
derivarne ad una certa incauta parte politica). 
II. Sui singoli profili di invalidita'. 
  a) Il luogo dell'autenticazione. 
  Per quanto riguarda il luogo dell'autenticazione, la giurisprudenza
e' concorde  nel  ritenere  che  esso  costituisca  una  delle  parti
essenziali dell'autenticazione (cosi' T.A.R. Lazio, Latina,  sez.  I,
23 ottobre 2009, n. 983). 
  Questo requisito assume una rilevanza  fondamentale  alla  luce  di
quanto indicato dalle Istruzioni per la presentazione  ed  ammissione
delle candidature, relative all'elezione del presidente della  giunta
regionale  e   del   consiglio   regionale,   edite   dal   Ministero
dell'Interno, Dipartimento per gli  Affari  Interni  e  Territoriali,
Direzione Centrale dei Servizi elettorali  al  capitolo  I,  par.  4,
lett. c.: "Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo
il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14 (L.  n.  53
del 1990), ai quali e'  espressamente  attribuita  la  competenza  ad
eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono
del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel
territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari". 
  L'esplicita  indicazione  del  luogo  costituisce  inoltre  l'unico
strumento capace  di  attestare  l'effettiva  presenza  del  soggetto
autenticante nel luogo dove dichiara di aver svolto la sua attivita',
sottoponendolo  cosi'  al  rischio  dell'accertamento  di  una  falsa
dichiarazione. 
  Non sembra d'altronde possibile desumere altrimenti, con lo  stesso
grado di certezza, il luogo in cui e' stata svolta l'autenticazione. 
  D'altro  canto  la  pretesa  di  elevare  ad   equipollente   della
specificazione della localita' l'indicazione contenuta nel timbro del
certificante appare davvero curiosa, nel suo  scoperto  sconfinamento
nella petizione  di  principio:  l'argomentazione  infatti  assume  a
postulato che l'autenticazione sia stata effettuata secondo legge (in
altri termini, che il timbro  non  sia  stato  trasportato  in  altra
localita');  e  quindi  proprio  il  dato  che  si   tratterebbe   di
dimostrare. 
  b) La data. 
  Per quanto concerne l'indicazione della data  della  autenticazione
della sottoscrizione, non possono ancora una  volta  condividersi  le
argomentazioni intese a sminuirne il valore e la  necessita'.  L'art.
21  del  citato  D.P.R.  stabilisce  l'imprescindibilita'  di  questo
elemento formale, a presidio della certezza  del  corretto  esercizio
della funzione certificatrice. 
  A titolo esemplificativo, si  pensi  all'ipotesi  in  cui  uno  dei
soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni perda la  qualifica
prevista dalla legge nei  180  giorni  antecedenti  le  elezioni.  In
questo  caso,  solo  l'indicazione  della   data   consentirebbe   di
distinguere  le  autentiche  valide  perche'  effettuate  durante  la
titolarita'  della  carica  da  quelle  invalide  perche'  effettuate
successivamente. 
  c) La qualifica dell'autenticante 
  In ordine  alla  menzione  della  qualifica  dell'autenticante,  la
giurisprudenza amministrativa ha chiarito in piu'  occasioni  che  la
stessa  costituisce  un  contenuto  essenziale   dell'autenticazione.
"L'essenzialita' di tale elemento  discende  dal  convergente  valore
probatorio correlato allo specifico atto (che deve investire anche  i
poteri certificativi del soggetto autenticante) e  dal  principio  di
autosufficienza dell'autenticazione la cui finalita' nell'ambito  del
procedimento  elettorale  -  notoriamente   connotato   da   rigorose
scansioni  temporali  dei  relativi  adempimenti  e  complessivamente
improntato a celerita' di svolgimento  -  e'  esattamente  quella  di
scongiurare   la   necessita'   di   disporre,   per   ogni   singola
autenticazione, ulteriori accertamenti da parte degli Uffici preposti
al controllo del materiale dovuto" (Cons. Stato, sez. V, 18  dicembre
2009, n. 8420). 
  d) Il timbro 
  Con riferimento infine alla mancanza  del  timbro  dell'ufficio  di
appartenenza  dell'autenticatore,  si  deve   insistere   sulla   sua
essenzialita' per tutti i soggetti abilitati dalla legge,  in  quanto
non sembra potersi ravvisare nell'art. 21 del  D.P.R.  445  del  2000
alcuna ipotesi di discrezionalita' nell'uso dello stesso. 
  E'  vero  che  un  orientamento  giurisprudenziale  minoritario  e'
disposto a  ritenere  legittime  le  autenticazioni  dei  consiglieri
comunali non  corredate  di  timbro:  secondo  quest'impostazione,  i
membri delle assemblee degli enti locali,  non  avendo  in  dotazione
propria un timbro  identificativo  della  loro  qualita',  potrebbero
autenticare validamente le firme anche senza farne uso. 
  Una simile interpretazione non puo' tuttavia essere condivisa. 
  La legge n. 120 del 1999, che ha ampliato il  novero  dei  soggetti
abilitati  ad  eseguire  le  autenticazioni  includendovi   anche   i
consiglieri comunali e  provinciali,  non  ha  introdotto  un  regime
speciale per  le  autenticazioni  dagli  stessi  effettuate.  Restano
pertanto fermi i requisiti stabiliti dall'art. 21 del D.P.R. 445  del
2000, dove si legge testualmente che deve essere  apposto  il  timbro
dell'ufficio. 
  Il fatto che i consiglieri non abbiano una  dotazione  autonoma  di
timbri  non  e'  certamente  un  problema:  per   poter   autenticare
validamente le sottoscrizioni delle liste, essi devono  semplicemente
richiedere  all'amministrazione  di  appartenenza  il  timbro   tondo
recante lo stemma dell'ente. 
  E' in ogni caso opportuno sottolineare che, come giustamente notato
gia'  dall'Ufficio  centrale  elettorale,  anche  se,  per   assurdo,
venissero considerate valide le autentiche sprovviste di timbro, "non
si perverrebbe comunque a conclusioni utili per la riammissione della
lista". Le autenticazioni apposte senza il timbro sono  infatti  136,
che da sole  non  bastano  per  raggiungere  la  soglia  delle  3.500
richiesta  dalla  legge  (3.628  -  514  +  136  =  3.250).   Bisogna
considerare inoltre che, delle 136 autentiche senza timbro, 111  sono
autenticate da consiglieri comunali, mentre 25  da  un  sindaco,  che
sarebbe stato necessariamente fornito di un timbro identificativo. 
  In conclusione, le lacune della documentazione attengono  tutte  ad
elementi essenziali dell'autenticazione; che  del  resto  hanno  dato
origine ad una giurisprudenza costante, che  ha  lasciato  margini  a
mitigazioni solo in tema di timbri.  Ma  anche  a  voler  manifestare
indulgenza (peraltro non giustificata dalla formulazione della norma)
su   quest'ultimo   profilo,   rimarrebbe    l'insufficienza    delle
sottoscrizioni raccolte a consentire l'ammissione della lista. 
 
                               P.Q.M. 
 
  Piaccia all'Ill.mo Tribunale Amministrativo accogliere il ricorso. 
  Con vittoria di spese ed onorari di  giudizio.  Milano,  20  maggio
2010. Avv. Mario Bucello Avv. Simona Viola 
  N. 89/10 REG. DEC. N. 01138/2010 REG. RIC. 
  REPUBBLICA  ITALIANA  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la
Lombardia (Sezione Quarta). Il Presidente ha pronunciato il  presente
DECRETO 
  Sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2010, proposto da:
Marco Cappato, rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Mario  Bucello,
Simona Viola, con domicilio eletto presso Mario  Bucello  in  Milano,
via Mozart 9; Lorenzo Lipparini;  contro  Regione  Lombardia,  Andrea
Gibelli, Luciana  Ruffinelli;  nei  confronti  di  Giancarlo  Abelli,
Roberto Alboni, Alessandro Alfieri,  Agostino  Alloni,  Rienzo  Azzi,
Mario Barboni,  Daniele  Belotti,  Valerio  Bettoni,  Dario  Bianchi,
Davide Boni, Carlo  Borghetti,  Giulio  Boscaglio,  Cesare  Bossetti,
Renzo Bossi, Claudio  Bottari,  Enrico  Brambilla,  Massimo  Buscemi,
Stefano  Carugo,   Raffaele   Cattaneo,   Giulio   Cavalli,   Arianna
Cavicchioli, Fabrizio Cecchetti, Angelo Ciocca, Giuseppe Civati, Jari
Colla,  Alessandro  Colucci,  Angelo  Costanzo,   Chiara   Cremonesi,
Elisabetta Fatuzzo, Giambattista Ferrari, Roberto Formigoni,  Giosue'
Frosio, Luca Gaffuri, Stefano Galli, Giuseppe  Angelo,  Gian  Antonio
Girelli, Romano Maria La Russa, Giangiacomo Longoni,  Carlo  Maccari,
Enrico Marcora, Maurizio Martina,  Stefano  Maullu,  Nicole  Minetti,
Franco Mirabelli,  Franco  Nicoli  Cristiani,  Massimiliano  Orsatti,
Mauro Parolini, Ugo Parolo,  Francesco  Patitucci,  Giovanni  Pavese,
Roberto Pedretti, Filippo Penati, Margherita  Peroni,  Fabio  Pizzul,
Massimo Ponzoni, Giorgio Pozzi, Francesco Prina,  Giorgio  Puricelli,
Gianmarco Quadrini, Marcello  Raimondi,  Gianluca  Rinaldin,  Doriano
Riparbelli, Massimiliano Romeo, Giovanni Rossoni, Luciana Ruffinelli,
Carlo Saffioti, Mario  Sala,  Fabrizio  Santantonio,  Gabriele  Sola,
Carlo Spreafico, Pierluigi Toscani, Stefano  Tosi,  Paolo  Valentini,
Sara Valmaggi, Giuseppe Villani, Domenico Zambetti, Stefano  Zamponi,
Sante Zuffada; per l'annullamento degli atti di  proclamazione  degli
eletti  relativi  alle   operazioni   elettorali   per   il   rinnovo
dell'Amministrazione Reginale della Lombardia, svoltesi il  28  e  29
marzo 2010; della deliberazione dell'Ufficio  Centrale  Regionale  di
ammissione  della  lista  "Per  la   Lombardia"   alla   competizione
elettorale de qua; di ogni altro atto presupposto o connesso 
  Visto il ricorso con i relativi  allegati;  Visto  l'art.  6  della
legge 1034/1971;  Visto  l'art.  83/11,  T.U.  approvato  con  D.P.R.
16.5.1960, n. 570; P.Q.M. Fissa l'udienza pubblica del 6 luglio 2010,
ore 11.30, per la discussione del  ricorso  elettorale  in  epigrafe.
Nomina relatore della causa il Presidente Adriano  Leo.  Il  presente
decreto sara' eseguito dall'Amministrazione ed e'  depositato  presso
la Segreteria del Tribunale che  provvedera'  a  darne  comunicazione
alle parti. Cosi' deciso in Milano il giorno 24 maggio 2010. 
  Il presidente Adriano Leo. Depositato in segreteria il  24  -  5  -
2010 Il segretario". 
  Con ordinanza nr. 181 del 6 ottobre 2010, il TAR Lombardia  -  sez.
IV, oltre a ordinare la notifica per pubblici proclami  del  suesteso
ricorso e pedissequo decreto, ha rinviato la trattazione della  causa
all'udienza del 9 dicembre 2010 ad ore di rito. 
    Milano, 15 ottobre 

                 Avv.ti Mario Bucello - Simona Viola 

 
T10ABA10315
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.