Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Con ordinanza n. 181 del 6 ottobre 2010, in esito all'udienza pubblica del 5 ottobre 2010, il TAR LOMBARDIA - Milano, Sez. IV, ha ordinato ai sottoscritti avvocati Mario Bucello e Simona Viola, in qualita' di difensori dei signori Marco Cappato e Lorenzo Lipparini, la presente notifica per pubblici proclami del ricorso iscritto in data 20 maggio 2010 al reg. ric. n. 1138/2010 del TAR LOMBARDIA - Milano, Sez. IV e del pedissequo decreto presidenziale n. 89/10 in data 24 maggio 2010, aventi il seguente tenore "Ricorso nell'interesse dei signori Marco Cappato (CPPMRC71E25F205G) e Lorenzo Lipparini (LPPLNZ82A02G842J), rappresentati e difesi in forza di mandato a margine del presente atto dagli Avv.ti Mario Bucello (BCLMRA47R20F158E) e Simona Viola (VLISNM62P55F205V), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in via W.A. Mozart 9 in Milano, contro la Regione Lombardia, in persona del Suo Presidente pro tempore, e nei confronti di Giancarlo Abelli, Roberto Alboni, Alessandro Alfieri, Agostino Alloni, Rienzo Azzi, Mario Barboni, Daniele Belotti, Valerio Bettoni, Dario Bianchi, Davide Boni, Carlo Borghetti, Giulio Boscagli, Cesare Bossetti, Renzo Bossi, Claudio Bottari, Enrico Brambilla, Massimo Buscemi, Stefano Carugo, Raffaele Cattaneo, Giulio Cavalli, Arianna Cavicchioli, Fabrizio Cecchetti, Angelo Ciocca, Giuseppe Civati, Jari Colla, Alessandro Colucci, Angelo Costanzo, Chiara Cremonesi, Elisabetta Fatuzzo, Giambattista Ferrari, Roberto Formigoni, Giosue' Frosio, Luca Gaffuri, Stefano Galli, Giuseppe Angelo Giammario, Andrea Gibelli, Gian Antonio Girelli, Romano Maria La Russa, Giangiacomo Longoni, Carlo Maccari, Enrico Marcora, Alessandro Marelli, Maurizio Martina, Stefano Maullu, Nicole Minetti, Franco Mirabelli, Franco Nicoli Cristiani, Massimiliano Orsatti, Mauro Parolini, Ugo Parolo, Francesco Patitucci, Giovanni Pavesi, Roberto Pedretti, Filippo Penati, Margherita Peroni, Fabio Pizzul, Massimo Ponzoni, Giorgio Pozzi, Francesco Prina, Giorgio Puricelli, Gianmarco Quadrini, Marcello Raimondi, Gianluca Rinaldin, Doriano Riparbelli, Massimiliano Romeo, Giovanni Rossoni, Luciana Ruffinelli, Carlo Saffioti, Mario Sala, Fabrizio Santantonio, Gabriele Sola, Carlo Spreafico, Pierluigi Toscani, Stefano Tosi, Paolo Valentini Puccitelli, Sara Valmaggi, Giuseppe Villani, Domenico Zambetti, Stefano Zamponi, Sante Zuffada, per l'annullamento - degli atti di proclamazione degli eletti relativi alle operazioni elettorali per l'Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Lombardia, svoltesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010; - della deliberazione dell'Ufficio Centrale Regionale di ammissione della "Per la Lombardia" dalla competizione elettorale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorche' non conosciuto. Fatto 1. Con decreto del Prefetto della Provincia di Milano n. 15 del 2 febbraio 2010 sono stati convocati per i giorni 28 e 29 marzo 2010 i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Lombardia. 2. Conformemente a quanto dispone la normativa che disciplina la materia, in data 27 febbraio 2010 i delegati della "Lista Marco Pannella" hanno proceduto alla presentazione delle rispettive liste elettorali, mediante il deposito della documentazione prevista dalla legge presso la cancelleria della Corte di Appello di Milano. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 43 del 1995, la lista dei candidati alle elezioni regionali deve essere sottoscritta da almeno 3.500 elettori. Il legislatore inoltre ha disciplinato analiticamente le modalita' di autenticazione delle sottoscrizioni. L'art. 21 del D.P.R. 445 del 2000 sancisce infatti espressamente che "l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio". 4. La "Lista Marco Pannella" era stata sottoscritta da 1.838 elettori. Nessuno ha mai dubitato della regolarita' delle firme di tali elettori ne' delle relative autenticazioni. Tuttavia l'Ufficio Centrale Regionale ha disposto l'esclusione della lista dalla competizione elettorale, in quanto non e' stata raggiunta la quota minima di 3.500 sottoscrizioni stabilita dalla legge. 5. Nella dichiarazione di presentazione della lista "Per la Lombardia" si legge che il numero delle sottoscrizioni e' pari a 3.935 elettori. In data 28 febbraio 2010 l'Ufficio centrale elettorale ha accolto l'istanza dei delegati della lista radicale di accedere alla documentazione presentata dalle liste "Per la Lombardia" e "Penati presidente". In quella sede e' stato possibile effettuare un esame e un controllo dettagliato delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni. E' subito apparso che le firme effettivamente prodotte dalla lista "Per la Lombardia" erano solo 3.872, quindi meno numerose di quelle dichiarate al momento del deposito della lista presso l'Ufficio competente. A seguito di tale analisi e' poi emerso che 514 delle autenticazioni non erano state eseguite nel rispetto di quanto prescrive la norma sopra richiamata. In particolare sono state rilevate le seguenti irregolarita': - mancanza del timbro tondo sui moduli (136 sottoscrizioni) - mancanza della data dell'autentica (121 sottoscrizioni) - mancanza del luogo dell'autentica (229 sottoscrizioni) - mancanza della qualifica dell'autenticante (28 sottoscrizioni). I rappresentanti della "Lista Marco Pannella", con l'esposto del 1° marzo 2010, hanno quindi denunciato all'Ufficio centrale elettorale le irregolarita' riscontrate. Tale organo ha proceduto ad una nuova verifica della documentazione presentata dalla "lista Per Lombardia" che ha confermato tutti i vizi segnalati. Non solo, ma a seguito del riesame l'Ufficio si e' accorto che altre 244 firme erano invalide. La "lista per Lombardia" era stata quindi illegittimamente ammessa alla competizione elettorale perche' non aveva raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni validamente autenticate previsto dalla legge. E' stato appurato infatti che le firme effettivamente presentate erano 3872, delle quali 758 (514 + 244) non munite di autenticazione conforme ai precetti legali. La lista "Per la Lombardia" non aveva in conclusione assolto l'onere condizionante l'ammissione, in quanto non era corredata di un numero sufficiente di sottoscrizioni valide: le firme utili infatti erano solo 3114 (3872 - 758), mentre, come ricordato, la legge ne richiede 3.500. 6. Pertanto, l'Ufficio centrale elettorale, con la deliberazione del 1° marzo 2010, ha rivisto la sua precedente determinazione disponendo l'esclusione della lista "Per la Lombardia" dalla competizione elettorale. 7. Successivamente, il giudice amministrativo, investito della questione, ha annullato il provvedimento dell'Ufficio ed ha riammesso la lista. Degno di nota e' tuttavia che sia la sentenza di primo grado sia la successiva sentenza di appello, che l'ha confermata, non si siano pronunciate sulla validita' delle autenticazioni delle sottoscrizioni, ma abbiano posto alla base delle motivazioni l'esaurimento del potere di controllo da parte dell'Ufficio Centrale Regionale, dopo la prima decisione di ammissione. 8. I Sig.ri Marco Cappato e Lorenzo Lipparini, in qualita' di cittadini italiani residenti entrambi nella Regione Lombardia ed aventi titolo come tali a concorrere all'elezione del relativo Consiglio Regionale, preso atto dell'indicazione fornita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1640 del 2010, secondo cui la sede del sindacato giurisdizionale sulle decisioni di ammissione delle liste e' il giudizio elettorale successivo alla proclamazione degli eletti, propongono pertanto ricorso a codesto Ill.mo Tribunale per contestare l'elezione dei Signori indicati in rubrica, in quanto scaturita da una consultazione elettorale inquinata dall'indebita partecipazione di una lista di candidati erroneamente ammessa, ancorche' non supportata da un sufficiente numero di sottoscrizioni validamente autenticate. DIRITTO I. Quanto ai requisiti di forma prescritti per l'autenticazione delle sottoscrizioni. L'art. 21 del D.P.R. n. 445 del 2000 pone a requisito di validita' delle autenticazioni delle sottoscrizioni di una lista elettorale una serie di prescrizioni formali, dalle quali non e' concesso prescindere. Ad avviso del giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. V, n. 470 del 29 giugno 1979), "l'autenticazione (...) delle firme dei presentatori di una lista elettorale non costituisce un semplice mezzo di prova, ma e' un requisito prescritto (...) ad substantiam actus, per garantire, nell'interesse pubblico, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta". Piu' recentemente il Consiglio di Stato ha chiarito che l'autenticazione "costituisce un momento essenziale della presentazione della lista, intesa a garantire che la sottoscrizione della stessa corrisponda effettivamente alla volonta' della frazione di elettorato stabilita dalla legge e costituisce un requisito prescritto ad substantiam" (Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212). Corollario di questi principi e' che le verificazioni formali prescritte dalla legge si ergano a veri e propri requisiti sostanziali e non possano essere svilite a mera manifestazione di accanimento burocratico. Oltre tutto gli adempimenti prescritti sono funzionali non solo a consentire un immediato riscontro di almeno esteriore corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie legale, ma anche alla praticabilita' di un controllo successivo sulla veridicita' delle operazioni di autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali. Questi strumenti di garanzia della correttezza della fase di presentazione delle liste assumono anzi una rilevanza maggiore, dal momento in cui e' stato ampliato il novero dei soggetti legittimati ad esercitare l'attivita' di autenticazione: oggi tale attivita' e' accessibile anche a sodali politici dei candidati, maggiormente esposti alla tentazione di rilasciare attestazioni compiacenti, per i quali il vincolo di forme solenni, implicanti descrizioni impegnative delle circostanze di formazione dell'atto, si prospetta come strumento di responsabilizzazione particolarmente opportuno. In conclusione, le argomentazioni che aspirano a sostituire i requisiti fissati dal legislatore con altre modalita' di formalizzazione certo meno gravose, ma che non possono affatto accreditarsi di pari efficacia, sono in sostanza volte ad ottenere una revisione del vigente regime legale. Ben si comprende il rammarico di una cospicua compagine politica costretta a confrontarsi con le conseguenze nefaste di un proprio difetto di organizzazione; ma il rimedio all'errore compiuto non puo' essere cercato nella sollecitazione di interpretazioni compiacenti; tanto piu' quando interpretazioni intransigenti sono state costantemente opposte alle difficolta' organizzative cui la poverta' di mezzi ha da sempre condannato le liste minori. Se un'elezione mutilata della partecipazione di una massiccia componente politica, ancorche' per errori a questa stessa componente addebitabili, appare prospettiva indesiderabile, spetta alla politica reperire un rimedio intervenendo sul regime legale in modo conforme a costituzione (e quindi introducendo regole ragionevoli a favore di tutti e non mitigazioni postume a favore dei predestinati), senza inquinare la funzione giurisdizionale gravandola del compito, contrario alla sua natura, di modulare una decisione in relazione alle qualita' soggettive della parte (in sostanza, per salvare le liste indebitamente ammesse da un atto che solo una preclusione procedurale ha impedito di correggere in sede amministrativa, si dovrebbe operare un capovolgimento dei principi cui la giurisprudenza amministrativa si e' in precedenza perennemente attenuta, ma che adesso sarebbero divenuti obsoleti per gli effetti suscettibili di derivarne ad una certa incauta parte politica). II. Sui singoli profili di invalidita'. a) Il luogo dell'autenticazione. Per quanto riguarda il luogo dell'autenticazione, la giurisprudenza e' concorde nel ritenere che esso costituisca una delle parti essenziali dell'autenticazione (cosi' T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 23 ottobre 2009, n. 983). Questo requisito assume una rilevanza fondamentale alla luce di quanto indicato dalle Istruzioni per la presentazione ed ammissione delle candidature, relative all'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, edite dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi elettorali al capitolo I, par. 4, lett. c.: "Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14 (L. n. 53 del 1990), ai quali e' espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari". L'esplicita indicazione del luogo costituisce inoltre l'unico strumento capace di attestare l'effettiva presenza del soggetto autenticante nel luogo dove dichiara di aver svolto la sua attivita', sottoponendolo cosi' al rischio dell'accertamento di una falsa dichiarazione. Non sembra d'altronde possibile desumere altrimenti, con lo stesso grado di certezza, il luogo in cui e' stata svolta l'autenticazione. D'altro canto la pretesa di elevare ad equipollente della specificazione della localita' l'indicazione contenuta nel timbro del certificante appare davvero curiosa, nel suo scoperto sconfinamento nella petizione di principio: l'argomentazione infatti assume a postulato che l'autenticazione sia stata effettuata secondo legge (in altri termini, che il timbro non sia stato trasportato in altra localita'); e quindi proprio il dato che si tratterebbe di dimostrare. b) La data. Per quanto concerne l'indicazione della data della autenticazione della sottoscrizione, non possono ancora una volta condividersi le argomentazioni intese a sminuirne il valore e la necessita'. L'art. 21 del citato D.P.R. stabilisce l'imprescindibilita' di questo elemento formale, a presidio della certezza del corretto esercizio della funzione certificatrice. A titolo esemplificativo, si pensi all'ipotesi in cui uno dei soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni perda la qualifica prevista dalla legge nei 180 giorni antecedenti le elezioni. In questo caso, solo l'indicazione della data consentirebbe di distinguere le autentiche valide perche' effettuate durante la titolarita' della carica da quelle invalide perche' effettuate successivamente. c) La qualifica dell'autenticante In ordine alla menzione della qualifica dell'autenticante, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito in piu' occasioni che la stessa costituisce un contenuto essenziale dell'autenticazione. "L'essenzialita' di tale elemento discende dal convergente valore probatorio correlato allo specifico atto (che deve investire anche i poteri certificativi del soggetto autenticante) e dal principio di autosufficienza dell'autenticazione la cui finalita' nell'ambito del procedimento elettorale - notoriamente connotato da rigorose scansioni temporali dei relativi adempimenti e complessivamente improntato a celerita' di svolgimento - e' esattamente quella di scongiurare la necessita' di disporre, per ogni singola autenticazione, ulteriori accertamenti da parte degli Uffici preposti al controllo del materiale dovuto" (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8420). d) Il timbro Con riferimento infine alla mancanza del timbro dell'ufficio di appartenenza dell'autenticatore, si deve insistere sulla sua essenzialita' per tutti i soggetti abilitati dalla legge, in quanto non sembra potersi ravvisare nell'art. 21 del D.P.R. 445 del 2000 alcuna ipotesi di discrezionalita' nell'uso dello stesso. E' vero che un orientamento giurisprudenziale minoritario e' disposto a ritenere legittime le autenticazioni dei consiglieri comunali non corredate di timbro: secondo quest'impostazione, i membri delle assemblee degli enti locali, non avendo in dotazione propria un timbro identificativo della loro qualita', potrebbero autenticare validamente le firme anche senza farne uso. Una simile interpretazione non puo' tuttavia essere condivisa. La legge n. 120 del 1999, che ha ampliato il novero dei soggetti abilitati ad eseguire le autenticazioni includendovi anche i consiglieri comunali e provinciali, non ha introdotto un regime speciale per le autenticazioni dagli stessi effettuate. Restano pertanto fermi i requisiti stabiliti dall'art. 21 del D.P.R. 445 del 2000, dove si legge testualmente che deve essere apposto il timbro dell'ufficio. Il fatto che i consiglieri non abbiano una dotazione autonoma di timbri non e' certamente un problema: per poter autenticare validamente le sottoscrizioni delle liste, essi devono semplicemente richiedere all'amministrazione di appartenenza il timbro tondo recante lo stemma dell'ente. E' in ogni caso opportuno sottolineare che, come giustamente notato gia' dall'Ufficio centrale elettorale, anche se, per assurdo, venissero considerate valide le autentiche sprovviste di timbro, "non si perverrebbe comunque a conclusioni utili per la riammissione della lista". Le autenticazioni apposte senza il timbro sono infatti 136, che da sole non bastano per raggiungere la soglia delle 3.500 richiesta dalla legge (3.628 - 514 + 136 = 3.250). Bisogna considerare inoltre che, delle 136 autentiche senza timbro, 111 sono autenticate da consiglieri comunali, mentre 25 da un sindaco, che sarebbe stato necessariamente fornito di un timbro identificativo. In conclusione, le lacune della documentazione attengono tutte ad elementi essenziali dell'autenticazione; che del resto hanno dato origine ad una giurisprudenza costante, che ha lasciato margini a mitigazioni solo in tema di timbri. Ma anche a voler manifestare indulgenza (peraltro non giustificata dalla formulazione della norma) su quest'ultimo profilo, rimarrebbe l'insufficienza delle sottoscrizioni raccolte a consentire l'ammissione della lista. P.Q.M. Piaccia all'Ill.mo Tribunale Amministrativo accogliere il ricorso. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Milano, 20 maggio 2010. Avv. Mario Bucello Avv. Simona Viola N. 89/10 REG. DEC. N. 01138/2010 REG. RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta). Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO Sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2010, proposto da: Marco Cappato, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio eletto presso Mario Bucello in Milano, via Mozart 9; Lorenzo Lipparini; contro Regione Lombardia, Andrea Gibelli, Luciana Ruffinelli; nei confronti di Giancarlo Abelli, Roberto Alboni, Alessandro Alfieri, Agostino Alloni, Rienzo Azzi, Mario Barboni, Daniele Belotti, Valerio Bettoni, Dario Bianchi, Davide Boni, Carlo Borghetti, Giulio Boscaglio, Cesare Bossetti, Renzo Bossi, Claudio Bottari, Enrico Brambilla, Massimo Buscemi, Stefano Carugo, Raffaele Cattaneo, Giulio Cavalli, Arianna Cavicchioli, Fabrizio Cecchetti, Angelo Ciocca, Giuseppe Civati, Jari Colla, Alessandro Colucci, Angelo Costanzo, Chiara Cremonesi, Elisabetta Fatuzzo, Giambattista Ferrari, Roberto Formigoni, Giosue' Frosio, Luca Gaffuri, Stefano Galli, Giuseppe Angelo, Gian Antonio Girelli, Romano Maria La Russa, Giangiacomo Longoni, Carlo Maccari, Enrico Marcora, Maurizio Martina, Stefano Maullu, Nicole Minetti, Franco Mirabelli, Franco Nicoli Cristiani, Massimiliano Orsatti, Mauro Parolini, Ugo Parolo, Francesco Patitucci, Giovanni Pavese, Roberto Pedretti, Filippo Penati, Margherita Peroni, Fabio Pizzul, Massimo Ponzoni, Giorgio Pozzi, Francesco Prina, Giorgio Puricelli, Gianmarco Quadrini, Marcello Raimondi, Gianluca Rinaldin, Doriano Riparbelli, Massimiliano Romeo, Giovanni Rossoni, Luciana Ruffinelli, Carlo Saffioti, Mario Sala, Fabrizio Santantonio, Gabriele Sola, Carlo Spreafico, Pierluigi Toscani, Stefano Tosi, Paolo Valentini, Sara Valmaggi, Giuseppe Villani, Domenico Zambetti, Stefano Zamponi, Sante Zuffada; per l'annullamento degli atti di proclamazione degli eletti relativi alle operazioni elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione Reginale della Lombardia, svoltesi il 28 e 29 marzo 2010; della deliberazione dell'Ufficio Centrale Regionale di ammissione della lista "Per la Lombardia" alla competizione elettorale de qua; di ogni altro atto presupposto o connesso Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'art. 6 della legge 1034/1971; Visto l'art. 83/11, T.U. approvato con D.P.R. 16.5.1960, n. 570; P.Q.M. Fissa l'udienza pubblica del 6 luglio 2010, ore 11.30, per la discussione del ricorso elettorale in epigrafe. Nomina relatore della causa il Presidente Adriano Leo. Il presente decreto sara' eseguito dall'Amministrazione ed e' depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvedera' a darne comunicazione alle parti. Cosi' deciso in Milano il giorno 24 maggio 2010. Il presidente Adriano Leo. Depositato in segreteria il 24 - 5 - 2010 Il segretario". Con ordinanza nr. 181 del 6 ottobre 2010, il TAR Lombardia - sez. IV, oltre a ordinare la notifica per pubblici proclami del suesteso ricorso e pedissequo decreto, ha rinviato la trattazione della causa all'udienza del 9 dicembre 2010 ad ore di rito. Milano, 15 ottobre Avv.ti Mario Bucello - Simona Viola T10ABA10315